COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico Privitera Gaetano – calciatore U.S. Ramacca (CT) – per violazione art. 27 comma 2) Statuto Federale – Proc. n° 259/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 47 del 24/04/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico Privitera Gaetano – calciatore U.S. Ramacca (CT) – per violazione art. 27 comma 2) Statuto Federale – Proc. n° 259/A –
Il Procuratore Federale, letti gli atti relativi alla comunicazione pervenuta dal Segretario Generale della F.I.G.C., riguardanti pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Privitera Gaetano, calciatore tesserato per la Società U.S. Ramacca;
Rilevato, sulla base di quanto documentato, che il calciatore Privitera Gaetano ha presentato ricorso al TAR Sicilia , sezione di Catania, per l’annullamento dei provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti dagli Organi di Giustizia Federale della F.I.G.C. (rispettivamente C.U. n° 32/2001 – Giudice di 1° grado; C.U. n° 36/2001 – Commissione Disciplinare presso C.R. Sicilia – Giudizio di 2° grado; C.U. n° 22/C della C.A.F. ultimo grado di giudizio);
Ritenuto che i fatti sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione dell’art. 27 comma 2) Statuto Federale (mancata richiesta di deroga) ascrivibile a Privitera Gaetano tesserato per U.S. Ramacca;
ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Privitera Gaetano calciatore tesserato per la U.S. Ramacca per rispondere della violazione di cui all’art. 27 comma 2) dello Statuto Federale, per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva;
Contestati i superiori addebiti, la parte deferita e’ stata convocata all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 9 Aprile 2002 con inizio alle ore 15.30;
Alla stessa e’ presente lo stesso Sig. Privitera Gaetano, assistito dall’Avv. Pietro Aglianò;
Al termine del dibattimento sono state raccolte le conclusioni e richieste delle parti in causa che di seguito trascritte:
1) Procura Federale: chiede che si affermi la responsabilità del Privitera Gaetano per la violazione dell’art. 27 comma 2) Statuto Federale, infliggendo allo stesso la squalifica per anni 2 (due) da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto a suo carico pendente o alla sua fine;
2) Privitera Gaetano e per esso l’Avv Pietro Aglianò: chiede la declaratoria di non responsabilità per non avere commesso il fatto, non sussistendo alcuna violazione della norma di cui all’art. 27 dello Statuto Federale sostenendo, in proposito, che l’attività sportiva che ci interessa esplica un interesse pubblico e, pertanto, ha agito in difesa di propri interessi legittimi;
Il procedimento in esame, instaurato su iniziativa della Procura Federale ci chiama a statuire la responsabilità nascente dalla violazione di uno dei precetti costitutivi dello Statuto Federale, che lo contempla nell’art. 27 comma 2) che così recita: “Tutti i soggetti, di cui al presente comma 1) con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla F.I.G.C., nonché tutti gli Organi della Federazione, assumono in ragione della loro attività l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale …… (omissis)”
Non può, pertanto, che affermarsi come la sola produzione del ricorso davanti il TAR, sezione di Catania, integri la violazione dell’art. 27 comma 2) dello Statuto Federale, comportamento antiregolamentare in quanto così documentato non abbisogna di ulteriore istruttoria del quale il calciatore Privitera Gaetano deve rispondere;
Non sono conducenti, ai fini dell’invocata discolpa, le argomentazioni sostenute e contenute nella memoria difensiva prodotta nonché in sede dibattimentale, e ciò perche’: la F.I.G.C. e’ una associazione di diritto privato che esplica attività di natura privatistica (vedi D.L. n° 242/1999) il cui ordinamento sportivo gode di ampi poteri di autonomia che conduce alla sottrazione degli atti sanzionatori assunti dagli Organi Federali preposti, a qualunque sindacato giurisdizionale;
Il c.d. “vincolo di giustizia” costituito dalla clausola compromissoria, sottrae alla giurisdizione dei Giudici dello Stato l’ambito strettamente tecnico-sportivo come primaria espressione dell’attività calcistica irrilevante per l’ordinamento statale, nonchè l’ambito dei diritti disponibili propri di un’attività sportiva, contrariamente agli interessi legittimi che per il loro intrinseco collegamento con un interesse pubblico sono insuscettibili di formare oggetto di rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata, alla tutela giurisdizionale; (vedi Cons.Stato Sez. VI , 30.9.1995 n. 1050)
Non e’ pleonastico né retorico ricordare che la richiesta di affiliazione ad una Federazione di qualsivoglia disciplina sportiva e’ espressione di libera scelta, intesa alla realizzazione di un proprio hobby, nella piena consapevolezza delle norme e dell’obbligo della loro osservanza che ne disciplinano l’attività, ivi compreso l’aspetto aleatorio del conseguimento di una positiva affermazione, giusto l’aspetto competitivo che la caratterizza. Tutto quanto sopra considerato porta a concludere per la statuizione della responsabilità a carico del calciatore Privitera Gaetano per avere violato il precetto contenuto nell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale.
Ciò posto; visto l’art. 27 dello Statuto Federale, gli artt. 13 e 14 del C.G.S. si perviene alla seguente
DELIBERA:
di ritenere il calciatore Privitera Gaetano responsabile della violazione dell’art.27 comma 2 dello Statuto Federale, infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti per anni 2 (due) da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto a suo carico pendente o alla sua fine;
la presente delibera va notificata a Privitera Gaetano, alla U.S. Ramacca, come Società di appartenenza, alla Segreteria Federale, nonché alla Procura Federale.
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