COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Gargano Giuseppe (Presidente A.C. Stella d’Oriente); Calamusa Salvatore (dirigente A.C. Stella d’Oriente); Miceli Giorgio (dirigente A.C. Stella d’Oriente); La Mattina Francesco (allenatore A.C. Stella d’Oriente); Farina Francesco (tesserato A.C. Stella d’Oriente); Società Stella d’Oriente – Proc. N° 236/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 44 del 03/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico: Gargano Giuseppe (Presidente A.C. Stella d’Oriente); Calamusa Salvatore (dirigente A.C. Stella d’Oriente); Miceli Giorgio (dirigente A.C. Stella d’Oriente); La Mattina Francesco (allenatore A.C. Stella d’Oriente); Farina Francesco (tesserato A.C. Stella d’Oriente); Società Stella d’Oriente – Proc. N° 236/A – Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi ad una denuncia sporta dalla Società U.S. Giovanile Santos di Palermo riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla Società A.C. Stella d’Oriente di Palermo realizzatisi mediante la partecipazione a gare del campionato del calciatore Albanese Giuseppe sotto false generalità; rilevato, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che nel corso della stagione 2000/2001 la Società A.C. Stella d’Oriente: 1) nella gara Stella d’Oriente/Borgetto dell’1.10.2000 ha schierato il calciatore Albanese Giuseppe, all’epoca non più tesserato e comunque squalificato a tutto il 31.12.2002, sotto false generalità; 2) nella gara disputatasi contro la Società Marineo in data 15.2.2001 e 20.5.2001 ha schierato il calciatore Farina Francesco non tesserato per la Società A.C. Stella d’Oriente; Ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui agli artt. 1 comma 1), 1 comma 6) del Codice di Giustizia Sportiva e 45 comma 1) delle N.O.I.F., ascrivibili ai sigg.ri Giuseppe Gargano, Salvatore Calamusa, Giorgio Miceli, Francesco La Mattina e Francesco Farina, nonché a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva a carico della Società A.C. Stella d’Oriente, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare quanti in epigrafe meglio e specificatamente indicati, per rispondere i primi quattro della violazione di cui all’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere fatto partecipare alla gara contro la Società Borgetto il calciatore Giuseppe Albanese non più tesserato e squalificato fino al 31.12.2002 e per avere fatto partecipare alle gare contro la Società Marineo il calciatore Francesco Farina, non tesserato, nonché della violazione degli artt. 43 comma 1) e 6) e 45 comma 1) delle N.O.I.F. per violazione delle norme sulla tutela medico sportiva e per la mancata assicurazione contro gli infortuni, il calciatore Francesco Farina per violazione dell’art. 1 comma 1) C.G.S. per avere partecipato a due gare di campionato senza essere tesserato; la Società A.C. Stella d’Oriente della violazione di cui all’art. 12, C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Segnala il nominativo del calciatore Giuseppe Albanese al Comitato Regionale Sicilia ed alla Lega Nazionale Dilettanti affinché in caso di richieste di nuovo tesseramento allo spirare della squalifica tutt’ora in corso il medesimo calciatore venga sottoposto a procedimento disciplinare; Contestati i superiori addebiti agli interessati come da nota n° 1840/536 del 18.2.2002 della Procura Federale, debitamente notificata agli interessati stessi, le parti in giudizio sono state convocate per l’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 19.3.2002 con inizio alle ore 15.30. All’udienza sono presenti i signori: 1) Gargano Giuseppe – presidente A.C. Stella d’Oriente in nome proprio e della Società; 2) Calamusa Salvatore; 3) Miceli Giorgio Sono assenti ingiustificati; Farina Francesco e La Mattina Francesco; Raccolte le dichiarazioni delle parti in causa presenti, il rappresentante la Procura Federale ha così concluso e richiesto: “ritenere responsabile dei capi di imputazioni, di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo a Gargano Giuseppe l’inibizione a tutti gli effetti per anni 3; a Calamusa Salvatore e Miceli Giorgio l’inibizione a tutti gli effetti per anni 2; a La Mattina Francesco l’inibizione a tutti gli effetti per anni 3; a Farina Francesco la squalifica a tutti gli effetti fino al 30.6.2003; alla Società Stella d’Oriente l’ammenda di Euro 2.000. Concludendo, così pronunciandosi i sigg.: Gargano Giuseppe e Miceli Giorgio: “riteniamo esorbitanti le richieste del rappresentante la Procura Federale e con formale e sostanziale rinvio delle proprie difese di cui la verbale d’udienza, in subordine si rimettono al giudizio di questa Commissione Disciplinare”. Le conclusioni dell’Inquirente potrebbero al pronunciamento delle responsabilità così come ascritte, nell’atto di rinvio a giudizio, a carico delle parti deferite. Gli accertamenti curati da questo Organo Decidente e quanto raccolto in udienza permettono, però, di affermare che il caso in esame presenta una correzione processuale per quanto attiene il calciatore Farina Francesco e la relativa conseguente responsabilità dell’A.C. Stella d’Oriente; Può, senz’altro, in proposito affermarsi che il predetto calciatore Farina Francesco risulta regolarmente tesserato per la predetta Società fin dal 6.9.2000 prima con cartellino categoria “Giovane-Allievi” e successivamente in continuazione come “Dilettanti” tanto in base alle risultanze della documentazione fornita dei rispettivi Uffici di Tesseramento competenti. Nel rispetto dell’attività istruttoria dell’Inquirente, però verosimilmente ipotizzarsi che allo stesso non e stato dato conoscere la primaria posizione del calciatore di che trattasi nella categoria “Allievi”. I rimanenti capi di imputazione trovano, invece conferma sia nelle risultanze istruttorie, che dibattimentali. A riguardo va annotata la dichiarazione–ammissione rilasciata dallo stesso Sig. Gargano Giuseppe in ordine alla irregolare utilizzazione del calciatore Albanese Giuseppe; Non sono conducenti, invece, ai fini dell’invocata discolpa, gli argomenti sostenuti sia nella memoria difensiva che nelle deposizioni in udienza. Infatti le circostanze contestate non potevano non essere di conoscenza dei dirigenti Calamusa Salvatore, Miceli Giorgio e La Mattina Francesco (allenatore), tenuto conto del loro ruolo in Società e di quello in particolare rivestito nelle gare di campionato. La responsabilità a carico della A.C. Stella d’Oriente è consequenziale; Va dichiarata la non colpevolezza del calciatore Farina Francesco per quanto in merito accertato; Così osservando, visti gli artt. 1 comma 1 e 12 del C.G.S.; l’art. 24 Regolamento Settore Attività Giovanile e Scolastica; gli artt. 31, 43, 45 e 47 delle N.O.I.F. DELIBERA: di non ritenere Farina Francesco responsabile del capo di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, perché il fatto non sussiste; di ritenere responsabili dei relativi capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio i sigg.: Gargano Giuseppe, Calamusa Salvatore, Miceli Giorgio, La Mattina Francesco e l’A.C. Stella d’Oriente, infliggendo loro la inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C., rispettivamente nell’ordine, a tutto il 31.12.2003 per Gargano Giuseppe; anni 1 (uno per Calamusa Salvatore e Miceli Giorgio; a tutto il 31.12.2003, con inibizione a sostare nei recinti di giuoco, per La Mattina Francesco; l’ammenda di Euro 1.000 alla Società A.C. Stella d’Oriente; La posizione del calciatore Albanese Giuseppe sarà oggetto di deferimento da parte degli Organi competenti allo scadere della sua squalifica tutt’ora in corso. La presente delibera va notificata alle parti interessate, nonché alla Procura Federale.
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