COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – a carico di dirigenti e delle società A.C. Teoreo, Pol. Mons. Taurus, Audax Cervinara e Pro Venticano.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE - a carico di dirigenti e delle società A.C. Teoreo, Pol. Mons. Taurus, Audax Cervinara e Pro Venticano. La C.D., letti gli atti del fascicolo di ufficio, sentite le parti comparse e le conclusioni rassegnate a verbale dal Procuratore Federale; - premesso che su segnalazione (1.7.02) del Comitato Regionale per la Campania, l’Ufficio competente ha svolto accurate indagini su una serie di deliberazioni assunte da parte delle società dilettantistiche A.C. Teoreo, U.S. Audax Cervinara, Pol. Mons. Taurus e Pol. Pro Venticano relative a modificazioni di assetto societario, nelle persone degli associati, cambiamenti di sede e di denominazione sociale e dei campi di gioco; la conclusione è stata rassegnata nella relazione del 25-31 luglio 2002 trasmessa alla Procura Federale per i rilievi di competenza in relazione ai fatti accertati e alle conclusioni raggiunte; l’attività dell’Ufficio Indagini, svolta secondo la denunzia del Comitato, è stata puntuale sui singoli punti ed ha individuato negli effetti conseguiti il riscontro alla logica che avrebbe sorretto il programma perseguito dai soggetti e dalle società interessate; - preso atto che: sotto il profilo di diritto, l’Ufficio si è posto il problema della necessità di verificare preliminarmente la ricorrenza della nullità degli atti compiuti dalla società in relazione alla legittimità degli scopi perseguiti come ipotizzati dall’art.1344 c.c. per la successiva conseguente configurabilità delle violazioni disciplinari; il dubbio posto oltre delle funzioni specifiche e in maniera legale e obiettiva è stato superato dall’Ufficio in senso affermativo in relazione alla ipotesi della sussistenza dei presupposti di perseguimento del motivo illecito e delle conseguenti violazioni dell’art.52 NOIF; la Procura Federale ha recepito l’indirizzo, rilevando dai fatti grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall’art.1 comma 1° C.G.S. ed ha deferito alla C.D., ai sensi dell’art.28 comma 4 CGS le società e i tesserati per le singole e distinte responsabilità, disponendo la sola segnalazione alla L.N.D. dei soggetti risultati non più tesserati e quindi attualmente sottratti alla giurisdizione sportiva, affinché ai sensi dell’art.36 comma 7 della NOIF siano sottoposti a preventivo giudizio in caso di richiesta di nuovo tesseramento; risultano osservate le formalità prescritte dall’art.37 comma 2 CGS, e verificata la regolarità degli atti e l’assenza di impedimenti processuali, la C.D. OSSERVA Tutte le operazioni deliberative oggetto del giudizio, esaminate singolarmente appaiono compiute con osservanza formale delle disposizioni dell’ordinamento e quindi non censurabili. Se le stesse attività vengono invece considerate nel contesto unico non v’è difficoltà, anzi risulta evidente e quindi doveroso, rilevare e annotare che tutti i partecipanti hanno perseguito e tratto vantaggio finale con la strumentalizzazione artificiosa dei mezzi apparentemente leciti. Attraverso tali procedimenti tutti i deferiti hanno, di fatto, eluso gli effetti negativi delle risultanze del Campionato appena concluso e acquisito la possibilità di accedere, con diversa compagine e denominazione sociale, ad una categoria cui non avrebbero avuto diritto. I mezzi utilizzati perché precostituiti a scopi illeciti devono essere considerati nulli a mente degli artt.1343 - 1344 e 1345 c.c. e così inficiato di nullità l’effetto ultimo conseguito. Tutte le deliberazioni assunte dalle società A.C. Teoreo - Pol. Mons. Taurus - Audax Cervinara e Pro Venticano essendo risultate collegate e preordinate allo scopo di consentire la partecipazione delle predette ad un campionato di categoria superiore, dissimulando la prescrizione in caso di fusione dettata dall’art.20 NOIF per quanto attiene le società A.C. Teoreo e Pol. Mons.Taurus e dell’art.52 NOIF in caso di cessione di titolo sportivo per quanto attiene le società U.S. Audax cervinara e Pro Venticano, sono nulle ai sensi del combinato disposto degli artt.1343 e segg. c.c. e 52 n.2 e n.5 NOIF; e inefficaci per la Federazione di conseguenza deve ritenersi che il comportamento dei singoli tesserati e delle società stesse abbia violato i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità dettati dall’art.1 comma 1 C.G.S. anche perché in definitiva non si è realizzato il fine precostituito. P.Q.M. in parziale accoglimento delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale, respinta ogni altra eccezione delle parti la C.D. DELIBERA di affermare la responsabilità personale dei dirigenti e oggettiva delle singole società nonché la responsabilità dei singoli tesserati in ordine alla violazione del dettato dell’art.1 comma I C.G.S. e per l’effetto di infliggere a carico dei dirigenti: Barbato Angelo, Donniacuo Alfonso, Pastore Michele, De Maio Cesare, Montone Nicola, Stanco Pasquale, Colantuoni Carlo, Battaglia Giuseppe, Colarusso Gerardo, De Nisco Luigi, De Nunzio Antonio, la inibizione per mesi sei; a carico di Lo Russo Euplio la inibizione per mesi due; a carico di : Addivinola Bernardo, Bucciero Antonio, Tornatore Vincenzo, Manzione Nicola, Ricciardelli Mario, Zollo Pamela, Orlacchio Roberta, Zollo Manuela, Zollo Carmine, Martone Silvana, De Nisco Silvio, Prudente Carmela, Capozzolo Michela, Tammaro Maria Giuseppe, Pizzullo Carmine, Rauseo Vito, Pizzullo Vincenzo la inibizione per mesi tre; a carico delle Società: A.C. Teoreo e Pol. Mons. Taurus, l’ammenda di E.250,00 (duecentocinquanta/00); U.S. Audax Cervinara l’ammenda di E.150,00 (centocinquanta/00) e a carico della Pol. Pro Venticano l’ammenda di E.100,00 (cento/00). DISPONE la segnalazione alla L.N.D. dei sigg.ri Simeone Guido, nato a Cervinara (AV) l’1/3/55; Manfredonia Rosario nato a Cervinara (AV) il 21/6/58; Casale Aniello Vito nato a Napoli il 25/1/58; De Nicolais Luigi nato a Benevento il 9/9/76 attualmente non tesserati perché, ai sensi dell’art.36 comma 7 NOIF, in caso di richiesta di nuovo tesseramento da parte dei predetti, siano preventivamente sottoposti al giudizio di cui al procedimento che precede.
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