COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 7 dell’ 8/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Sig. Cardaci Gustavo Presidene A.C. Misterbianco e Sig. Coppa Mario Dirigente A.C. Misterbianco, entrambi per violazione art. 1 c.1 C.G.S. e Società A.C. Misterbianco per violazione art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. – Proc. n. 330/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 7 dell’ 8/08/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Sig. Cardaci Gustavo Presidene A.C. Misterbianco e Sig. Coppa Mario Dirigente A.C. Misterbianco, entrambi per violazione art. 1 c.1 C.G.S. e Società A.C. Misterbianco per violazione art. 6 commi 1 e 2 C.G.S. - Proc. n. 330/A A seguito di ricorsi proposti da alcune Società nei confronti della Società A.C. Misterbianco, nei quali veniva lamentata la irregolare posizione del calciatore Bua Davide, la Commissione Disciplinare, riteneva opportuno rimettere gli atti all’Ufficio Indagini F.I.G.C., affinchè fossero approfonditi alcuni aspetti della vicenda relativa al tresferimento del calciatore Bua Davide dalla Società A.S. Viagrande all’A.C. Misterbianco; Detto Organo Federale ritenendo antiregolamentare alcuni comportamenti posti in essere dal Presidente dell’A.C. Misterbianco e dal Sig. Coppa Mario, già Dirigente dell’A.S. Viagrande e poi transitato nella dirigenza del Misterbianco, rimetteva gli atti al Procuratore Federale per quanto di sua competenza; Quest’ultimo con nota del 14.06.2001, debitamente inviata agli interessati, deferiva al giudizio di questa Decidente i Sigg.ri Cardaci Gustavo e Coppa Mario, rispettivamente Presidente e dirigente dell’A.C. Misterbianco per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e la Società medesima ex art. 6 commi 1 e 2) C.G.S.. In particolare, veniva formalizzato un capo di imputazione che qui di seguito si trascrive: “Il Sig. Coppa Mario, già dirigente della Società A.S. Viagrande, essendo in possesso di una lista di trasferimento del calciatore Fabbio Lucio Ovidio, della Società Viagrande già sottoscritta dal Presidente della stessa Società, ne ha falsificato, in data 20/08/2000, il contenuto sostituendo il nominativo del calciatore Fabbio Ovidio Lucio con Bua Davide così perfezionando il trasferimento di detto calciatore all’A.C. Misterbianco. Il Sig. Cardaci Gustavo, Presidente dell’A.C. Misterbianco, era consapevole del comportamento illecito posto in essere dal Sig. Coppa Mario, che nella stagione sportiva precedente era stato dirigente della Società A.S. Viagrande. Da questa condotta illecita il Sig. Coppa Mario ne ha tratto vantaggio economico”. Attesa tale ricostruzione dei fatti, gli Organi Inquirenti ritenevano violate le norme del Codice di Giustizia Sportiva di cui sopra. Atteso quanto sopra, la Commissione Disciplinare contestava ritualmente gli addebiti sopra descritti ai deferiti con nota del 3.07.2001, fissando per la trattazione del procedimento l’udienza del 24/07/2001, alla quale presenziava sia il Procuratore Federale, nella persona dell’Avv. Carlo Fabbri, che il Sig. Cardaci Gustavo, sia in proprio che quale presidente della Società A.C. Misterbianco. Veniva quindi dichiarata la contumacia del Sig. Coppa Mario che, sebbene ritualmente avvisato, non si presentava, senza addurre legittimi impedimenti. Esaminata la fase della costituzione delle parti, veniva data lettura del capo di contestazione, e quindi veniva escusso il Sig. Cardaci nelle qualità sopra spiegate. Successivamente veniva concessa la parola al Sig. Procuratore Federale, il quale dopo puntuale requisitoria, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Per il Sig. Cardaci Gustavo: non luogo a procedere non essendo, all’epoca dei fatti, il legale rappresentante della Società A.C. Misterbianco; 2) Per il Sig. Coppa Mario, ritenerlo responsabile della violazione ascrittagli e, per l’effetto infliggere allo stesso l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva per anni 2; 3) Per la Società A.C. Misterbianco infliggere alla stessa l’ammenda di L. 2.000.000.