COMITATO REGIONALE CAMPANIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE nei confronti dell’A.E. Pietro Fabozzi della sezione di Caserta, dell’A.E. Pierluigi Cinque della sezione di Cast/mare di Stabia, dell’A.F.Q. Nunzio Porzio ex componente C.R.A. e della società S.S. Aequa Calcio.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 63 del 6 febbraio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE nei confronti dell’A.E. Pietro Fabozzi della sezione di Caserta, dell’A.E. Pierluigi Cinque della sezione di Cast/mare di Stabia, dell’A.F.Q. Nunzio Porzio ex componente C.R.A. e della società S.S. Aequa Calcio. In data 25.05.2001 l’A.E. Pierluigi Cinque della sez. A.I.A. di Castellammare di Stabia chiamava sull’utenza cellulare dell’A.E. Pietro Fabozzi chiedendo a quest’ultimo di incontrarlo, in quanto era già venuto a conoscenza che lo stesso era stato designato a dirigere la gara Alba Ercolanese-Aequa del 27/05/2001 successiva, gara decisiva per la promozione alla categoria superiore. Senza indugio il Fabozzi contattava il proprio O.T. informandolo del tenore della telefonata e pertanto immediatamente veniva informato dell’accaduto sia il presidente del C.R.A. Campania, nonché il presidente del C.R. Campania, non prima però che il C.R.A. avesse disposto la revoca della designazione del Fabozzi e la conseguente sostituzione con altro arbitro. Tale decisione però non veniva inserita nel server dei computer nella disponibilità dei designatori, al fine di evitare che qualcuno fosse a conoscenza della nuova designazione. In data 7.06.2001 veniva inoltrato alla Presidenza dell’A.I.A. una missiva anonima con la quale si denunziava un presunto insabbiamento di tentativo di corruzione a favore della S.S. Aequa Calcio, ad opera del C.R. Campania A.I.A. Allo scritto anonimo venivano allegati una serie di tabulati di designazioni, elaborati per ciascuno delle persone citate. A seguito di tempestiva ed immediata segnalazione ad opera del Presidente del C.R.A. Campania del presunto illecito, il Capo dell’Ufficio indagini della F.I.G.C., già ai primi di giugno iniziava l’istruttoria al fine di verificare l’accadimento della circostanza riferita ed ipotesi di illecito. Le indagini si sviluppavano su due direttrici, una che tendeva ad accertare il denunziato tentativo di illecito e l’altra finalizzata ad individuare l’autore dello scritto anonimo, il quale ignorando che erano stati già attivati gli Organi competenti, attribuiva al C.R.A. Campania ipotesi d’insabbiamento del presunto illecito sportivo. Contemporaneamente la Procura Arbitrale, sempre su segnalazione del C.R.A. Campania, per quanto di propria competenza, aveva iniziato indagini a carico del Cinque Pierluigi, successivamente trasmesse all’Ufficio Indagini. Nel corso dell’inchiesta di quest’ultimo Ufficio venivano escussi il Fabozzi Pietro, Pierluigi Cinque, Nunzio Porzio, presunto autore dell’infamante lettera anonima, nonché Carmine Di Gennaro, persona informata sui fatti, e successivamente si dava luogo ad un confronto tra il Fabozzi ed il Cinque. Tutti negavano gli addebiti contestati. Con nota del 13.09.2002 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso questo C.R. Campania – L.N.D. i sigg. Pietro Fabozzi A.E., Pierluigi Cinque A.E., Nunzio Porzio componente C.R.A. Campania e la società SS Aequa Calcio, presunta beneficiaria del tentativo di illecito sportivo per le violazioni di cui al deferimento che qui si intende trascritto. Fissata l’udienza di trattazione dinanzi a questa C.D., comparse tutte le parti in data 11/11/2002 e constatata la regolarità degli avvisi, la stessa veniva rinviata su richiesta dei deferiti a quella del 13.01.2003. Presenti tutte le parti in proprio o a mezzo di difensori, i quali formulavano eccezioni delle quali si dirà in seguito, si dava inizio ad una articolata istruttoria che sostanzialmente