COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 03 DEL 05.08.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 15.04.2002 di 1) Luca Brustolin, 2) Daniele Cecotti, 3) Roberto Colussi, 4) Alberto Favero, 5) Ivan Macor, 6) Marco Masutti, 7) Ivan Mian, 8) Michele Modolo, 9) Nicola Paolini, 10) Massimo Pedriali, 11) avv. Gabriele Damiani, 12) Tommaso Furlan, 13) Francesca Olivieri, 14) Marco Petrin, 15) Teofrasto Talozzi, 16) Luciano Ciuto, 17) Mario De Marchi, 18) Roberto Moretti, 19) Loris Tramontin, 20) Gianfranco Turchetti, 21) Francesco Vidal, 22) A.S. Aquileia, 23) A.C. Comunale Gonars, 24) Cormonese Calcio S.r.l., 25) A.C. Futura, 26) A.C. Lumignacco, 27) A.C. Monfalcone, 28) A.P. Morsano al Tagliamento, 29) U.S. Palazzolo, 30) A.S. Pordenone Calcio S.r.l., 31) Pro Cervignano, 32) Pro Gorizia Calcio S.r.l. 33) A.S. Ronchi Calcio, 34) S.S. Sangiorgina, 35) U.S. Sevegliano, 36) Polisportiva Varmo, 37) dott. Gianfranco Crisci, 38) Lucio Germani 39) Ilario Ioan, 40) Andrea Liut, 41) Sabatino Mansi, 42) Franco Markovic, 43) Giuseppe Petrini, 44) Pierantonio Rigo, 45) Giovanni Tisiot, 46) Antonio Tucci, 47) Fiorenzo Zanutta.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 03 DEL 05.08.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 15.04.2002 di 1) Luca Brustolin, 2) Daniele Cecotti, 3) Roberto Colussi, 4) Alberto Favero, 5) Ivan Macor, 6) Marco Masutti, 7) Ivan Mian, 8) Michele Modolo, 9) Nicola Paolini, 10) Massimo Pedriali, 11) avv. Gabriele Damiani, 12) Tommaso Furlan, 13) Francesca Olivieri, 14) Marco Petrin, 15) Teofrasto Talozzi, 16) Luciano Ciuto, 17) Mario De Marchi, 18) Roberto Moretti, 19) Loris Tramontin, 20) Gianfranco Turchetti, 21) Francesco Vidal, 22) A.S. Aquileia, 23) A.C. Comunale Gonars, 24) Cormonese Calcio S.r.l., 25) A.C. Futura, 26) A.C. Lumignacco, 27) A.C. Monfalcone, 28) A.P. Morsano al Tagliamento, 29) U.S. Palazzolo, 30) A.S. Pordenone Calcio S.r.l., 31) Pro Cervignano, 32) Pro Gorizia Calcio S.r.l. 33) A.S. Ronchi Calcio, 34) S.S. Sangiorgina, 35) U.S. Sevegliano, 36) Polisportiva Varmo, 37) dott. Gianfranco Crisci, 38) Lucio Germani 39) Ilario Ioan, 40) Andrea Liut, 41) Sabatino Mansi, 42) Franco Markovic, 43) Giuseppe Petrini, 44) Pierantonio Rigo, 45) Giovanni Tisiot, 46) Antonio Tucci, 47) Fiorenzo Zanutta. Il deferimento. Con provvedimento del 15.04.2002 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare (di seguito: "C.D."), ai sensi degli artt. 28, 4° comma, lett. b) e c), e 25, 4° comma, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (di seguito: "C.G.S."), i soggetti indicati in rubrica per rispondere: i primi 21, quali responsabili per avere volontariamente tenuto, in relazione ai fatti loro specificamente e singolarmente addebitati in deferimento, una condotta non conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale, così violando, in particolare, gli artt.: 1, 1° comma; 4, 5 e 6, 1° e 2° comma, del codice di giustizia sportiva previgenti al 9 agosto 2001 e 1, 1° comma; 2, 1 °, 3°, 4° comma, 8 del vigente codice di giustizia sportiva, 36 e 39 regolamento Lega Dilettanti, 92, 94, 94 ter, 95, 105 e 114 norme organizzative interne F.I.G.C., 12, comma 3, del regolamento dei procuratori sportivi; gli altri 26: quanto alle società, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione ai fatti specificamente addebitati in deferimento ai loro dirigenti, soci e tesserati, all’epoca della loro realizzazione; quanto ai presidenti attuali delle stesse di seguito individuati, ai sensi dell'art. 6 del C.G.S. anteriore e art. 2, commi 1, 3 e 4, C.G.S. vigente. L’attività di indagine effettuata dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini partendo da un esposto del Presidente del Comitato Regionale FVG ipotizza la presenza di alcuni Procuratori Sportivi (oggi: Agenti di Calciatori, in seguito: "P.S.") operanti nel calcio-mercato dilettanti e una serie di intermediari che, a vario titolo, acquisiscono la proprietà dei cartellini di calciatori dilettanti per poi proporli in prestito annuale previa richiesta di considerevoli somme di danaro alle società sportive di volta in volta contattate; il tutto, passando per la logica di stipendiare i calciatori dilettanti. Dall’atto di incolpazione emerge, secondo l’espressione del Procuratore Federale, un "fenomeno di corruzione nel dilettantismo" che, nel mondo dilettantistico posto "agli antipodi di quello degli interessi economici e patrimoniali", vede soggetti intenti "attraverso questo calcio a ricavare frutti patrimoniali" e, così facendo, "non solo tradisce quello che è lo spirito del dilettantismo ma soprattutto pone le condizioni per distruggerlo anche a livello di società". "Dal complesso dei deferimenti – sempre con le parole del Procuratore Federale – ci si può rendere conto di trovarsi di fronte ad una serie di fattispecie più o meno diffuse: procuratori che agiscono nel mondo dei dilettanti, dirigenti proprietari di cartellini"; ma vi "sono anche degli aspetti non meno gravi e deleteri per la corruzione del sistema e cioè presidenti o dirigenti di società che tacciono su questi fatti finendo per rendersene complici" e "società che pagano i calciatori dilettanti non solo per gli ingaggi, ma anche con emolumenti mensili che sono in violazione dei principi federali". La C.D. è chiamata a giudicare quarantasette posizioni di per sè distinte, ma legate l’una all’altra da indissolubili geometrie. Non volendo redigere quarantasette distinti provvedimenti, ognuno compiutamente motivato con motivazioni che verrebbero in vari casi a ripetersi pedissequamente o, comunque, a ripercorrere situazioni di fatto e di diritto già descritte in relazione ad altra posizione, la C.D. pronuncia il seguente unico ed provvedimento, facendo sin d’ora presente che in vari casi la motivazione si completa in una posizione collegata, ovvero si richiama ad una posizione già valutata in una precedente collocazione analoga. Le memorie difensive. Riuniamo in un unico paragrafo tutte le memorie difensive presentate. Alcune depositate nei termini, altre rassegnate come allegato a verbale in sede di udienza dibattimentale. Elemento sostanzialmente comune alle difese tutte è l’eccezione di nullità del deferimento in quanto ivi non sarebbe stata determinata specificamente per ogni singolo soggetto quale norma si intenda violata. Tutte le difese "tecniche" hanno sollevato questa eccezione, che si rivela infondata. Infatti il deferimento si distingue in due tronconi indirizzati alla Commissione Disciplinare Regionale del FVG, oltre ad un terzo (che non interessa questo procedimento) indirizzato alla C.D. presso la Lega Professionisti serie C. Prendendo in esame solo i due rami del deferimento posti all’attenzione di questa C.D., verifichiamo che il primo è indirizzato a persone fisiche soggette all’Ordinamento Sportivo cui sono addebitati fatti, per ognuna di loro specifici, per determinate condotte che la Procura Federale ritiene volontarie e non conformi ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, nonché alla correttezza morale e materiale, in violazione di individuate norme di CGS (previgente e di quello vigente), Regolamento della Lega Dilettanti, NOIF, oltre all’art. 12 comma 3 del Regolamento dei Procuratori Sportivi; il secondo corpo guarda alle responsabilità dirette od oggettive delle società sportive, e dei loro presidenti. All’interno dei singoli settori, ogni deferito viene indicato con numerazione progressiva e vede una o più subnumerazioni (autonome o collegate ad altre) descrittive delle fattispecie contestategli. Le contestazioni sono chiare, meticolosamente descritte, e sono ricollegabili senza