COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. E CONSEGUENTE DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLE SOCIETA’ U.S. VIRTUS DON BOSCO E A.C. MEZZOCORONA PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ASCRITTA AL SIGNOR CLAUDIO MARCHETTO.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/05/2002
Delibere della Commissione Disciplinare
OGGETTO: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL
SETTORE TECNICO DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL SETTORE TECNICO DELLA
F.I.G.C. E CONSEGUENTE DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO
REGIONALE DELLE SOCIETA’ U.S. VIRTUS DON BOSCO E A.C. MEZZOCORONA PER
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ASCRITTA AL SIGNOR CLAUDIO
MARCHETTO.
Con proprio provvedimento pubblicato sul C.U. n. 95 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ha inflitto
al signor Claudio Marchetto la sanzione della squalifica sino al 30.6.2002 per avere svolto attività di
diversa natura per due distinte società nella medesima stagione in violazione dell’art. 35 del
Regolamento del Settore Tecnico.
Ha quindi trasmesso gli atti al Comitato Regionale del Trentino Alto Adige per gli eventuali
provvedimenti di competenza a carico delle società U.S. Virtus Don Bosco e A.C. Mezzocorona.
Con propria lettera di data 30.4.2002 il Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha
deferito a questa Commissione le società U.S. Virtus Don Bosco e A.C. Mezzocorona per responsabilità
oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S.
Veniva esperita la procedura prevista con comunicazione del deferimento alle società ed invito alle
stesse a prendere posizione.
Solo la società A.C. Mezzocorona produceva memoria con la quale sostanzialmente eccepiva la
“mancanza di intenzionalità nell’eludere le norme”.
Ciò premesso, la Commissione, considerato che la violazione commessa dal signor Claudio Marchetto è
stata accertata dal competente organo disciplinare del Settore Tecnico, ritiene che entrambe le società
U.S. Virtus Don Bosco e A.C. Mezzocorona debbano ritenersi oggettivamente responsabili agli effetti
disciplinari dell’operato del proprio tesserato ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.
Esclusa nel caso di specie la buona fede, posto che risulta dagli atti che entrambe le società erano a
conoscenza del ruolo che avrebbe rivestito il Marchetto in seno alla società A.C. Mezzocorona dopo
avere dato le proprie dimissioni da tesserato della società U.S. Virtus Don Bosco ed entrambe erano a
conoscenza della possibile violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, infligge alle
società U.S. Virtus Don Bosco e A.C. Mezzocorona la sanzione dell’ammenda di euro 52,00.-
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