COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. E CONSEGUENTE DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO BOZEN 96 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO PASQUALE SQUICCIARINI

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 30/05/2002 Delibere della Commissione Disciplinare OGGETTO: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. E CONSEGUENTE DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO BOZEN 96 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO PASQUALE SQUICCIARINI Con proprio provvedimento pubblicato sul C.U. n. 95 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico ha inflitto al signor Pasquale Squicciarini la sanzione della squalifica sino al 30.6.2002 per avere allenato due distinte società nella medesima stagione in violazione dell’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico. Ha quindi trasmesso gli atti al Comitato Regionale del Trentino Alto Adige per gli eventuali provvedimenti di competenza a carico della società F.C. Bolzano Bozen 96. Con propria lettera di data 30.4.2002 il Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha deferito a questa Commissione la società F.C. Bolzano Bozen 96 per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. Veniva esperita la procedura prevista con comunicazione del deferimento alla società ed invito alla stessa a prendere posizione. La società F.C. Bolzano Bozen 96 produceva memoria con la quale proclamava la propria buona fede. Sosteneva la società F.C. Bolzano Bozen 96 di avere richiesto al signor Squicciarini se egli fosse libero da impegni e di averlo assunto solo dopo avere avuto conferma in tal senso dal medesimo. Ciò premesso, la Commissione, ritenuto che la violazione commessa dal signor Pasquale Squicciarini è stata accertata dal competente organo disciplinare del Settore Tecnico, ritenuto che la società F.C. Bolzano Bozen 96 deve ritenersi oggettivamente responsabile agli effetti disciplinari dell’operato del proprio tesserato ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., ritenuta sussistente peraltro la buona fede della società, infligge alla società F.C. Bolzano Bozen 96 la sanzione dell’ammonizione.
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