COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Trapani Calcio S.p.A. – Proc. n° 63/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2001– Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico Trapani Calcio S.p.A. – Proc. n° 63/A –
Il Procuratore Federale,
Letta la relazione del 29.5.2001 pervenuta il 21.6.2001 dal Capo dell’ Ufficio Indagine relativa a comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Giuseppe Rosano, Presidente pro tempore della Società Trapani Calcio, volti a procurare un vantaggio economico alla propria Società sportiva (diminuzione del budget di spesa) utilizzando un contratto di risoluzione consensuale con il calciatore Bovio Vincenzo recante la firma apocrifa di quest’ultimo, così come accertato in via definitiva dalla Commissione Tesseramenti con decisione del 25.11.1999 e come ammesso dallo stesso Rosano;
Ritenuto che i fatti come sopra esposti ed emergenti dalla documentazione allegata, integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.;
Contestato che le dimissioni del Rosano dalle cariche sociali e la conseguente rinuncia da parte dello stesso al tesseramento presso la F.I.G.C., sono intervenute il 19.4.2000 in pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico;
Rilevato che in conseguenza di quanto innanzi v’e’ carenza di giurisdizione degli Organi Disciplinari a giudicare i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Rosano;
Considerato che la Società Trapani Calcio deve rispondere a titolo di responsabilità diretta per il comportamento non regolamentare posto in essere dal suo Presidente pro tempore;
ha deferito
innanzi questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia:
La Società Trapani Calcio S.p.A. in persona del suo Presidente pro tempore, perche’ accertata la responsabilità del Sig. Rosano Giuseppe per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. risponda ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. direttamente dell’operato del suddetto che, nella qualità di Presidente, la rappresentava all’epoca dei fatti di cui al deferimento.
Contestati i superiori addebiti, la parte deferita e’ stata convocata all’udienza dibattimentale di martedì 27.11.2001 con inizio alla ore 15.30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Palermo.
Il termine perentorio per produrre memorie difensive o quanto altro utile a propria difesa e’ stato fissato per il giorno 22.11.2001.
Alla predetta udienza si e’ presentato il Rag. Giuseppe Rosano per delega del Presidente pro tempore della Società incolpata;
La Commissione Disciplinare, sentito il rappresentante della Procura Federale, che non si oppone all’ammissione del delegato e questi, che si dichiara socio della Società incolpata, come per altro risulta nel Verbale di Censimento e allegati (4.7.2000) depositati presso questo Comitato Regionale Sicilia e dalla delega stessa in atti, dopo essersi riunita in Camera di Consiglio, ammette il delegato a partecipare al giudizio in questione;
Lette le contestazioni a carico della Società Trapani Calcio S.p.A., sentito il delegato Rag. Giuseppe Rosano che in buona sostanza richiama le deduzioni di cui alla memoria difensiva, prodotta in data 22.11.2001 della Società Trapani Calcio, nella quale si conclude per l’affermazione di piena lealtà sportiva Rag. Giuseppe Rosano e per nessuna responsabilità diretta della Società Trapani Calcio;
In mancanza di contestazioni o eccezioni di sorta sono state raccolte le conclusioni e richieste del rappresentante la Procura Federale qui di seguito riportate:
“Ritenere responsabile la Società Trapani Calcio S.p.A. dell’addebito di cui all’atto di deferimento, infliggendole l’ammenda di £. 10.000.000.= (dieci milioni) con diffida;
Chiede, altresì, la trasmissione degli atti processuali alla Procura Federale per quanto emerso in ordine alla posizione processuale assunta dal Sig. Giuseppe Rosano”;
Il Rag. Giuseppe Rosano, a sua volta, dichiara: “Comprendo e sono convinto delle contestazioni di cui il deferimento;
Questo Organo Decidente nel merito osserva:
La responsabilità contestata trova presupposto, fondamento e specificità su prove documentali. Per la loro veridicità ci conforta la curata attività istruttoria che ha evidenziato i particolari e relativi risvolti della vicenda in esame, avvalorati prima dalle affermazioni del calciatore Vincenzo Bovio, che hanno trovato conferma nella delibera della Commissione Tesseramenti (C.U. n° 18/D) adita, poi dalle raccolte dichiarazioni rilasciate dalle persone ascoltate e dalla documentazione acquisita che ci permette di potere affermare la partecipazione in prima persona e con piena conoscenza dei fatti del Rag. Giuseppe Rosano all’epoca Presidente della Trapani Calcio.
Tutta l’attività, del caso in specie, posta in essere dal Rosano dimostra l’utilità della contestata operazione alla causa della economia della Società rappresentata, in ordine al suo rafforzamento attraverso un malcelato contenimento del “budget”.
Le sostenute accuse, in difesa, mosse dal Rosano nei confronti di Polizzi Antonino e Galligani Vittorio non hanno trovato elementi di riscontro. Di quanto accertato e’ chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. la Società Trapani Calcio;
Così osservando:
DELIBERA:
di ritenere responsabile la Società Trapani Calcio S.p.A. dell’addebito di cui all’atto di deferimento, infliggendole l’ammenda di £. 5.000.000.= (cinque milioni) con diffida;
di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto emerso in ordine alla posizione processuale assunta dal Sig. Giuseppe Rosano;
La presente delibera va notificata, nel rispetto delle norme federali in materia, alle parti interessate, alla Procura Federale ed alla Presidenza F.I.G.C.