COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento Procura Federale a carico di: Adelfio Gaetano; Schiera Gaetano; Ruberto Rosalia; Puleo Giovanni; Bongiovì Pietro; A.C. Pro Caseldaccia e U.S. A.M.I.A. – Proc. N° 02/2001/02 –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento Procura Federale a carico di: Adelfio Gaetano; Schiera Gaetano; Ruberto Rosalia; Puleo Giovanni; Bongiovì Pietro; A.C. Pro Caseldaccia e U.S. A.M.I.A. – Proc. N° 02/2001/02 – Il Procuratore Federale, letta la denuncia della Società A.C. Pro Casteldaccia, in data 2 Aprile 2001; rilevato, secondo quanto si evince dagli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini: 1) Che i presunti episodi di illecito sportivo che si sarebbero verificati in occasione delle gare del Campionato Dilettanti Reg.le Sicilia di Prima Categoria girone ”A” 2000/2001 Bagheria/A.M.I.A. del 15.10.2000 poi ripetuta a seguito di decisone del Giudice Sportivo) e A.M.I.A./Bagheria del 4.2.2001, attraverso comportamenti antiregolamentari da parte di dirigenti dell’U.S. A.M.I.A. posti in essere a seguito di accordi finalizzati a favorire il Bagheria, non hanno trovato riscontro alcuno, rimanendo gli stessi allo stato di semplici illazioni; 2) Che il presunto illecito sportivo posto in essere in occasione della gara Monreale/Bagheria del 25.4.2001 e finalizzato anch’esso a favorire il Bagheria nella vittoria finale, non ha trovato riscontro alcuno anche in conseguenza del fatto che l’indagine federale e’ stata decisamente ostacolata e compromessa dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal calciatore Adelfio Gaetano, tesserato per l’A.C. Pro Casteldaccia; 3) Che l’Adelfio, infatti, il 27.4.2001 si rifiutava, senza addurre alcuna giustificazione, di firmare il verbale riportante le proprie dichiarazione accusatrici rese al rappresentante dell’Ufficio Indagini; 4) Che Schiera Gaetano,Presidente dell’U.S. A.M.I.A., ometteva di comunicare agli Organi Federali competenti le variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società; 5) Che Puleo Giovanni e Bongiovì Pietro rispettivamente Vice-Presidente e Consigliere della U.S. A.M.I.A. non rispondevano – né giustificavano l’assenza, alle convocazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini per i giorni 26.4.2001 e 24.5.2001 con ciò ostacolando in maniera determinante gli accertamenti in corso; 6) Che Ruberto Rosalia, Vice Presidente alla A.C. Pro Casteldaccia nel suo esposto alla Procura Federale del 2.4.2001 usava espressioni e giudizi lesivi alla reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale; Rilevato altresì che per tutti gli altri episodi denunciati sono intervenute decisioni di competenti organi di giustizia sportiva; Ritenuto che per i denunciati episodi di presunto illecito sportivo di cui ai punti 1 e 2 deve disporsi l’archiviazione degli atti per esito negativo degli accertamenti che i comportamenti evidenziati ai punti 3,4,5, e 6 integrano violazione dei prinicipi di lealtà e rettitudine sportiva addebitabile ai tesserati Adelfio, Schiera, Puleo, Bongiovanni e Ruberto che consegue la responsabilità della Società; Visto l’art. 22) comma 4 lettera a) del C.G.S., dispone l’archiviazione degli atti relativi ai denunciati episodi di cui ai punti 1 e 2 della parte motiva, per esito negativo degli accertamenti; Visto l’art. 22) comma 4 lettera b) C.G.S. ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia: 1) Adelfio Gaetano – calciatore tesserato per l’A.C. Pro Casteldaccia; 2) Ruberto Rosalia – Vice Presidente A.C. Pro Casteldaccia; 3) Schiera Gaetano – Presidente U.S. A.M.I.A. ; 4) Puleo Giovanni – Vice Presidente U.S. A.M.I.A.; 5) Bongiovì Pietro – Dirigente U.S. A.M.I.A.; 6) Società U.S. A.M.I.A.; 7) Società Pro Casteldaccia; per rispondere: a) l’Adelfio di violazione dell’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui al punto 4 della parte motiva; b) Ruberto Rosalia di violazione dell’art. 1 comma 3) per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui al punto 6 della parte motiva; c) Schiera Gaetano di violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui al punto 4 della parte motiva; d) Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro di violazione dell’art. 1 comma 2) C.G.S. per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare di cui al punto 5 della parte motiva; e) Le Società U.S. A.M.I.A. di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente ed ai suoi dirigenti; f) La Società A.C. Pro Casteldaccia di responsabilità oggettiva i sensi dell’art. 6 comma 2) C.G.S. in ordine all’addebito contestato al suo dirigente. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 28 Agosto 2001 con inizio alle ore 15.30 , presso i locali del C.R. Sicilia. Alla stessa nessuno dei deferiti e’ presente. Alle ore 16.00, dato atto della rituale convocazione di tutte le parti interessate al presente giudizio; rilevata l’assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata presenza, nella contumacia delle parti deferite, sono state raccolte le richieste del rappresentante la Procura Federale, qui di seguito riportate: ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti e di cui all’atto di rinvio a giudizio infliggendo a: 1) Adelfio Gaetano la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.8.2002; 2) Ruberto Rosalia l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 4 entrambi tesserati per l’A.C. Pro Casteldaccia; 3) Schiera Gaetano l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 4 (tesserato U.S. A.M.I.A.); 4) Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (tesserati U.S. A.M.I.A.); 5) La Società U.S. A.M.I.A. l’ammenda di £. 1.000.000.= 6) La Società A.C. Pro Casteldaccia l’ammenda di £. 500.000.= Va evidenziata, preliminarmente, la mancata presenza di tutti i soggetti deferiti nonché della stessa Società A.C. Pro Casteldaccia, sebbene ritualmente convocati, all’udienza dibattimentale che ha avuto svolgimento Martedì, con inizio fissato per le ore 15.30; detta contumacia, rimasta ingiustificata per ogni singola posizione processuale, realizza carattere sintomatico in ordine alla fondatezza dei capi di imputazione ascritti ai singoli deferiti. L’attento esame valutativo dell’Inquirente prima e della Procura Federale poi, in ordine alla valutazione della fondatezza o mancati riscontri di episodi denunciati, che ha fatto concludere per l’archiviazione di alcuni di essi per esito negativo degli accertamenti; convince ancora di più sulla certezza e legittimità delle singole responsabilità ascritte a carico di quanti rinviati a giudizio. Dette responsabilità non hanno trovato alcuna opposizione in eventuali contestazioni o memorie difensive, totalmente assenti. Ritiene questa Decidente che il caso in esame non e’ abbisognevole di ulteriore attività istruttoria o accertativi e Così osservando: DELIBERA: ritenere responsabili dei rispettivi capi di imputazione, meglio nell’atto di rinvio a giudizio specificati, nonché nella nota di convocazione all’udienza dibattimentale, infliggendo a: Schiera Gaetano l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 4 (quattro); Puleo Giovanni e Bongiovi Pietro, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (sei) tutti e tre i soggetti indicati tesserati per la U.S. A.M.I.A.; Adelfio Gaetano la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.8.2002; Ruberto Rosalia la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 4 (quattro) entrambi tesserati per la A.C. Pro Casteldaccia; U.S. A.M.I.A. l’ammenda di £. 1.000.000.= (unomilione); A.C. Pro Castledaccia l’ammenda di £. 500.000.= (cinquecentomila); La presente delibera va notificata alle parti interessate nonché alla Procura Federale e alla Presidenza Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it