COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento Procura Federale a carico di Tamajo Edmondo; Di Fresco Salvatore; Patinella Vincenzo; Zummo Pietro e S.C. Cephaledium – Proc. N° 01/2001/02 –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 06/09/2001 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento Procura Federale a carico di Tamajo Edmondo; Di Fresco Salvatore; Patinella Vincenzo; Zummo Pietro e S.C. Cephaledium – Proc. N° 01/2001/02 – Il Procuratore Federale, letti gli atti ed una denuncia sporta dalla Società Pol. Villafranca Tirrena, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dai Sigg.ri Edmondo Tamajo, calciatore tesserato con la Società S.C. Cephaledium, Di Fresco Salvatore, allenatore della Società S.C. Cephaledium, Patinella Vincenzo, presidente della Società S.C. Cephaledium e Zummo Pietro, dirigente della Società S.C. Cephaledium; Rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che nella gara valevole per la Coppa Italia Dilettanti, svoltasi il 9.1.2000, la Società S.C. Cephaledium schierava in campo il calciatore Edmondo Tamajo, nonostante quest’ultimo fosse stato espulso dal terreno di giuoco nella precedente gara di andata del 2.1.2000; che i deferiti rilasciavano dichiarazioni non conformi al vero al rappresentante dell’Ufficio Indagini; che dalle indagini svolte e’ emersa la certezza circa l’espulsione del calciatore Tamajo, seppure il direttore di gara Sig. Pulvirenti Andrea, non confermava tale circostanza neanche dinanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini; ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibile ai Sig.ri Tamajo, Di Fresco, Patinella e Zummo, tesserati e dirigenti della Società Cephaledium, nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva alla Società S.C. Cephaledium; visto l’art. 22 comma 4 lettera b) del C.G.S. ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Sicilia; 1) Tamajo Edmondo; 2) Di Fresco Salvatore; 3) Patinella Vincenzo; 4) Zummo Pietro, tutti tesserati della Società S.C. Cephaledium; 5) Società S.C. Cephaledium. Per rispondere i primi quattro della violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto in essere le condotte meglio descritte nella parte motiva; la Società S.C. Cephaledium, per rispondere della violazione di cui all’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva della violazione ascritta ai propri tesserati e dirigenti; ha disposto, altresì, la trasmissione degli atti agli organi disciplinari dell’A.I.A. per quanto di loro competenza in ordine al comportamento dell’arbitro, Sig. Pulvirenti Andrea. Contestati i superiori addebiti , le parti deferite sono state convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 28 Aprile 2001, con inizio alle ore 16.30, presso i locali del C.R. Sicilia. Alla stessa nessuno dei deferiti e’ presente. Alle ore 17.00 dato atto della rituale convocazione di tutte le parti interessate al presente giudizio; rilevata l’assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata presenza, nella contumacia delle parti deferite, sono state raccolte le richieste del rappresentante la Procura Federale qui di seguito riportate: a) ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti e di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo a: 1) Tamajo Edmondo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.2.2002; 2) Di Fresco Salvatore, l’inibizione a sostare nei recinti di giuoco fino al 28.2.2002; 3) Patinella Vincenzo, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C., per mesi tre; 4) Zummo Pietro, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi sei (tutti tesserati per la S.C. Cephaledium) 5) Società S.C. Cephaledium l’ammenda di Lire 500.000.= b) Richiede, anche, la trasmissione degli atti al Settore Tecnico, nonché all’A.I.A., per quanto di sua competenza, in ordine alla posizione attinente l’arbitro, Sig. Pulvirenti Andrea. Va annotato, preliminarmente, la mancata presenza di tutti i soggetti deferiti nonché della stessa Società S.C. Cephaledium, sebbene ritualmente convocati all’udienza dibattimentale che ha avuto svolgimento martedì 28 Agosto 2001, con inizio fissato per le ore 16.30. Detta contumacia, rimasta ingiustificata per ogni singola posizione processuale, realizza carattere sintomatico in ordine alla fondatezza dei capi di imputazione ascritti ai singoli deferiti. In merito va osservato che l’Inquirente, nel suo iter accertativo ha raccolto validi elementi di riscontro, inconfutabili testimonianze interne (membri operanti nell’ambito della F.I.G.C.) ed esterne (calciatori e dirigenti) elementi tutti che hanno indotto la Procura Federale a ritenere colpevoli di quanto ascritto ai singoli inquisiti, rinviandoli al giudizio di questa Commissione Disciplinare. La posizione dell’arbitro della gara, Sig. Pulvirenti Andrea, appare, alla luce degli accertamenti a carico raccolti, quanto meno inspiegabile e nel merito si rinvia la relativa parte processuale al giudizio dell’A.I.A. – C.R.A. Sicilia, in ottemperanza, anche a quanto già a riguardo deciso e provveduto dalla Procura Federale. Poiché le singole responsabilità, oggi in esame, sono confortate, nella loro imputazione, da elementi certi raccolti in sede istruttoria, questa Decidente perviene nella convinzione della loro legittima ascrivibilità ai singoli soggetti nonche’ a carico della S.C. Cephaledium. Va posta nel suo giusto rilievo la circostanza che le singole imputazioni non sono state contestate ne’ hanno trovato qualsiasi forma di difesa in memoria totalmente assenti. Ritiene, pertanto, che il caso in esame non e’ abbisognevole di ulteriore attività istruttoria o accertamenti e così osservando DELIBERA: ritenere responsabili dei rispettivi capi di imputazione, meglio nell’atto di rinvio a giudizio specificati, nonché nella nota di convocazione all’udienza dibattimentale, infliggendo a:Tamajo Edmondo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.2.2002; Di Fresco Salvatore l’inibizione a sostare nei recinti di giuoco fino al 28.2.2002; Patinella Vincenzo l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 3 (tre); Zummo Pietro l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 6 (sei) (tutti tesserati per la S.C. Cephaledium); alla Società S.C. Cephaledium l’ammenda di lire 500.000.= (cinquecentomila); La presente delibera va notificata alle parti interessate, alla Procura Federale, nonché al Settore Tecnico ed all’A.I.A.-C.R.A. Sicilia e alla Presidenza Federale.
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