= per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6 commi 1 e 2) del C.G.S. Concessa, per ultimo, la parola al deferito, Sig. Cardaci, questi nella doppia qualità, si associava alle richieste assolutorie formulate dal Procuratore Federale e contestava la richiesta di responsabilità a carico della Società, evidenziando la totale estraneità della stessa a quanto addebitato al dirigente Sig. Coppa, ed al suo Presidente del tempo, non contenuto nel presente giudizio, e quindi non posto nelle condizioni di validamente difendersi. Infine, in data 20 Luglio 2001 perveniva una articolata memoria difensiva da parte dell’A.C. Misterbianco, parzialmente condivisibile nei limiti di cui si dirà appresso. Nulla perveniva da parte del Sig. Coppa Mario, che, da accertamenti curati da questa Decidente, è emesso ricoprire attualmente la carica di Consigliere dell’U.S. Zafferana Onlus. Premesso quanto sopra, è bene evidenziare che, dagli atti in possesso di questa Decidente, il deferimento de quo si appalesa solo parzialmente fondato. Infatti, dalle stesse indagini svolte dall’Iinquirente, è emerso che nessuna responsabilità può essere ascritta al Sig. Cardaci Gustavo, in quanto lo stesso è stato eletto Presidente dall’A.C. Misterbianco soltanto in data 3.10.2000, ben due mesi dopo la consumazione della condotta antiregolamentare da parte del Sig. Coppa Mario. Prima di tale data, il Sig. Cardaci pur essendo Dirigente della predetta Società, non risulta aver partecipato neanche minimamente alla vicenda del trasferimento del calciatore Bua Davide. Pertanto, il Sig. Cardaci Gustavo deve andare assolto da quanto ascrittogli. Diverse conclusioni, invece, devono essere tratte per il Sig. Coppa Mario, il quale deve rispondere di quanto ascrittogli, attese le emergenze documentali evidenziate dall’Ufficio Indagini nella relativa relazione. E’ stato incontestabilmente accertato che il Sig. Coppa Mario ebbe la disponibilità di un certo numero di liste di trasferimento di calciatori,tra le quali quella di Bua Davide, della A.S. Viagrande; che alcune di esse furono restituite, mentre quelle già parzialmente intestata a tale Fabbio fù dallo stesso trattenuta e poi alterata con le generalità del predetto Bua Davide; che, questo ed altri trasferimenti, costituirono il comportamento del Coppa all’A.C. Misterbianco, allorquando ne fù eletto dirigente; Basta quanto sopra per cogliere a piene mani l’antiregolamentarietà della condotta posta in essere dal Sig. Coppa, il quale ha agito con la piena consapevolezza del vantaggio economico che gli sarebbe derivato, quantificata dallo stesso Inquirente in circa lire 35.000.000., essendo questa la quota di partecipazione che il Coppa avrebbe dovuto versare per il suo ingresso nella nuova Società. Se poi il Coppa agì in concorso con il Presidente pro-tempore dell’A.C. Misterbianco, è un dato che non è stato acquisito e non può oggi costituire argomento del presente giudizio, non avendo il Procuratore Federale richiesto il deferimento di colui che al tempo dei fatti, aveva la rappresentanza legale della Società. A seguito di tale aspetto processuale, questa Decidente ritiene che la Società A.C. Misterbianco debba andare assolta dalla previsione normativa di cui all’art. 6 comma 1 C.G.S.. Tale comma, infatti sancisce la responsabilità diretta della Società, la quale risponde dell’operato de suo Presidente. Essendo mancato un simile approfondimento e dovendo assolvere il Presidente attualmente in carica , va parimenti assolta la Società sotto tale profilo. Invece, l’A.C. Misterbianco va dichiarata responsabile oggettiva dell’operato del proprio Dirigente, Sig. Coppa Mario, ex art. 6 comma 2 C.G.S., avendo la condotta censurata prodotto i propri frutti (già inizialmente previsti e voluti dal Sig. Coppa) quando il suo autore entrò a far parte della Società deferita, la quale, quindi, deve rispondere a titolo oggettivo. Per le superiori considerazioni, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento come sopra proposto: DELIBERA: di infliggere al Sig. Coppa Mario (già Dirigente A.S. Misterbianco) oggi dirigente U.S. Zafferana Onlus la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e Sociale per anni 2 (due) in seno alla F.I.G.C.; di infliggere alla Società Misterbianco l’ammenda di L. 2.000.000.= (duemilioni). Dichiararsi non luogo a procedere nei confronti del Sig. Cardaci Gustavo (Misterbianco); detta delibera va notificata a norma di regolamento agli interessati compresa la Procura Federale.
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