COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 218/00-cc. Deferimento del Procuratore Federale a carico dei tesserati per il G.S. Pescaiola Calcio: Fabbri Giancarlo dirigente Lodovini Mauro allenatore Bestini Angelo massaggiatore Borgogni Lorenzo capitano Bianchini Iacopo calciatore per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Viene altresì deferita ex art. 6, comma 2, del medesimo codice, il G.S. Pescaiola Calcio.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 218/00-cc. Deferimento del Procuratore Federale a carico dei tesserati per il G.S. Pescaiola Calcio: Fabbri Giancarlo dirigente Lodovini Mauro allenatore Bestini Angelo massaggiatore Borgogni Lorenzo capitano Bianchini Iacopo calciatore per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva. Viene altresì deferita ex art. 6, comma 2, del medesimo codice, il G.S. Pescaiola Calcio. Con nota n. 625/387 del 07.06.2001 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare i tesserati e la Società indicati in epigrafe per avere utilizzato – in occasione della gara Pescaiola – Foiano, disputata il 25.11.2000 – un calciatore sotto falso nome. Questi i fatti introdotti dal Presidente della C.D.: nell'esaminare gli atti relativi ad un reclamo proposto dal G.S. Pescaiola Calcio avverso la decisione con la quale il G.S. Regionale aveva inflitto la inibizione al dirigente Fabbri Giancarlo, questo Giudice ravvisava gli estremi per un invio all'Ufficio Indagini delle intera documentazione al fine di chiarire l'effettivo svolgimento dei fatti e le eventuali responsabilità di altri tesserati nella vicenda, essendosi rilevato in quella sede che alla gara non aveva preso parte il calciatore Bianchini Francesco (n. 5 della lista di gara) ma altro calciatore sconosciuto che, su preciso riferimento dell'arbitro, veniva chiamato dai compagni di squadra "Federico". La necessità del ricorso all'U.I. scaturiva non solo dalla circostanza che nella lista della squadra non esiste alcun calciatore a nome Federico ma dal fatto concomitante che la Società nel reclamo di cui sopra afferma di essere incorsa in un errore materiale, dato che alla gara aveva preso parte il calciatore Bianchini Iacopo, anch'egli regolarmente tesserato per la Società. La Procura Federale ricevuti gli atti istruttori dall'Ufficio Indagini ha provveduto a deferire a questa C.D. i tesserati e la società, come indicato in premessa. Così riassunti i fatti, il rappresentante la Procura Federale rileva preliminarmente come non risulti in alcun modo identificato il calciatore che ha preso parte alla gara sotto il nome di Bianchini Francesco, calciatore che per tutta la durata di essa è stato chiamato "Federico". È invece di tutta evidenza la contraddizione tra le dichiarazioni rese dal dirigente Fabbri rispetto a quelle del calciatore Iacopo Bianchini in ordine alle sostituzioni così come appare evidente – anche per le diversità fisiche esistenti tra i due calciatori – che non si è in alcun caso verificato un errore come invocato dalla Società. Inoltre alla chiama il calciatore Bianchini ha risposto Francesco. Chiede potersi appurare se, alla data dei fatti, fossero tesserati per la Società entrambi i Bianchini. La C.D. sospende il dibattimento disponendo che il Segretario controlli presso il C.R.T. la posizione dei tesserati, riprendendo la discussione dopo un intervallo di circa quindici minuti e rispondendo affermativamente al quesito posto dal rappresentante la Procura. In conseguenza della conferma di quanto accaduto chiede irrogarsi le seguenti sanzioni. Ai tre dirigenti (Fabbri – Lodovini – Bestini) la inibizione o squalifica per sette mesi. Ai calciatori Borgogni e Bianchini la squalifica per mesi due, dovendosi infliggere, conseguentemente, ammenda alla Società che quantifica in Lit. 500.000 . Viene data a questo punto la parola al dirigente del G.S. Pescaiola Calcio Sig. Stefano Sbietti in rappresentanza sia della Società che del dirigente Fabbri, impossibilitato a partecipare. Il dirigente contesta le conclusioni della Procura Federale negando che i calciatori