COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: S.C. Acicastello per violazione art. 40 p. 3 Reg. L.N.D. – Proc. n° 3/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico: S.C. Acicastello per violazione art. 40 p. 3 Reg. L.N.D. – Proc. n° 3/A
Con nota del 17.9.2001 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per non avere “depositato l’accordo economico o dichiarazione liberatoria stipulato con il tecnico abilitato alla conduzione della propria squadra” integrando, tale inadempimento la violazione dell’art. 40, p.3 del Reg. L.N.D.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che la Società oggi deferita e’ stata invitata a regolarizzare la propria posizione dapprima con C.U. n° 1 del 3.7.2001, nel quale si fissava il termine ultimo;
Ciò premesso, contestato ritualmente l’addebito a mezzo pubblicazione sul C.U. n° 17/2001, nella contumacia della deferita, lette le note difensive inviata alla Società in argomento, nel merito, questa Commissione osserva quanto segue:
La Società S.C. Acicastello dovrà rispondere della più lieve violazione per “ritardata regolarizzazione, avendo ottemperato all’obbligo in argomento, ben dopo la scadenza del termine concesso.
Per tali motivi, la Commissione Disciplinare:
DELIBERA:
di infliggere alla Società S.C. Acicastello l’ammenda di £. 200.000.=;
Si comunichi, a cura del Comitato alle parti interessate.
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