COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico calc.MURRU NICOLA – tesserato Pol.Casalfiumanese – camp. I^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R.
a carico calc.MURRU NICOLA - tesserato Pol.Casalfiumanese - camp. I^ categoria
Con nota 14.5.2003 il Presidente del C.R.E.R., a seguito di una segnalazione presentata dall'
arbitro interessato, ha deferito a questa C.D., ai sensi dell'art. 25 del C.G.S., il calc.MURRU NICOLA -
tesserato POL.CASALFIUMANESE, perché risponda della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per
il denunciato comportamento antiregolamentare assunto il 24.4.2003, all'interno di una discoteca, nei
confronti di un arbitro che lo aveva espulso nel corso di una gara disputata circa due mesi prima,
offendendolo e colpendolo col taglio della mano alla nuca. Secondo la stessa segnalazione il calc.MURRU
avrebbe confermato l'accaduto ai Carabinieri, scusandosi per il suo gesto e l'arbitro decideva di non dare
corso ad atti giudiziari.
Regolarmente notificato e ricevuto l' atto di contestazione contenente la puntuale descrizione
di quanto denunciato, il calc.MURRU non ha inviato memorie difensive né ha richiesto l'audizione, come
sarebbe stato suo diritto.
La Commissione,
- letto il deferimento;
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- preso atto che, come detto sopra, il calc.MURRU non ha ritenuto di intervenire nel
giudizio;
- considerate acclarate le responsabilità del calc.MURRU in ordine a quanto contestatogli
con riferimento alla violazione dell'art. 1 comma 1° del C.G.S.;
- visto l'art. 14 del succitato C.G.S.
d e l i b e r a
- di infliggere al calc.MURRU NICOLA la squalifica sino al 9 giugno 2005.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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