particolari difficoltà alle norme indicate espressamente nel cappello di ogni singolo subdeferimento. Ha ragione il legale di un deferito laddove lamenta che "alcune" delle norme contestate non sono inquadrabili nella fattispecie di cui è incolpato il suo assistito. Tale rilievo, per converso, dà piena contezza che l’incolpato, ovvero il suo legale, non ha avuto difficoltà a rilevare quale delle norme elencate, la Procura Federale ritenga violata dal fatto contestato al suo assistito. Pertanto, questa C.D. non rinviene la lamentata violazione del diritto di difesa per genericità o per indeterminatezza delle norme federali. Al contrario, dalla considerazione che le singole difese svolte in sede dibattimentale sono state precise e puntuali, la C.D. trae convincimento che ogni singolo deferito abbia perfettamente compreso quale sia stata la condotta contestatagli e quale norma la Procura Federale abbia ritenuto infranta da detta condotta. Altra eccezione comune alle posizioni dei procuratori sportivi, oggi Agenti di Calciatori dopo la riscritturazione del Regolamento relativo (in c.u. FIGC n°81 del 22.11.01) è la eccezione di carenza di giurisdizione e/o di competenza della adita Commissione. I deferiti sigg.ri Damiani, Furlan, Olivieri, Petrin e Talozzi, Agenti di calciatori, hanno sollevato, tra le altre, la richiamata eccezione che resterebbe assorbente di ogni valutazione in merito alle loro posizioni. L’eccezione di carenza di giurisdizione viene superata rilevando come i Procuratori Sportivi (oggi: Agenti di Calciatori) siano soggetti a pieno titolo dell’Ordinamento Federale. In particolare, la FIGC si è riservata potestà disciplinare e si arroga la facoltà di sanzionare la loro condotta tramite i propri Organi Disciplinari. La stessa C.A.F., in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Federale avverso la (contraria) decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale (in Com. Uff. n. 179 del 24.4.2002), ha dato conferma di un tanto nella decisione recentissima del 16 maggio 2002, e pubblicata in c.u. n°33/C la quale, richiamate le decisioni in c.u. n°3/C riunione del 28.07.97 e in c.u. 3/C del 17-18.07.2001 ha (tra l’altro) ritenuto sussistere la giurisdizione della Commissione Disciplinare per il richiamo fatto dall’art. 25 n°4 CGS a "chiunque" risulti responsabile di violazioni, diversificando tra la contestazione della violazione di un precetto strettamente attinente all’espletamento del mandato di Procuratore Sportivo (di competenza oggi della speciale Commissione prevista dal Regolamento degli Agenti di Calciatori) e alla contestazione inerente alla mancata osservanza di norme federali e regolamentari (di competenza della C.D.). La nuova formulazione del Regolamento pubblicata in c.u. n° 81 del 22.11.01 FIGC comporta peraltro alcune novità sostanziali; tra queste, quella più eclatante viene dalla mancata previsione di un divieto e di una sanzione per l’Agente di Calciatori che fornisce le proprie prestazioni professionali al dilettante; collegata a tale omessa previsione, leggiamo la norma dell’art. 21, incluso nel capo inerente le sanzioni, che fa salve le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, che devono essere rispettate anche dagli Agenti "pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento". Questa norma conferma espressamente la competenza (concorrente con quella della Commissione Agenti) della Commissione Disciplinare. La Commissione Agenti non potrà sanzionare il fatto della prestazione resa in favore del dilettante perché il nuovo regolamento non lo prevede. Ma è riservata agli Organi giudicanti del CGS (e, fra questi, alla Commissione Disciplinare) ogni decisione in ordine a fatti che violino le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC. La C.D. ritiene al riguardo che dal concerto degli artt. 12, 17 e 18 del (nuovo) Regolamento degli Agenti di Calciatori, l’accertamento delle infrazioni a un precetto strettamente attinente all’espletamento del suo mandato, commesse dall’Agente, è "di competenza" della apposita propria Commissione in sede disciplinare, e la sanzione per tale violazione dovrà essere scelta tra quelle previste dall’art. 17 Regolamento (avvertimento o censura, deplorazione, sanzione pecuniaria, sospensione dall’Albo, radiazione dall’Albo). La competenza delle Commissioni Disciplinari all’accertamento della violazione di un precetto non strettamente attinente all’espletamento del mandato di Procuratore Sportivo (che si evince dal "chiunque" contenuto nell’art. 25 n°4 CGS), va valutata secondo la portata dall’art. 21 dello stesso Regolamento, il quale fa salve le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC e rende applicabili le sanzioni previste "ivi" (in particolare nel CGS) in via concorrente con le sanzioni applicande dalla speciale Commissione. Così alla Commissione Disciplinare spetterà la scelta tra le sanzioni "ivi previste", ovvero quelle di cui all’art. 14 CGS (ammonizione, ammenda, inibizione temporanea a svolgere attività in seno alla FIGC, squalifica). Solo apparente, infatti, si rivela la forzatura della norma dell’art. 14 CGS (che non contiene la categoria dei Procuratori Sportivi/Agenti: "Sanzioni a carico di dirigenti, soci di associazione e tesserati"), giusta il richiamo fatto dall’art. 25 n°4 al deferimento di "chiunque" e quello più esplicito fatto dall’art. 21 del Regolamento Agenti di Calciatori. Una ulteriore eccezione, sollevata da una singola difesa, presenta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal deferito al Collaboratore dell’Ufficio Indagini in quanto rassegnate senza l’assistenza di un difensore. Anche questa eccezione è infondata. Il richiamo operato dall’art. 36 1° comma CGS alla legalità dei mezzi di accertamento dell’Ufficio Indagini non si rifà alle guarentigie dell’istruzione del processo penale. Infatti la Federazione Italiana Giuoco Calcio, a mente dell’art. 15 del D. Lgs. 23.07.99 n° 242 sul riordino del CONI, è "associazione con personalità giuridica di diritto privato" e, all’interno della organizzazione di natura privatistica, il riferimento a mezzi di accertamento legale esclude (forse pletoricamente) l’utilizzabilità di mezzi di accertamento che violino la legge autonomamente (caso di scuola: l’investigazione attraverso violenza o minaccia) o che richiedano una previa autorizzazione della Procura della Repubblica (quali ad esempio le intercettazioni telefoniche ed ambientali). Le dichiarazioni rese al rappresentante dell’Ufficio Indagini, per tale presentatosi, come emerge dalle verbalizzazioni sottoscritte dai tesserati e dai dirigenti assunti, sono dichiarazioni rese da soggetti dell’Ordinamento Federale al competente Organo di Indagine, non violano alcuna norma di legge, né richiedono alcuna autorizzazione preventiva, e quindi sono prova ai sensi dell’art. 31-d1 CGS. Come tali vengono valutate da questa Commissione Disciplinare. Va evidenziato, peraltro, che il procedimento qui svolto ha natura deontologica, disciplinare e non penale; le norme federali non sono indirizzate a tutti i cittadini indistintamente, ma solo a quelle persone che hanno chiesto di fare parte dell’Associazione Federale (o che comunque in essa vantano interessi), accettandone a priori le regole ed assoggettandosi agli organi di giustizia interna, domestica. In questa sede l’istruttoria può e deve compiersi secondo le regole federali, senza alcuna ulteriore formalità particolare, purché entro i limiti costituzionalmente garantiti del diritto alla difesa del deferito, né è prevista in alcun modo un’estensione analogica delle norme processuali penali al giudizio disciplinare. La mancata assistenza