ripercorreva tutti gli atti d’indagine e su richiesta della stessa Procura Federale venivano escussi da questa Commissione come testimoni anche i sigg. Giosuè di Piccolo, Vincenzo Magnifico, Carmine Di Gennaro, Massimo Petricciuoli, oltre al Presidente ed al Vice Presidente della C.R.A. Campania. All’esito tutte le parti concordemente, anche a mezzo dei legali costituiti, avanzavano richieste istruttorie tutte respinte, in quanto non indispensabili ai fini del decidere, e l’udienza veniva rinviata al 27.01.03 per escutere il teste sig. Trinchese Gaetano, già collaboratore del C.R. Arbitri della Campania. All’udienza del 27.01.03, escusso il teste Trinchese, il Presidente dichiarava chiusa l’istruttoria e chiedeva alle parti di concludere. Il Procuratore Federale così concludeva: affermarsi la responsabilità di tutti i deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per Cinque Pierluigi l’inibizione per anni tre e mesi uno; per Fabozzi Pietro inibizione per mesi due; Porzio Nunzio inibizione per un anno; Società Sportiva Aequa Calcio € 1033,00 di ammenda. Le altre parti deferite, in proprio o a mezzo dei propri difensori, i quali peraltro avevano depositato copiose ed articolate memorie, chiedevano il rigetto delle richieste così come formulate dalla P.F. Preliminarmente va respinta l’eccezione di incompetenza per materia di questa C.D. ad opera della difesa del Cinque in quanto trattandosi tutti i deferiti di componenti arbitrali, ad eccezione della società Aequa, competente a decidere avrebbe dovuto essere la C.D. Arbitri. L’eccezione è infondata in quanto il deferimento riguarda il tentativo di illecito sportivo di cui all’art.6 C.G.S. il quale è finalizzato ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Pertanto competente, al di là della responsabilità dell’arbitro è questa C.D., unico organo con quello del G.S. che può eventualmente modificare il risultato conseguito sul campo o la classifica, attraverso i propri provvedimenti, anche in tema di tentativo. Anche l’eccezione formulata dalla difesa della Società Aequa Calcio, va respinta. Si sostiene da parte della predetta Società Sportiva, il difetto di procedibilità in quanto le indagini relative ai fatti contestati alla Società Aequa Calcio sono riferite, non già alla stagione in corso, come recita l’articolo 27, 8°comma, nuovo C.G.S., bensì alla precedente stagione 2001. A sostegno di tale eccezione si assume che il ritardo da parte dell’Ufficio Indagini nella conclusione dell’attività di accertamento dei fatti, ha portato il Procuratore Federale a chiedere il deferimento in data 13.09.02, peraltro in assenza di alcuna “proroga eccezionale” di cui al richiamato art.27 nuovo C.G.S. Occorre precisare che il Nuovo Codice di G.S. è entrato in vigore il 9.08.2001 e quindi due mesi successivi ai fatti contestati. L’art.27 nuovo C.G.S. attiene a fatti occorsi e sottoposti ad indagine successivamente all’entrata in vigore e non può riguardare fatti precedenti essendosi verificato il tentativo di illecito, come detto, due mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo C.G.S.. Pertanto, nel caso di specie, in ossequio al principio indiscusso del “tempus regit actum”, non è applicabile la dedotta preclusione temporale di cui all’art. 27. Nel merito, i fatti accertati sono tutti idonei a giungere all’affermazione di responsabilità dei deferiti. Infatti il Fabozzi ha riferito, sia nel corso delle indagini che a questa C.D., circostanze vere e suffragate anche da prove documentali quali i tabulati TIM; è sempre stato coerente ed univoco nell’esporre i fatti, peraltro riferendo, anche se tardivamente, una nuova circostanza, non conosciuta, quale quella della richiesta da parte del Cinque al Fabozzi di non riportare nel referto arbitrale l’ammonizione di un giocatore dell’Aequa in ordine ad altra gara e precisamente Aequa-Agerola del 