COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 217/01-rn. DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. TOSCANO DEL SIGNOR CASTELLACCI DANTE E DELL’U.S. MARIA A MONTE

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 49 del 29/06/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 217/01-rn. DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. TOSCANO DEL SIGNOR CASTELLACCI DANTE E DELL’U.S. MARIA A MONTE Il Presidente del CRT ha deferito a questa commissione il signor Castellacci Dante per violazione dell’art. 1 co. 1 del CGS per aver, nel corso di una gara di calcio a cinque alla quale assisteva in qualità di spettatore, offeso ripetutamente il D.G., e l’U.s. Maria a Monte ai sensi dell’art. 2 co. 4 del CGS per responsabilità oggettiva nei fatti addebitati al proprio tesserato. Riferisce l’Arbitro della partita di calcio a 5 Montecalvoli-Misericordia, che aveva notato in tribuna il signor Castellacci, da lui personalmente conosciuto e riconosciuto, che lo offendeva con vari epiteti. All’udienza 2162 veniva ascoltato il signor Castellacci il quale ammetteva di conoscere personalmente l’Arbitro della partita e di essere stato presente tra il pubblico. Lo stesso Castellacci negava però di aver offeso in qualche modo il D.G., anche perché in nessun modo interessato alla gara che si stava disputando, e ritenendo che l’Arbitro, verosimilmente offeso da altre persone presenti alla gara, avesse ritenuto (a torto) che dette offese provenissero dal Castellacci medesimo. Come è noto quanto affermato dal D.G. nel rapporto di gara, assume nel nostro ordinamento carattere di prova privilegiata, e, del resto, il signor Casellacci all’udienza ha portato a sua difesa solo argomentazioni abbastanza irrilevanti e comunque non probanti in relazione alla sua asserita non colpevolezza. Il tenore ed il numero delle offese riportate nel rapporto arbitrale è considerevole e anche in considerazione dello scarso interesse che il Castellacci avrebbe dovuto avere alla gara che si stava disputando, e pertanto del tutto ingiustificato, sì da risultare un aggravante. La responsabilità oggettiva dell’U.S. Maria a Monte quale società di appartenenza del signor Castellacci, consegue e via automatica ai sensi dell’art. 2 co. 4 del CGS, e la sanzione è stata commisurata anche alla categoria di appartenenza. P.Q.M. La C.D. accertata la violazione delle norme del CGS più sopra specificate a carico dei soggetti deferiti infligge al signor Castellacci Dante la squalifica di mesi uno ed all’U.S. Maria a Monte l’ammenda di € 300,00.
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