COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 26/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 15 a carico di : IOZZOLINO Domenico, Presidente della società Pol. Cropalati, per violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. PETRELLI Giorgio, nato il 23.06.1977, calciatore della società Pol. Cropalati, per violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società POL. CROPALATI stessa, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 26/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 15 a carico di :
IOZZOLINO Domenico, Presidente della società Pol. Cropalati, per violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. PETRELLI Giorgio, nato il 23.06.1977, calciatore della società Pol. Cropalati, per violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società POL. CROPALATI stessa, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentiti il Presidente della società ed il calciatore Petrelli Giorgio;
premesso che la Commissione Disciplinare, nella seduta del 19.05.2003, decidendo sui reclami nn. 66 e 213 aventi ad oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore Petrelli Giorgio (riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva), ha disposto la trasmissione dei relativi atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per i provvedimenti di competenza in ordine agli illeciti emersi dall’esito delle indagini effettuate
atteso che, con provvedimento del 21.05.2003, il Presidente del Comitato Regionale Calabria ha deferito a questa Commissione:
il Presidente della società Pol. Cropalati, Iozzolino Domenico, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S.,, “per aver effettuato il tesseramento e consentito la partecipazione del calciatore Petrelli Giorgio nato il 23.06.1977, altrimenti squalificato a più gare del campionato di seconda categoria alterandone la data di nascita ed il documento di identità”;
il calciatore della società suddetta Petrelli Giorgio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., ”per aver sottoscritto il tesseramento ed avere partecipato, pur se squalificato, a più gare del campionato di seconda categoria alterando la data di nascita ed il documento di identità”;
la società Pol. Cropalati, per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., “per responsabilità diretta in ordine alla violazione contestata al proprio Presidente ed oggettiva per la violazione contestata al proprio tesserato”;
ritenuto che i fatti, per come inconfutabilmente provati nel corso del procedimento, integrano gli estremi delle violazioni contestate;
considerato che la penalizzazione sul punteggio è inefficace nella stagione sportiva in corso;
P.Q.M.
irroga a IOZZOLINO Domenico, Presidente della società Pol. Cropalati, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 30 GIUGNO 2004, al calciatore della medesima società PETRELLI Giorgio la squalifica fino al 30 GIUGNO 2004 ed, infine, alla società POL. CROPALATI l’ammenda di €. 250,00 oltre a TRE punti di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato 2003/2004.
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