di un legale al momento delle dichiarazioni rese al Collaboratore dell’Ufficio Indagini pertanto non lede il "diritto alla difesa" della persona. Altre eccezioni sono state sollevate: per contestare la mancata formulazione di specifici addebiti ai singoli incolpati, ma la loro infondatezza emerge alla sola lettura delle singole esposizioni in fatto, chiaramente descrittive dei vari capi di incolpazione. Ancora, è stato contestato il fatto che il deferimento sia stato cumulativamente eseguito. L’infondatezza di tale eccezione emerge dalla considerazione che non c’è una norma che lo vieti, mentre gli stretti legami di fatto e di diritto che vincolano almeno bi/trilateralmente la maggior parte delle posizioni avrebbero reso assolutamente inopportuna una molteplicità di deferimenti singoli. Altra eccezione è stata formulata per contestare l’originaria presenza di quasi tutti gli incolpati e dei loro difensori in sede dibattimentale. Anche in tale caso va considerato che non c’è una norma che lo vieti, mentre il diritto alla riservatezza dei singoli soggetti deve inesorabilmente fare posto al diritto di difesa nel momento in cui un deferito presenta delle dichiarazioni, delle istanze, dei documenti che sono riferiti e/o riferibili ad altro deferito in posizione collegata. Peraltro, la presenza di tutti i deferiti convenuti era necessaria per dare loro le opportune indicazioni circa la non verificatasi ipotesi di costituzione di terzi portatori di interessi, nonché per dare loro le disposizioni di organizzazione della udienza dibattimentale. Singolare è notare che tale eccezione sia stata svolta in sede di nota allegata al verbale depositata nel corso del secondo giorno di udienza da chi in limine aveva chiesto un rinvio e se ne è giovato. Dalla stessa difesa viene l’eccezione tesa a contestare un allargamento del contraddittorio ai singoli deferiti, che causerebbe un’uscita del processo dai canoni ordinari che prevedono la sussistenza del contraddittorio con la sola Procura Federale. L’inutile eccezione si riferisce alla contestazione espressa da un singolo deferito alla C.D. proprio nel momento in cui concedeva al difensore di un altro deferito un rinvio per la presentazione di un allegato a verbale. Nel merito, eccezione comune a grande parte delle difese è quella secondo cui la responsabilità disciplinare non può essere attribuita su dichiarazioni di altri incolpati contrapposte a quelle del deducente e del tutto prive di ulteriore e rigoroso riscontro probatorio. La pronuncia CAF 28.04.00 in c.u. 33/C, richiamata dalle difese, non è puntuale in quanto riguarda un caso di illecito in cui le dichiarazioni specifiche e minuziose del denunciante si scontravano con altrettanto precise e minuziose descrizioni di fatto rese da altri soggetti, in evidente e frontale contraddizione tra loro. Nella maggior parte dei casi trattati in questa sede, invece, le precise e minuziose descrizioni rese al collaboratore dell’Ufficio Indagini vengono contrastate solo da generiche e vaghe negazioni. Ove le dichiarazioni non risultino supportate da precisi e puntuali elementi, tra cui anche (tra gli altri) quelli della credibilità e dell’attendibilità che la C.D. ha accreditato all’autore delle dichiarazioni in vista della condotta processuale da questo tenuta, la C.D. ha ritenuto di prosciogliere e non sanzionare. Il dibattimento: Alla riunione del 20.06.02 sono comparsi al cospetto della Commissione Disciplinare il Vice Procuratore Federale avv. Edilberto Ricciardi, sostituito dall’avv. Vito Maffei, nonché, personalmente, o per delega al loro legale, tutti i deferiti con esclusione del solo sig. Masutti. La riunione proseguiva fino al tardo pomeriggio, dopodiché veniva aggiornata al 22.06.02. A tale udienza sono comparsi al cospetto della Commissione Disciplinare il Vice Procuratore Federale avv. Edilberto Ricciardi, assistito dal collega della Procura Federale avv. Vito Maffei, nonché i sigg.ri Liut, Ioan, Ciuto, assistito dal proprio legale, Olivieri, oltre ai legali di S.S. Sangiorgina, Tisiot, Moretti, Tramontin, Turchetti, U.S. Palazzolo, A.C. Monfalcone, Pro Gorizia Calcio S.r.l., Zanutta, Vidal, A.C. Futura, U.S. Sevegliano, Modolo, Cormonese Calcio S.r.l.. Il Procuratore Federale, con lunga e particolareggiata requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste. Successivamente hanno esposto le proprie difese i legali di S.S. Sangiorgina, Tisiot, Moretti, Tramontin, Turchetti, U.S. Palazzolo, A.C. Monfalcone, Pro Gorizia Calcio S.r.l., Zanutta, Vidal, A.C. Futura, U.S. Sevegliano, Modolo, Cormonese Calcio S.r.l., con replica della Procura Federale e controreplica delle difese. Le richieste della Procura Federale: nessun provvedimento per la sola posizione dell’avv. Gabriele Damiani, procuratore sportivo, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 11a; dichiarazione di responsabilità degli incolpati e applicazione delle seguenti sanzioni: Luca Brustolin, calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 1a e 1b; squalifica mesi tre. Daniele Cecotti, calciatore dilettante, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 2a; ammonizione con diffida. Roberto Colussi, già calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 3a e 3b; squalifica mesi tre. Alberto Favero, calciatore dilettante, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 4a; ammonizione con diffida. Ivan Macor, calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 5a; squalifica mesi uno. Marco Masutti, calciatore dilettante, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 6a; squalifica mesi uno. Ivan Mian, calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 7a; squalifica mesi due. Michele Modolo, calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 8a; ammonizione. Nicola Paolini, già calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 9a e 9b; squalifica mesi due. Massimo Pedriali, calciatore dilettante, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 10a, 10b e 10c; squalifica mesi tre. Tommaso Furlan, procuratore sportivo, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 12a; sanzione pecuniaria €10.000/00. Francesca Olivieri, procuratore sportivo, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 13a e 13b; sanzione pecuniaria €10.000/00. Marco Petrin, procuratore sportivo, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 14a; sanzione pecuniaria €10.000/00. Teofrasto Talozzi, procuratore sportivo, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 15a; sanzione pecuniaria €10.000/00. Luciano Ciuto, presidente della Polisportiva Varmo, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 16a; inibizione mesi sei. Mario De Marchi, presidente dell'A.C. Lumignacco, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 17a; inibizione mesi sei. Roberto Moretti, già dirigente dell'A.C. Comunale Gonars e, poi, della Pro Gorizia Calcio, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 18aa, 18ab e 18ac; inibizione anni cinque. Loris Tramontin, vice presidente del Consiglio direttivo della Pro Gorizia Calcio s.r.l., in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 19aa, 19ab, 19ac, 19ad, 19ae, 19af, 19ag e 19ah; inibizione anni cinque. Gianfranco Turchetti, presidente della S.S. Sangiorgina, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 20a; inibizione anni due. Francesco Vidal, presidente dell'U.S. Sevegliano, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 21°, 21 b e 21c; inibizione mesi tre. A.S. Aquileia, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 22a; ammenda €10.000/00. A.C. Comunale Gonars, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 23a e 