della propria squadra abbiano chiamato qualcuno con il nome di Federico e ipotizzando che il D.G. – il quale riferisce la circostanza – abbia sbagliato panchina dato che fra i calciatori della squadra avversaria prendeva parte alla gara un Federico (Boffa, recante il n. 2). Precisa ancora che, come affermato all'Ufficio Indagini, il Bianchini alla chiama del D.G. abbia risposto "Iacopo". Ritiene le richieste della Procura eccessive ed invoca, di conseguenza, clemenza. Esaurita la fase dibattimentale la C.D., riunita in Camera di Consiglio, osserva quanto segue: l'avvenuta utilizzazione di un calciatore al posto di un altro è fatto assolutamente non contestato dalla Società come risulta sia dal reclamo a suo tempo proposto che da analoga corrispondente affermazione resa in questa sede. Dalle carte processuali risulta inequivocabilmente che alla gara non ha partecipato il calciatore Francesco Bianchini, per ammissione espressa della Società; non appare provato che abbia partecipato il calciatore Iacopo Bianchini il quale – ancorché in modo dubitativo - attraverso la produzione dell'attestazione della licenza militare ottenuta proprio in quei giorni avrebbe potuto essere considerato partecipante alla gara; non esiste alcun nesso tra il calciatore Federico Bianchini, giocatore militante nella categoria e tesserato per il Quarata, e la sua partecipazione all'incontro. Ciò che è certo è che il G.S. Pescaiola Calcio ha utilizzato un calciatore al posto di un altro e ciò postula la violazione dell'art. 1 del C. G.S. . Non risulta peraltro provato in modo certo che alla gara abbia preso parte Iacopo Bianchini con il nome di Francesco dato che l'unico documento probatorio in tal senso – la licenza dalle autorità militari – la cui produzione era stata proposta proprio dallo stesso interessato, non è mai giunta né all'Ufficio Indagini né alla Procura Federale. In ordine agli argomenti difensivi apportati dalla Società in questa sede appare del tutto inverosimile che i calciatori di una squadra nel corso di un incontro chiamino uno di loro con il nome di un calciatore avversario (come chiaramente indicato dal D.G. sul rapporto di gara), così come non è credibile la affermazione che alla chiama il calciatore abbia risposto "Iacopo" mentre il D.G. controllava il cartellino su cui è stampato il nome "Francesco". Ancora inverosimile è la tesi dell'errore dato che i dirigenti conoscono bene i calciatori e questi si conoscono tra loro per cui l'errore, ove avvenuto, avrebbe dovuto essere rilevato immediatamente. Per quanto attiene alle sanzioni la C.D. deve preliminarmente osservare come sia il dirigente Fabbri che il G.S. Pescaiola siano stati oggetto di un precedente provvedimento disciplinare passato in giudicato attinente agli stessi fatti di cui qui è causa, per cui in applicazione del principio vigente nell'ordinamento, "né bis in idem", nei loro confronti non può essere preso un ulteriore provvedimento sanzionatorio. Per quanto si riferisce agli altri due dirigenti, rilevato che la maggiore responsabilità grava sul dirigente accompagnatore, ritiene doversi graduare nei loro confronti la sanzione che determina, di conseguenza, in mesi cinque per l'allenatore Lodovini Mauro ed in mesi tre per il massaggiatore Bertini Angelo. La C.D. accede alla richiesta della Procura per quanto si riferisce ai due calciatori Lorenzo Borgogni e Iacopo Bianchini, infliggendo loro la squalifica per mesi due avendo essi prestato acquiescenza allo scambio di persona. P.Q.M. la C.D. definitivamente pronunciando delibera di infliggere: all'allenatore Lodovini Mauro la inibizione per mesi cinque; al massaggiatore Bestini Angelo squalifica per mesi tre; al capitano Borgogni Lorenzo la squalifica per mesi due; al calciatore Iacopo Bianchini la squalifica per mesi due.; Delibera non doversi procedere in questa sede a carico del dirigente Fabbri Giancarlo e del G.S. Pescaiola Calcio perché già oggetto di autonomi provvedimenti disciplinari relativamente agli stessi fatti qui contestati.
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