COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Nissa Football Club di Caltanissetta per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 37 e 38 N.O.I.F. – Proc. n. 15/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 21 DEL 17/10/2001 – PUBBL. SU WWW.FIGCLNDSICILIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Nissa Football Club di Caltanissetta per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. in riferimento agli artt. 37 e 38 N.O.I.F. - Proc. n. 15/A Con nota del 18.09.2001 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere la stessa inserito nelle distinte di alcune gare, il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina, senza averne richiesto il tesseramento. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, ed alla luce della documentazione in possesso del Comitato, osserva che la natura documentale del presente deferimento, non pone dubbi circa la sussistenza delle violazioni ascritte, risultando violati gli artt. 37 e 38 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., ispiratore dei principi di lealtà e correttezza sportiva ai quali tutte le Società affiliate, ed i loro tesserati, devono adeguarsi ed uniformarsi. Per quanto sopra, la Commissione Disciplinare, contestato l’addebito tramite C.U. n. 17/2001, nella contumacia della deferita e letta la memoria difensiva; DELIBERA: di infliggere alla Società Nissa Football Club l’ammenda di L. 1.000.000.=, così determinata per il concorso di più violazioni, con diffida a regolarizzare la propria posizione nel termine di giorni 15 dal presente provvedimento, a pena di ulteriori sanzioni; Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso a cura del Comitato al competente Settore Tecnico, il quale informerà questa Decidente, scaduto il termine concesso, dell’avvenuta regolarizzazione.
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