23b; ammenda €10.000/00. Cormonese Calcio S.r.l., associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 24a; ammenda €10.000/00. A.C. Futura, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 25a; ammenda €10.000/00. A.C. Lumignacco, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 26a; ammenda €10.000/00. A.C. Monfalcone, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 27a; ammenda €10.000/00. A.P. Morsano al Tagliamento, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, con sede in Morsano al Tagliamento, alla via G. Infanti, 62, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 28a; ammenda €10.000/00. U.S. Palazzolo, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 29a; ammenda €10.000/00. A.S. Pordenone Calcio S.r.l., associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 30a e 30b; ammenda €10.000/00 con diffida. Pro Cervignano, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 31a; ammenda €10.000/00 con diffida. Pro Gorizia Calcio S.r.l. associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 32a, 32b, 32c e 32d; ammenda €10.000/00 con diffida. A.S. Ronchi Calcio, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 33a; ammenda €10.000/00. S.S. Sangiorgina, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 34a; ammenda €10.000/00. U.S. Sevegliano, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 35a, 35b e 35c; ammenda €10.000/00 con diffida. Polisportiva Varmo, associata alla Lega Nazionale Dilettanti, C.R. Friuli Venezia Giulia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 37a; ammenda €10.000/00. dott. Gianfranco Crisci, presidente pro tempore della Pro Gorizia Calcio S.r.l., in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 32b, 32c e 32d; ammonizione con diffida. Lucio Germani presidente pro tempore dell'A.C. Monfalcone, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 27a; ammonizione con diffida. Ilario Ioan, presidente pro tempore dell'A.C. Comunale Gonars, in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 23a e 23b; ammonizione con diffida. Andrea Liut, presidente pro tempore dell'A.S. Aquileia, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 22a; ammonizione con diffida. Sabatino Mansi, presidente pro tempore della Pro Cervignano, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 31a; ammonizione con diffida. Franco Markovic, presidente pro tempore della Cormonese Calcio S.r.l., in relazione al fatto elencato in motivazione sub 24a; ammonizione con diffida. Giuseppe Petrini, presidente pro tempore dell'A.S. Ronchi Calcio, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 33a; ammonizione con diffida. Pierantonio Rigo, presidente pro tempore dell'A.S. Pordenone Calcio S.r.l., in relazione ai fatti elencati in motivazione sub 30a e 30b; ammonizione con diffida. Giovanni Tisiot, presidente pro tempore dell'U.S. Palazzolo, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 29a; ammonizione con diffida. Antonio Tucci, presidente pro tempore dell'A.P. Morsano al Tagliamento, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 28a; ammonizione con diffida. Fiorenzo Zanutta, presidente pro tempore dell'A.C. Futura, in relazione al fatto elencato in motivazione sub 25a; ammonizione con diffida. Tutti gli incolpati che si sono presentati in proprio o attraverso un loro difensore, hanno chiesto una pronuncia di proscioglimento nei loro confronti, salve le eccezioni di rito. Il solo Brustolin, a fronte delle dichiarate sue responsabilità, anch’egli ferme le eccezioni di nullità del deferimento, ha chiesto in via subordinata una sanzione per lui mite. I motivi della decisione. Intende precisare questa C.D. che non si pongono problemi in ordine alla successione della legge nel tempo (in considerazione che il nuovo Codice di Giustizia è entrato in vigore dopo lo svolgersi di alcuni dei fatti contestati e prima di altri) in quanto le norme oggetto di attenzione in questo procedimento sono rimaste pressoché inalterate nella loro sostanza. Assume rilevanza, peraltro, sotto l’aspetto che sarà approfondito in seguito, la introduzione del nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori in vece del Regolamento dei Procuratori Sportivi. ! Brustolin Luca, calciatore dilettante, è stato deferito per (1a) essersi avvalso della prestazione della P.S. Olivieri nella contrattazione con il Pro Gorizia che prevedeva il pagamento in suo favore di un impegnativo compenso mensile forfetario, oltre ad un "indennizzo" per il prestito del cartellino, oltre ad un altro assegno a titolo di garanzia per lo svincolo; e per aver (1b) conferito mandato alla medesima P.S. Olivieri di segnalare il suo nominativo a squadre dilettanti. Scendendo di categoria dal mondo professionistico (San Donà) al mondo dilettantistico, il calciatore Brustolin ha preso contatto con il Pro Gorizia e, per fare ciò, si è dichiaratamente avvalso della prestazione professionale della P.S. Olivieri. Non rileva in questa sede se la prestazione sia stata fornita a titolo amicale o se sia stata retribuita. La C.D. deve riaffermare in questa sede la distinzione netta tra mondo dilettantistico e professionistico. La presenza di un P.S., soggetto rigorosamente legato al mondo professionistico, nei rapporti tenuti da un calciatore dilettante viene letta da questa C.D. come elemento che mina l’essenza stessa del dilettante, data dal piacere intrinseco dello sport come tale, visto come aspetto ludico, svincolato dalle logiche economico-professionali. Il fatto che un calciatore dilettante si sia avvalso delle prestazioni professionali di un P.S. costituisce l’antitesi del dilettantismo, contrasta stridendo con la sua natura di amateur ed è sintomo della patologia cui va incontro il calcio dilettantistico. Il fatto poi che lo stesso abbia stipulato un contratto per una somma impegnativa conferma la inaccettabile commistione dei ruoli del calciatore che intende ricercare nel mondo dilettantistico le posizioni proprie del mondo professionistico. Già in altro caso questa C.D. si è dovuta recentemente pronunciare su un deferimento per intervenute corresponsioni di somme ad un calciatore dilettante e, allo stato, non emergono motivi per discostarsi dalla traccia ivi segnata (in CU FVG n° 17 del 05.12.01). Ripercorrendo quella decisione, dalla quale non emergono elementi per distanziarsi, resta inequivocabilmente fermo che, in termini generali, la F.I.F.A. negli artt. 1 e 2 delle norme di Regulations Governing the Status and Transfer of Football Players, dopo aver distinto i "players" in "amateurs or non-amateurs, definisce "amateurs" i calciatori che non percepiscono remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente incontrate per viaggi ed alloggi in occasione di gare, nonché dei costi di formazione, assicurazione ed attrezzatura sportiva e "non-amateurs" i calciatori che ricevono una somma superiore all’importo ammesso per gli "amateurs" ("any player who has ever received remuneration in excess of the expenses and costs described in par. 2 of this article"). Anche le N.O.I.F., dopo aver fermamente mantenuto il dualismo tra "professionisti" (cfr. art. 28 N.O.I.F.) e "non professionisti" (cfr. art. 29), identificano i criteri distintivi tra le due categorie qualificando i non professionisti come coloro che esercitano l’attività sportiva senza remunerazione od altre utilità materiali salvo il richiamo alla normativa CIO e F.I.F.A., per poi determinare per questi ultimi un tetto massimo di corresponsione dei rimborsi spese in L.60.000 al giorno per non oltre 5 giorni alla settimana durante il campionato, oltre a eventuali "voci premiali" di L.100.000 in relazione a partite di