COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: calciatore Vizzini Filippo per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 331/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 6 dell’ 1/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: calciatore Vizzini Filippo per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 331/A – Con nota del 5.7.2001, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare per il calciatore Vizzini Filippo, già tesserato per la Società Termitana Cascino, per avere “respinto le raccomandate di convocazione”, inviategli dalla propria Società, al fine di ottenere lo svincolo per inattività, chiesto con istanza dell11.6.2001 e rigettata dal Comitato Regionale Sicilia; La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo; contestato l’addebito e fissata l’udienza dibattimentale del 17.7.2001, celebratosi nella contumacia del deferito, osserva che non vi e’ dubbio alcuno circa la fondatezza del deferimento. Infatti, il Sig. Vizzini ebbe a rifiutare la ricezione di ben quattro raccomandate inviate dalla Società Termitana Cascino in data 9.3.2001, 13.3.2001, 22.3.2001 e 28.3.2001; Tale comportamento, dolosamente finalizzato all’ottenimento dello svincolo per inattività, integra la violazione dell’art. 1 C.G.S. Per tali motivi; DELIBERA: di squalificare il calciatore Vizzini Filippo (Società Termitana Cascino), a tutti gli effetti, fino al 30 marzo 2002, così assicurata la effettiva afflittività della sanzione; Si comunichi alle parti interessate.
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