COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 11 del 11/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 002/01-sa Deferimento del Presidente VIVOLI Fabio e del calciatore SCIBETTA Luca della Pol. PORTA ROMANA per art. 1 C.di G.S. e della medesima società per art. 6, c 1. e 2 C. di G. S.-
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 11 del 11/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE
002/01-sa Deferimento del Presidente VIVOLI Fabio e del calciatore SCIBETTA Luca della Pol. PORTA ROMANA per art. 1 C.di G.S. e della medesima società per art. 6, c 1. e 2 C. di G. S.-
Con atto prot. 664/516/PF/GF/en del 20 giugno 2001 il Procuratore Federale ha disposto il deferimento del Presidente, del calciatore e della società in oggetto per rispondere, il primo ed il secondo, della violazione dell’art. 1 C. di G. S. per avere fatto giocare ed effettivamente giocato il calciatore SCIBETTA sotto il falso nome di “Sabato Fabrizio” nel corso della gara PORTA ROMANA – SIEVE 91 del 17 febbraio 2001, essendo costui squalificato a quella data e fino al 30 giugno 2001 ( la sanzione era stata ridotta al 18.5.2001 come da C.U. n.19 del 16.11.2000). La seconda, per responsabilità diretta ed oggettiva, quale società nel cui interesse si è agito e di appartenenza dei tesserati menzionati, in ordine al fatto indebito di questi ultimi.
Rinviati dinanzi a questa C.D. per la trattazione del caso, in data 21 settembre 2001, il Rappresentante della PF chiedeva affermarsi la responsabilità del Presidente, come sopra deferito, ed applicarsi sanzione della inibizione fino al 31 gennaio 2001 e della ammenda pari a L. 1.000.000 per il sodalizio. Si presentava il Presidente del PORTA ROMANA che ammetteva i fatti - come già avvenuto dinanzi al rappresentante dell’Ufficio indagini nella fase istruttoria – spiegando che il giovane era stato indebitamente impiegato solo per consentire alla squadra di scendere in campo al completo, essendo i calciatori utilizzabili in quella giornata in numero ridotto ( in panchina andarono solo degli infortunati) e non cambiando, l’eventuale esito favorevole dell’incontro, le prospettive del sodalizio, essendo già la classifica ampiamente compromessa.
Deve premettersi - come del resto indicato e richiesto anche dal PF - che lo SCIBETTA è già stato giudicato e sanzionato per il medesimo fatto oggi in esame come da decisione riportata nel C.U. n.43 /2001 del 10 maggio 2001, a suo tempo derivata dalla segnalazione dell’accaduto della SIEVE 91; da ciò discende il non luogo a procedere per tale tesserato.-
E’ certa, così come rappresentato dalla P.F., la responsabilità del Presidente VIVOLI in ordine all’addebito contestatogli, emergendo dagli atti istruttori, costituiti dalle dichiarazioni di tesserati della SIEVE 91 ( i quali conoscendo personalmente lo SCIBETTA e vedendolo giocare - pur squalificato - ebbero modo di controllare le note gara, quivi riportandosi il diverso nominativo) e dalla stessa ampia ammissione dell’interessato avvenuta, e reiterata in più sedi.
La gravità oggettiva della condotta del Dirigente pare indiscutibile, avendo violato, in modo marcato, elementari principi di lealtà sportiva, mettendo in atto anche artificiosità documentali, quindi con una certa preordinazione e non senza conseguenze per il buon andamento del campionato, in quanto poteva (almeno in astratto) alterare l’esito di una gara, quella specifica, da affrontarsi in condizioni tecniche meno facili, così sfavorendo la squadra avversaria “del giorno” e non di meno le altre società, che finiscono, di fatto, per essere sperequate.
Tenuto, tuttavia, in adeguata considerazione almeno l’atteggiamento successivo del tesserato egli pienamente ammettendo l’addebito, con sereno atteggiamento processuale, ed apparendo neutre o comunque non di rilievo, ulteriore e particolare, le motivazioni e le finalità della indebita vicenda, prospettate a giustificazione, appare equo fissare la sanzione per il VIVOLI in anni uno di inibizione ex art. 14 lett. E) Nuovo cod. Giustizia sportiva.
Deve asseverarsi anche la responsabilità diretta ed oggettiva della POL. PORTA ROMANA per la quale il VIVOLI risultava tesserato al momento dell’episodio, oltre che attualmente, che discende dall’avere agito nell’interesse della medesima Porta ROMANA e dal vincolo di appartenenza alla stessa, una volta conclamata la responsabilità diretta del Presidente, oltre che dello SCIBETTA (già affermata). Ciò posto, il ragguaglio della sanzione per l’indebito ascrivibile al sodalizio può commisurarsi alle minori risorse vantabili dallo stesso per la categoria di appartenenza, essendosi trattato di una iniziativa verosimilmente occasionale ed estemporanea dei due tesserati resisi protagonisti dell’accaduto. Appare congrua, in ragione di ciò, l’applicazione di L. 500.000 di ammenda.
P.Q.M.
Dichiara la responsabilità del VIVOLI FABIO e della POL. PORTA ROMANA in ordine alle contestazioni di cui in rubrica e applica al primo la inibizione temporanea di anni uno allo svolgimento di ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società in ambito federale, ed alla seconda l’ammenda di L.500.000.-
Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla contestazione mossa allo SCIBETTA, in quanto già giudicato per il medesimo fatto.-
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