campionato, di coppa Italia, Tornei, gare amichevoli e di preparazione, il tutto nel rispetto della normativa fiscale vigente (cfr. art. 94 ter N.O.I.F.). Per il vero, la norma in oggetto riguarda espressamente i dilettanti che partecipano a campionato nazionale, quindi la norma oggettiva sembra escludere l’estensione ai calciatori che partecipano ai campionati regionali. La C.D., prende a parametro il criterio adottato dell’art. 94 ter N.O.I.F. per tutti i calciatori "amateurs" per applicare un canone di massima che permetta di distinguere (valutazione comunque da fare, caso per caso alla luce anche di eventuali ulteriori elementi) chi dal calcio dilettantistico intende ricevere un secondo stipendio da chi invece, richiede un "rimborso" il cui importo trova sostanziale giustificazione nelle spese borsuali affrontate ed, eventualmente, quale indennizzo per l’impegno assunto dal calciatore di dedicare alla società tutto il tempo necessario per gli allenamenti e le gare, a scapito di ogni alternativa forma di svago (dallo sci domenicale o alla gita fuori porta, al cinema serale, passando per tutta la serie di passatempi e svaghi, domenicali e serali, più o meno sportivi, più o meno culturalmente impegnati). Questa C.D., al fine di valutare la quantificazione della sanzione, come già espresso nel precedente sopra richiamato, ricorda che pur guardando il deferimento all’art. 1 comma 1 C.G.S., la sanzione va ricercata nel disposto dell’art. 7 C.G.S. che, sia nel suo comma 4 che nel suo comma 8, prevede una sanzione minima ben determinata non solo in caso di illecita "pattuizione", ma in ogni caso di "corresponsione" illecita: "4. la società che pattuisce con i propri Tesserati o corrisponde comunque loro compensi …"; "8. i Tesserati che pattuiscono con la società, o percepiscono comunque dalla stessa compensi …". Alla luce di tali parametri, la C.D. deve dare atto che restano accertati sia il fatto che il Brustolin si sia avvalso dell’opera professionale dalla P.S. Olivieri, sia quello per cui lo stesso abbia concordato un contratto economico rilevante con la Pro Gorizia. La C.D. valuta positivamente il fatto che il sig. Brustolin ha collaborato con la Giustizia Sportiva, permettendo la ricostruzione di una più ampia situazione di comportamenti illeciti; ciò tuttavia non è sufficiente ad elidere la responsabilità dello stesso per i due addebiti. ! Cecotti Daniele, calciatore dilettante, men che ventenne all’epoca dei fatti, è stato deferito per (2a) aver percepito dall’U.S. Sevegliano e, nell’anno successivo, dal Pro Cervignano, un rimborso spese mensile di cinquecentomila lire. Vivendo a Bagnaria Arsa, il calciatore Cecotti non percorreva molta strada per raggiungere Sevegliano, così come Cervignano, mentre l’importo contestatogli, effettivamente, è di modesta entità. La C.D. ritiene che l’accordo stipulato dal Cecotti con le due società violi l’art. 39 Regolamento LND, che vieta "gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico tra società e calciatori non professionisti", in quanto la forfetizzazione della somma, a cadenza mensile, sarà anche più pratica della raccolta delle note chilometriche a scadenze fisse, ma rientra certamente nel concetto di "accordo di carattere economico". Resta intuitivo in ogni caso che la modestia della somma concordata non può far assurgere l’assegno ad alcuna forma di corrispettivo, per cui la C.D. ritiene di sanzionare con lievità la condotta. ! Colussi Roberto, calciatore dilettante, tesserato per la U.S. Sevegliano, è incolpato, per quanto qui rileva, di aver fatto ricorso all’attività professionale del procuratore sportivo Tommaso Furlan (3a) e di aver conferito incarico alla procuratrice Francesca Olivieri di proporre il suo nominativo a squadre del settore dilettanti (3b). Lo stesso si è affidato ad una difesa scritta in cui, sostanzialmente, nega di essersi avvalso -da dilettante- dell’opera dei due indicati procuratori sportivi e precisa che solo nell’occasione in cui si è determinato a sottoscrivere un contratto professionistico, per la prima volta, con il Thiene, si è avvalso della prestazione del dott. Furlan. Nega altresì di aver esposto al Sabot i fatti da questi riferiti al Collaboratore dell’Ufficio Indagini e, tra questi, il fatto di aver sottoscritto una procura a favore del dott. Furlan. Vero è che il suo nominativo, pur errato nel prenome (è scritto "Marco" anziché "Roberto"), figura nella lista inviata dalla procuratrice Olivieri all’U.S. Sevegliano. Al collaboratore dell’Ufficio Indagini il sig. Colussi ha confermato di conoscere il P.S. Furlan, il quale lo ha seguito anche visionando alcune partite a Sevegliano, ma di aver sottoscritto con lui una procura solo in occasione del contatto con il Thiene. Si è riconosciuto nell’elenco inviato dalla P.S. Olivieri (anche) al Sevegliano e prodotto in atti, pur contestando di conoscere personalmente la P.S. Olivieri ed ipotizzando che la stessa possa aver ricevuto il suo nominativo proprio dal P.S. Furlan, con cui lui sapeva essere intercorsi dei contatti professionali. Effettivamente, in giudizio è emersa con certezza la collaborazione tra i due P.S., conosciutisi all’università e frequentatisi nella professione (cfr. dichiarazioni Olivieri e Paolini). La C.D. ritiene che il sig. Colussi abbia avuto rapporti incontestati con il P.S. Furlan già quando era dilettante. E la presenza del suo nominativo nella lista della P.S. Olivieri indirizzata ad alcune società del settore dilettanti conferma tale fatto. Tale condotta, non avrebbe di per sé violato la normativa federale se finalizzata ad un potenziale contratto (solo successivamente verificatosi) con una società professionistica (oltre al Thiene, erano a lui interessate il Venezia ed il Treviso). La C.D. ritiene che il contatto con l’agente Furlan non possa essere intervenuto solo in relazione alla prospettata contrattazione con una società professionistica. Prova inconfutabile ne è la presenza (propiziata e giustificata, a parere di questa C.D., dallo spirito collaborativo tra i due P.S. Furlan ed Olivieri) del suo nominativo nell’elenco-circolare inviato da quest’ultima (anche) alla stessa U.S. Sevegliano, mai passata al mondo professionistico. Nessun contatto, peraltro, l’incolpato risulta aver avuto con l’agente Olivieri: non esistono dichiarazioni precise sul punto e in tal senso depone anche l’errore commesso da questa nell’indicazione del prenome. Conseguentemente il calciatore Colussi risulta responsabile della sola contestazione mossagli in relazione al punto 3a, mentre va prosciolto dalla contestazione indicata sub 3b. ! Favero Alberto, calciatore dilettante, è incolpato (4a) di essere ricorso all’intermediazione dell’avv. Vidal, considerato dalla Procura Federale quale P.S., ma non iscritto all’apposito Albo, per la stesura del contratto con la società U.S. Sevegliano. L’avv. Vidal è figlio del presidente dell’U.S. Sevegliano e solo dalla sua dichiarazione resa al Collaboratore dell’Ufficio Indagini è emersa la violazione. La C.D. deve dare atto che se il calciatore Favero avesse inteso giovarsi della prestazione di un P.S. per essere più forte nel momento contrattuale con la società, non avrebbe certamente scelto come proprio rappresentante il figlio del presidente della società, portatore di interessi in evidente conflitto con i suoi. Deve però comunque prendere atto che l’opera dell’avv. Vidal nel frangente è consistita nella predisposizione di un "contratto" tra il calciatore Favero e la U.S. Sevegliano. E questo fatto è vietato dalla norma dell’art. 39 Regolamento LND. ! Macor Ivan, è calciatore dilettante cui è stato contestato (5a) di essere ricorso