17.03.01. Il Cinque ha giustificato le continue telefonate fatte nel corso della notte del 24.05.02 sull’utenza del Fabozzi, peraltro senza avere risposta, adducendo motivazioni non credibili ed illogiche, e raggiungendo l’utenza del Fabozzi solo nel pomeriggio del 25.05.01 e chiedendo un incontro per parlare della gara per la quale era stato designato (Alba Ercolanese-Aequa). Non vi è alcun dubbio in riferimento ai due episodi sopra riportati che il Cinque agiva quale “longa manus” della società Aequa Calcio ed a vantaggio di questa per condizionare in virtù del proprio ruolo di arbitro effettivo, le gare nelle quali era impegnata la società Aequa. E’ stata altresì allegata e versata in atti dal Procuratore Federale altra indagine del 1999, anch’essa a carico della società Aequa Calcio, avente ad oggetto presunti illeciti sempre perpetrati da quest’ultima. Tale indagine fu comunque successivamente archiviata. Il provvedimento di archiviazione non consente di valutare, così come richiesto, a carico della Società Aequa tali fatti che devono restare rigorosamente fuori dalla contestazione e quindi non valutabili in alcun modo ai fini del decidere. E’ di solare evidenza, alla luce dei fatti di cui in narrativa, il vantaggio che ne avrebbe tratto la S.S. Aequa, nel condizionare attraverso un arbitro compiacente l’andamento della gara e quindi il risultato sportivo. Dagli atti non traspare accordo tra il Cinque e la Società Sportiva la quale però non ha fornito alcuna prova contraria di non aver partecipato all’illecito o che comunque non ne era consapevole. Pertanto il grave quadro indiziario, sorretto da una prova logica granitica, induce questa C.D. a ritenere responsabile del tentativo di illecito sportivo, anche a titolo di presunzione, la società Sportiva Aequa, non essendo ipotizzabile che il Cinque, di propria iniziativa e preso da un forte impeto di fiancheggiare la propria squadra del cuore, abbia posto in essere fatti illeciti, autonomi e non concordati. Anche per il Porzio va affermata la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, essendo emerso, senza ombra di dubbio, che fu il Porzio stesso a redigere la lettera anonima inoltrata al Presidente AIA con allegati i tabulati dell’elenco delle gare con i relativi rimborsi per ciascun arbitro. Anche dall’indagine istruttoria di questa C.D. è emerso che solo il Porzio poteva accedere al proprio computer, dal quale erano stati stampati i tabulati allegati, ed egli solo conosceva la password di accesso. Il deferito ha ipotizzato che anche il proprio collaboratore, Trinchese Gaetano, fosse a conoscenza della password e che pertanto quest’ultimo avrebbe potuto stampare i suddetti tabulati. E’ stato accertato che il Trinchese non era a conoscenza della password di accesso e che costui, alle 17 del giorno della stampa non era in ufficio, lasciando, per motivi di lavoro la sede alle ore 16, mentre l’ora della stampa è compatibile con la presenza del solo Porzio, al quale va ricondotta la responsabilità della redazione della lettera anonima e quindi di false accuse di insabbiamento dell’illecito che si tentava di perpetrare. Pertanto in considerazione della gravità dei fatti, anche se isolati, posti in essere in un contesto di grave rigore e che anche per tale motivo destano allarme e sconcerto, PQM IN PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE, SI RITIENE IRROGARE LE SANZIONI SOTTO RIPORTATE CHE SONO CONGRUE ED ADEGUATE ALLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DA TUTTI I DEFERITI; Cinque Pierluigi: inibizione per anni quattro; Fabozzi Pietro, ritenuto responsabile della sola tardiva denunzia di cui alla gara Aequa-Agerola del 17.03.01 l’inibizione per mesi uno; S.S. Aequa Calcio, la penalizzazione in classifica di punti quattro; Porzio Nunzio, inibizione per anni uno.
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