COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 76 della società A.S. NOVA CASTROLIBERO avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Nova Castrolibero (1 – 0) del 01.12.2002 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore DELLA VOLPE Mattia.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 76 della società A.S. NOVA CASTROLIBERO avverso la regolarità della gara Calcio Acri – Nova Castrolibero (1 – 0) del 01.12.2002 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore DELLA VOLPE Mattia. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che l’Ufficio Indagini ha accertato : che il calciatore Della Volpe Mattia, nato il 13.08.1986, tesserato per la società Giovanile Acrese, ha preso parte alla gara del 04.11.2001 Giovanile Acrese – Rende (Campionato Giovanissimi); che nel corso della suddetta gara è stato espulso; che per l’infrazione commessa è stato squalificato per quattro giornate effettive di gara (C.U. n° 14 del 28.11.2001); che, successivamente alla squalifica, non ha preso parte ad altre gare del Campionato Giovanissimi; che, comunque, non aveva titolo per partecipare al suddetto campionato riservato esclusivamente ai ragazzi nati negli anni 1987 – 1988; che, in data 01.12.2002, ha preso parte alla gara Calcio Acri – Nova Castrolibero; che, presso il Comitato Provinciale di Cosenza è stato acclarato : che Della Volpe Mattia è stato tesserato per la stagione sportiva 2001/2002 unicamente con la società Giovanile Acrese e che detta società non ha disputato il Campionato Allievi; che per la stagione sportiva 2002/2003 è stato tesserato per la società Calcio Acri; considerato che, non avendo titolo a partecipare al Campionato Giovanissimi (aperto ai calciatori nati negli anni 1987 – 1988), non poteva scontare le squalifiche in quel campionato; che nella corrente stagione sportiva ha partecipato alla gara Lappano – Calcio Acri del 03.11.2002; che non ha partecipato alle gare Calcio Acri – Cleto del 10.11.2002, Real Zumpano – Calcio Acri del 17.11.2002, Calcio Acri – Malvito del 24.11.2002, sicchè residuava da scontare una gionata effettiva di gara; che, pertanto, il reclamo della società Nova Castrolibero è meritevole di accoglimento; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società CALCIO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara Calcio Acri – Nova Castrolibero con il punteggio di 0 – 2, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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