all’intermediazione del sig. Tramontin, qualificato acquirente del suo cartellino, per il trasferimento a prestito nel 1999 all’A.S. Aquileia e, poi, all’U.S. Palazzolo. Dall’istruzione è emerso che il calciatore Macor, allora tesserato per la Sangiorgina di cui era presidente il sig. Turchetti Gianfranco, un bel dì apprese che il suo cartellino era stato venduto al sig. Loris Tramontin di Latisana. Chiesti lumi direttamente al sig. Tramontin, ne ricevette conferma nel senso che il suo presidente sig. Turchetti e il sig. Tramontin avevano deciso di spartirsi la comproprietà del cartellino. Dal punto di vista federale questo fatto non significa proprio nulla perché il cartellino è il documento che certifica il tesseramento del calciatore con una società associata alla Federazione. Le carte federali non riconoscono al privato (Turchetti, Tramontin, il calciatore medesimo, o chi per loro) la possibilità di essere titolari di un cartellino in quanto, da persone fisiche quali sono, non hanno la possibilità di affiliarsi alla Federazione. L’Ordinamento Statale, invero, riconosce la patrimonialità del cartellino e, con essa, la facoltà di disporne secondo i principi di autonomia contrattuale. Abbiamo visto pronunce giudiziali che hanno disposto il sequestro di un cartellino, il suo pignoramento e, addirittura, hanno riconosciuto alla società sportiva acquirente la garanzia per i "vizi" (in senso tecnico giuridico) che inficiavano le prestazioni sportive del calciatore, di cui il cartellino incorpora la disponibilità. Lasciamo ai giuristi la considerazione che, nella fattispecie, il titolo costitutivo della proprietà del cartellino manchi alla base; l’accertamento di un tanto e la rivendica in sede giudiziale della sua titolarità da parte del calciatore sarebbero stati di gravosa dimostrazione e avrebbero presumibilmente comportato spese e una tempistica tali da rendere troppo onerosa e praticamente inconsistente una tale scelta di tutela. Così la Federazione, che non vive astratta dal contesto sociale e normativo italiano, deve considerare che il cartellino costituisce pacificamente un bene che per l’Ordinamento Statale incorpora determinati diritti, e deve cercare di contrastare lo spiacevole fenomeno che ha coinvolto (anche) il calciatore Macor. Questi, peraltro, conosciuto il fatto, scartate le offerte di tesseramento fornitegli dal sig. Tramontin, ricevuta e gradita l’offerta dell’Aquileia, per potersi tesserare per tale società fu costretto a rivolgersi al "proprietario del suo cartellino", che evidentemente agiva di concerto con la società per la quale il calciatore era tesserato. Con lui si recò ad Aquileia e tramite lui ottenne il passaggio dalla Sangiorgina a tale società con la formula del prestito. L’anno seguente fu la società del Palazzolo a contattare direttamente il sig. Tramontin per poter tesserare il Macor. Invero, il calciatore Macor appare essere sostanziale vittima e non artefice della situazione venutasi a creare. Non si può peraltro negare che, per quanto a ciò coatto, il calciatore Macor ha accettato le "regole del gioco", accontentandosi che il sig. Tramontin lo affrancasse dal suo ex presidente Turchetti. Il calciatore è rimasto, così, coscientemente, sotto l’"egida" del solo sig. Tramontin. Ciò facendo ha violato i principi di probità imposti dall’art. 1 comma 1 del CGS. ! Masutti Marco, calciatore dilettante, è stato deferito per (6a) essersi avvalso delle prestazioni di un sedicente P.S. al fine di perfezionare un contratto economico con l’U.S. Sevegliano. Il sig. Masutti è l’unico soggetto tra i deferiti che non ha inteso difendersi in alcun modo in questo procedimento. Le contestazioni mossegli traggono origine dalle dichiarazioni rilasciate al Collaboratore dell’Ufficio Indagini dal sig. Sabot Luigino, responsabile dell’U.S. Sevegliano. Secondo tali affermazioni, le trattative con la società di appartenenza per il trasferimento del calciatore al Sevegliano vennero turbate dal un sedicente P.S. che si offrì facendo cifre elevate e precise. Chieste spiegazioni al Masutti per il tramite della sua società, il sig. Sabot apprese che chi si era intromesso era un semplice amico del Masutti medesimo. La trattativa fu conclusa direttamente con la società. Mancando ogni riferimento contrario, la C.D. deve ritenere accertati i fatti per come sono stati esposti, con dovizie di particolari, dall’unico sig. Sabot. Pertanto ritiene accertata la responsabilità del calciatore di essersi rivolto a un terzo perché lo rappresentasse nel trasferimento e nella contrattazione con l’U.S. Sevegliano, e ciò in violazione dei principi di correttezza e probità imposti dall’art. 1 comma 1 CGS. Il sig. Sabot, però, ha fatto anche riferimento ad un contratto economico e a delle cifre. Mancando il deferimento in relazione a tali fatti, la C.D. rimette gli atti all’Ufficio Indagini ai sensi dell’art. 37 n°10 CGS perché accerti con maggiori particolari il fatto e, se del caso, trasmetta alla Procura Federale per il più da praticarsi. ! Mian Ivan, calciatore dilettante, ha una posizione non dissimile da quella già vista per il calciatore Macor, essendo anch’egli incolpato (7a) di aver fruito della intermediazione dei sigg.ri Moretti, prima e Tramontin, successivamente, in occasione dei vari trasferimenti che ha subito. Infatti, il sig. Mian ha scoperto che il sig. Moretti, quale dirigente del Gonars, aveva acquistato in proprio il suo cartellino al momento del trasferimento dal Palmanova al Gonars, e da quel momento, estate 1997, ha permesso allo stesso Moretti di gestire i suoi trasferimenti, e di sistemare in proprio i termini economici del prestito al Monfalcone(1998/99), alla Cormonese (settembre 1999), fino a quando, manifestato al sig. Moretti di non trovarsi bene presso la Cormonese, si è visto trasferire al sig. Tramontin, che all’epoca (dicembre 1999) era dirigente della Sangiorgina. Questi lo ha trasferito al Futura e, l’anno dopo (2000/01), al Ronchi, per poi approdare al Pro Gorizia nell’agosto 2001. Anche per il sig. Mian vale il discorso fatto sopra: pur sentendosi costretto, tuttavia ha accettato la situazione, al punto che ricevendo una richiesta, ne informava il "titolare" del suo cartellino, il quale valutava e gestiva il trasferimento. Ciò costituisce violazione dei principi di probità imposti dall’art. 1 comma 1 del CGS. ! Modolo Michele, calciatore dilettante, minore di età, è stato deferito per essersi rivolto all’avv. Vidal, qualificato come P.S., per la stesura del contratto occorso con la Pordenone Calcio, che ne ha richieste le prestazioni sportive per fargli fare parte della squadra juniores (8a). Del trasferimento si è interessato il padre, il quale ha preso contatto con l’avv. Vidal, che conosceva come procuratore sportivo, per valutare "l’ingaggio" ricevuto dal Pordenone Calcio. L’avv. Vidal, per sua ammissione, ha assistito il Modolo all’atto della stesura degli accordi con il Pordenone Calcio. La minore età del calciatore e la gestione dell’operazione da parte del padre, non tesserato, convincono la C.D. che minima sia stata la responsabilità del calciatore per non aver impedito la violazione. ! Paolini Nicola, calciatore dilettante, è incolpato di aver fatto ricorso all’attività professionale del P.S. dott. Furlan allorché era ancora tesserato per la società iscritta al campionato dilettanti U.S. Sevegliano (9a) e per aver conferito incarico alla P.S. Olivieri di proporre il suo nominativo a società del settore dilettanti (9b). Circa la prima incolpazione, il calciatore ha dichiarato di conoscere sia la P.S. Olivieri (che gli risultava avere studio in Padova unitamente ai suoi colleghi Furlan e