• Stagione sportiva: 2001/2002
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico Società 1^ Categoria: U.P. Alesa, A.S. Aletico Militello, A.S. Belvedere Città Giardino, A.S. Borgata Terrenove, A.P. Bronte Studio Club, Pol. Calatabiano, U.S. Castronovo, Pol. Circolo Lentini, A.S. Culturale Itala, U.S. C.R.S. Riscossa Regalbuto, Cus Latte Puccio Capaci, A.C. Pol. Luigi Mangano, A.S. Mussomeli, A.S. Nissoria, Nuova Linguaglossa, A.S. Paradiso, A.S. Ramacca, Pol. S.Anna , U.S. S.Sebastiano, A.S. Troina, A.S. S.C- Verde Nero; Pol. Victoria, Atl. Villabate, tutte per la violazione dell’art. 40 p.3 Reg. L.N.D. – Proc. 3/A bis –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico Società 1^ Categoria: U.P. Alesa, A.S. Aletico Militello, A.S. Belvedere Città Giardino, A.S. Borgata Terrenove, A.P. Bronte Studio Club, Pol. Calatabiano, U.S. Castronovo, Pol. Circolo Lentini, A.S. Culturale Itala, U.S. C.R.S. Riscossa Regalbuto, Cus Latte Puccio Capaci, A.C. Pol. Luigi Mangano, A.S. Mussomeli, A.S. Nissoria, Nuova Linguaglossa, A.S. Paradiso, A.S. Ramacca, Pol. S.Anna , U.S. S.Sebastiano, A.S. Troina, A.S. S.C- Verde Nero; Pol. Victoria, Atl. Villabate, tutte per la violazione dell’art. 40 p.3 Reg. L.N.D. – Proc. 3/A bis –
Con singole note del 17.9.2001 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per non avere “depositato l’accordo economico o dichiarazione liberatoria stipulato con il tecnico abilitato alla conduzione della propria squadra” integrando, tale inadempimento la violazione dell’art. 40, p.3 del Reg. L.N.D.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che le Società oggi deferite sono state invitate a regolarizzare la propria posizione dapprima con C.U. n° 1 del 3.7.2001, nel quale si fissava il termine ultimo;
Ciò premesso, contestato ritualmente l’addebito a mezzo pubblicazione sul C.U. n° 17/2001, nella contumacia della deferita, lette le note difensive inviate da alcune delle Società in argomento, nel merito, questa Commissione osserva quanto segue:
a) Le Società U.P. Alesa, A.S. Belvedere Città Giardino, A.S. Borgata Terrenove, U.S. Castronovo, A.C. Pol. L.. Mangano, A.S. Mussomeli, A.S. Nissoria, Nuova Linguaglossa e A.S. S.C. Verde Nero, Calatabiano, Itala e Troina dovranno rispondere della più lieve violazione per “ritardata regolarizzazione, avendo ottemperato all’obbligo in argomento, dopo la scadenza del termine concesso.
b) Non risulta, invece, allo stato degli atti, regolarizzata la posizione delle rimanenti Società oggi deferite, che dovranno rispondere in pieno della violazione loro ascritte;
Per tali motivi, la Commissione Disciplinare:
DELIBERA:
di infliggere alla Società di cui al capo a) delle premesse l’ammenda di £. 500.000.=;
di infliggere alle Società di cui al capo b) delle premesse, l’ammenda di £. 1.000.000.=, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine di gg. 15 dal presente provvedimento, a pena di ulteriori sanzioni.
Dispone che copia del presente provvedimento si trasmetta al competente Settore Tecnico, il quale informerà questa Decidente, scaduto il termine concesso, dell’avvenuta regolarizzazione.
Di archiviare la posizione della Società U.S. C.R.S. La Riscossa Regalbuto, in quanto regolarizzata in un congruo termine rispetto alla scadenza prestabilita.
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Procedimento a carico Società 1^ Categoria: U.P. Alesa, A.S. Aletico Militello, A.S. Belvedere Città Giardino, A.S. Borgata Terrenove, A.P. Bronte Studio Club, Pol. Calatabiano, U.S. Castronovo, Pol. Circolo Lentini, A.S. Culturale Itala, U.S. C.R.S. Riscossa Regalbuto, Cus Latte Puccio Capaci, A.C. Pol. Luigi Mangano, A.S. Mussomeli, A.S. Nissoria, Nuova Linguaglossa, A.S. Paradiso, A.S. Ramacca, Pol. S.Anna , U.S. S.Sebastiano, A.S. Troina, A.S. S.C- Verde Nero; Pol. Victoria, Atl. Villabate, tutte per la violazione dell’art. 40 p.3 Reg. L.N.D. – Proc. 3/A bis –"