Petrin) che gli altri due. In particolare ha tenuto dei rapporti professionali con il dott. Furlan, il quale si è portato a Sevegliano in alcune occasioni per visionarlo e gli ha fornito alcune informazioni in ordine alle clausole da introdurre nella contrattazione con il Thiene, società professionistica. La dichiarazione del sig. Sabot, secondo il quale il sig. Paolini avrebbe sottoscritto una procura a favore del P.S. Furlan non è avvalorata da altro che dai "si dice": il Sabot non ha potuto dichiarare di averla vista, mentre il sig. Paolini ha sostenuto di non aver mai firmato nulla. La sua posizione, in fin dei conti, è la stessa dell’ex compagno di squadra Colussi. Entrambi giocavano nel Sevegliano, entrambi erano conoscenti del medesimo P.S. Furlan, entrambi l’anno successivo hanno stipulato un contratto professionistico; ma entrambi figurano nella elencazione della P.S. Olivieri indirizzata (anche) ad una società dilettantistica. L’unica differenza, che conferma l’assoluta parità della situazione tra i due e la mancanza di un mandato espressamente conferito alla P.S. Olivieri, viene dal fatto che il Colussi si è visto sbagliare il prenome, mentre il Paolini si è visto omettere il prenome nella detta lista. La C.D. ritiene che, nell’un caso come nell’altro, sia stato il P.S. Furlan a trasmettere alla P.S. Olivieri il nominativo dei due, affinché questa proponesse a determinate società, anche della sfera dilettantisitica, il loro nominativo. Questo fatto conferma che il contatto con il P.S. Furlan e la richiesta a lui delle sue prestazioni professionali, anche se informali e non retribuite, non fosse assolutamente rivolto alla stipula di un primo contratto da professionista. Pertanto il sig. Paolini è responsabile della sola contestazione mossagli in relazione al punto 9a, mentre va prosciolto dalla contestazione indicata sub 9b. ! Pedriali Massimo, calciatore dilettante, residente a Ferrara, con interessi a Ferrara, attività lavorativa a Ferrara e affetti a Ferrara, giocava a Pordenone disponendo, all’occorrenza dell’appartamento messo a disposizione dalla società. Considerato che non solo a Pordenone il Pedriali avrebbe potuto trovare una società la cui squadra maggiore giocasse a livelli a lui congeniali, non c’è bisogno d’altro per accertare che il "rimborso spese" che ha concordato con la società copre un vero e proprio corrispettivo. L’incolpazione (10c) relativa, quindi, è pacificamente fondata. Le altre due ineriscono al rapporto che questi potesse avere con il P.S. Petrin (10a) e al rapporto che lo stesso potesse avere con la P.S. Olivieri (10b) in relazione all’immissione del suo nominativo nella ormai nota "lista" indirizzata a società (anche) dilettantistiche. Pacifico che il sig. Pedriali abbia avuto rapporti da dilettante con il P.S. Petrin. Infatti, entrambi riferiscono di un prolungato rapporto, che però non ha mai assunto i toni di un disinteressato rapporto di amicizia; il sig. Pedriali ha il numero del cellulare del P.S. Petrin ma lo ha chiamato "non più di tre-quattro volte" per chiedergli il suo giudizio in merito alle prospettive della sua squadra di appartenenza. Questo gli ha sempre dato "risposte estremamente vaghe, dato che la sua conoscenza dei campionati dilettantistici era comunque del tutto approssimativa", ma ciò nonostante il sig. Pedriali lo ha sempre richiamato. Non emerge che i due siano amici, che condividano interessi tra i più diversi e disparati: motori, cultura, musica o quant’altro. I pochi contatti telefonici di cui i due hanno riferito hanno avuto come riferimento solo questioni tecniche che il sig. Pedriali chiedeva al P.S. Petrin "anche in considerazione della sua esperienza di Procuratore Sportivo". Il rapporto riconosciuto tra lo studio Furlan Petrin e la P.S. Olivieri e il maldestro tentativo di quest’ultima di inserire il nominativo (anche) del sig. Pedriali in squadre dilettantistiche danno, poi, la convinzione che il sig. Pedriali abbia dato mandato anche informale al P.S. Petrin di introdurlo in ambienti nuovi, anche ed ancora dilettantistici. Questa è a tutti gli effetti la richiesta di prestazione professionale ad un procuratore sportivo. Tali fattori incontestabili accertano che il rapporto tra i due non è riconducibile ad una frequentazione per mera amicizia, ma è rientrato nella prestazione professionale, poco importa se compensata in termini monetari o meno. Pertanto questa Commissione Disciplinare ritiene accertata la violazione contestata al sig. Pedriali sub 10a, mentre non ritiene che esistano elementi costitutivi di un mandato a favore della P.S. Olivieri. ! Ciuto Luciano, presidente della Polisportiva Varmo, è incolpato (16a) di aver corrisposto una somma al sig. Tramontin per il trasferimento del calciatore Graziuso, dall’A.P. Morsano, presso cui era tesserato, alla Pol. Varmo. Il sig. Ciuto ha spontaneamente rilasciato al Collaboratore dell’Ufficio Indagini delle indicazioni precise in ordine alla presenza della situazione che vedeva il sig. Tramontin godere appieno della disponibilità del cartellino del calciatore Ferdinando Graziuso, tesserato A.P. Morsano. In particolare, ha dichiarato di essersi rivolto al sig. Tramontin, "già ben conosciuto … (per) le sue note disponibilità nel calcio mercato a livello provinciale", al fine di trovare un calciatore attaccante di buone caratteristiche tecniche. Il fatto è circostanziato, preciso, credibile. Il sig. Ciuto si è rivolto al sig. Tramontin essendo a conoscenza della sua disponibilità di un certo numero di cartellini. Così facendo ha avallato, rendendosene partecipe, una situazione che concreta una grave patologia del mondo calcistico dilettantistico. Il sig. Ciuto, però, atteso che le sue dichiarazioni avevano fatto emergere anche una sua condotta illecita sotto il profilo federale, ha inteso successivamente assumere un atteggiamento non collaborativo pretendendo peraltro che le affermazioni in precedenza rilasciate e sottoscritte non potessero far prova contro di lui. D’altronde, la dichiarazione portata dalla memoria difensiva del sig. Ciuto, depositata in atti, nel momento in cui contesta le modalità in cui è stata assunta la sua dichiarazione, rende certezza della trasparenza della sua deposizione. Infatti, laddove in questa si afferma che il sig. Ciuto, "tranquillizzato, rispose alle domande", ivi si evince chiaramente che in quel frangente egli ha dichiarato il vero. La C.D. deve tenere conto della condotta processuale non collaborativa del sig. Ciuto (non come autonomo capo di incolpazione, ma) al mero fine di valutare l’entità della sanzione, e ciò alla luce del principio di lealtà, probità e correttezza che comunque deve ispirare la condotta di un tesserato. La C.D. rileva una anomalia che può essere foriera di nuove responsabilità. Sia il sig. Ciuto che i dirigenti del Morsano si riferiscono al trasferimento del calciatore Graziuso a titolo "temporaneo", mentre il documento allegato dalla difesa del Varmo rappresenta in fotocopia la lista di trasferimento dello stesso a titolo definitivo. Non è lineare che nessuno dei dirigenti delle due società fosse al corrente di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore. La C.D. ritiene opportuno che l’aspetto venga approfondito, pertanto rimette gli atti all’Ufficio Indagini ai sensi dell’art. 37 n°10 CGS. ! De Marchi Mario, già presidente della A.C. Lumignacco, è stato deferito per (17a) aver ottenuto il trasferimento del calciatore Manuele Noselli dall’A.C. Comunale Gonars all’A.C. Lumignacco con operazione svolta direttamente dal sig. Moretti, in un momento in cui (2000) questi non era legittimato a rappresentare il Gonars, e ciò in evidente violazione del citato art. 8 CGS. L’istruttoria ha accertato che nell’anno 2000/01 il sig. De Marchi, allora presidente del Lumignacco, al momento di formalizzare il trasferimento alla sua società del calciatore Noselli, fu invitato dal vice presidente del Gonars a contattare il sig. Moretti per concordare con questi (e non con il Gonars) il (rilevante) prezzo del trasferimento. Raggiunta l’intesa, fu il sig. Moretti a consegnare al Lumignacco la lista di trasferimento del calciatore Noselli, già firmata dal presidente del Gonars. Il sig. De Marchi effettuò il pagamento con assegni regolarmente tratti sul c/c del Lumignacco, ma non intestati al Gonars, che dall’operazione (cfr. documentazione prodotta in atti all’udienza del 22.06.02 sia dal sig. Ioan Ilario che dallo stesso sig. De Marchi) non ha incassato una lira. Successivamente, su richiesta del sig. Moretti, uno dei sei assegni previsti fu intestato alla stessa emittente e girato in bianco, per poi essere consegnato materialmente da un dirigente del Lumignacco al sig. Tramontin a Latisana. Un altro assegno, prodotto dallo stesso sig. De Marchi, risulta emesso all’ordine del sig. "Turchetti G.", ma tale assegno, pur negoziato, è stato compensato con un altro assegno. Sarà oppoertuno sul punto un nuovo intervento dell’Ufficio Indagini, cui gli atti vanno resi per il più da praticarsi. Il sig. De Marchi è soggetto che ha permesso, con le sue esternazioni sugli organi di stampa, di aprire l’istruttoria di questo processo ed ha fornito ampia collaborazione per portare alla luce procedure consolidate non ammesse dalle norme federali che stavano opprimendo il mondo dilettantistico. Fatto questo che la C.D. valuta molto positivamente nella quantificazione della sanzione. Il sig. De Marchi incorre in una sanzione per aver allora inizialmente accettato, quale presidente del Lumignacco, sia la richiesta del Gonars di concordare con un terzo il prezzo del trasferimento del calciatore, sia la proposta di non indicare il Gonars quale intestatario degli assegni, sia la ancor più inusitata richiesta di girare al sig. Tramontin, terzo estraneo all’operazione, due degli assegni destinati al prezzo del cartellino del calciatore Noselli. ! Moretti Roberto, già dirigente dell’A.C. Gonars, fino all’estate 1998, poi della Pro Gorizia, è incolpato di (18a) aver acquistato in proprio i cartellini di numerosi calciatori dilettanti e di averli gestiti mediante prestiti o cessioni a titolo definitivo percependo corrispettivi, con particolare riferimento al calciatore (18aa) Ivan Mian, poi ceduto al sig. Tramontin; di aver perfezionato quale Amministratore Unico (in seguito "A.U.") del Pro Gorizia un contratto (18ab) portante un compenso fisso mensile di valore rilevante per il calciatore dilettante Luca Brustolin, con contestuale consegna di due assegni, uno dei quali a titolo di indennizzo per il prestito e l’altro a titolo di cauzione per lo svincolo a fine stagione; di aver preteso ed ottenuto la corresponsione di una somma dilazionata in più assegni (18ac) al momento del tesseramento del calciatore dilettante Manuele Noselli dall’A.C. Comunale Gonars all’A.C. Lumignacco. Il sig. Moretti è una delle figure centrali del presente processo sportivo. Attorno a lui, come attorno al sig. Tramontin, girano la assoluta maggioranza delle vicende oggetto di indagine e di deferimento. La sua difesa, oltre alle eccezioni già valutate in sede preliminare, rileva come il sig. Moretti "non avrebbe potuto essere proprietario di nessun cartellino di calciatori dilettanti giacché trattasi di locuzione inesistente nelle carte federali FIGC. Invero, l’art. 8 CGS vieta (tra gli altri) ai dirigenti di società e ai soci di associazione (categorie alle quali è pacifica l’appartenenza del sig. Moretti) di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione del contratto o al tesseramento di calciatori … salvo che avvengano nell’interesse della propria società. L’art. 8 CGS è stato chiaramente contestato al sig. Moretti nella indicazione in cappello del deferimento e nel fatto descritto. Inoltre, vale ricordare come l’Ordinamento Statale riconosce la cd "patrimonialità" del "cartellino". Il cartellino è un bene che può formare oggetto di godimento e di disposizione; incorpora il diritto alla utilizzazione sportiva dell’atleta all’interno di una Federazione Sportiva ed è suscettibile di valutazione economica, stimata secondo le leggi del mercato (domanda-offerta). Il suo prezzo è dato dal valore economico delle prestazioni professionali che lo sportivo può esercitare (solo ed esclusivamente) all’interno della Federazione. Tale fatto è determinante per spiegare ed illustrare il significato del cartellino nei rapporti tra atleti e società di appartenenza. Si può giocare a calcio anche in un campetto parrocchiale, ma per praticare il calcio in un sistema agonistico organizzato in gare di campionato, in Italia come nel mondo, esiste la sola possibilità di tesserarsi, firmando il cartellino per una società (o associazione) sportiva affiliata alla FIGC. Le società sportive possono vivere nel mondo sportivo a livello organico attraverso i loro dirigenti; a livello agonistico attraverso i loro tesserati, tra questi intendendosi i calciatori che abbiano sottoscritto il c.d. cartellino. Come visto, il cartellino rappresenta il vincolo sportivo che lega un atleta ad una società affiliata ad una Federazione Sportiva. Tale vincolo trova sua ragion d’essere e rinviene le sue essenziali spiegazioni solo nell’ambito del mondo sportivo, dove attraverso il meccanismo del trasferimento le società trovano modo di far fruttare economicamente tutte le notevoli spese di esercizio dell’attività sportiva (la definizione è di Grasselli, in Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti, Riv. Dir. Sport. Milano 1975, 120). La sottoscrizione del cartellino, modulo fornito dalla Federazione è, ancora oggi, atto necessario per poter praticare una qualsivoglia disciplina sportiva, individuale o di squadra, organizzata da una Federazione Sportiva nell’ambito del CONI. Sottoscrivendo il cartellino l’atleta partecipa a quell’associazione ed instaura con la stessa un rapporto giuridico (di natura contrattuale) che lo vincola a fornire in suo favore le proprie prestazioni sportive. La giurisprudenza di merito e di legittimità non ha cedimenti in ordine alla patrimonialità del cartellino: Pretura Foligno 24.11.94 "il cartellino di un giocatore di pallavolo è un bene che può essere oggetto di godimento e di disposizione, ed è suscettibile di valutazione economica"; Pretura Perugia 18.12.96 "la cessione in seguito ad esecuzione forzata del cartellino sportivo di una giocatrice di pallavolo militante in una squadra di serie A1 può essere effettuata anche a favore di una qualsiasi persona fisica e non necessariamente a favore di un soggetto tesserato con la Federazione italiana pallavolo, comunque deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto"; Tribunale Brindisi, 30.11.90: "Il cartellino del giocatore tesserato alla federazione italiana pallacanestro, costituendo un bene economicamente valutabile per racchiudere il diritto alla utilizzazione delle prestazioni agonistiche del giocatore, è suscettibile di atti di godimento e di disposizione da parte di chi (associazione o singolo) dimostri di averne la titolarità. Ne consegue che, allorquando si controverta su detta titolarità, il cartellino può costituire oggetto di misure cautelari e, quindi, anche di sequestro giudiziario". Così la Cassazione, ancora recentemente (Cass. 04.04.98 nn°3500 e 17.11.99 n°12728), in tema di tesseramento alla FIP (pallacanestro), ha trattato il cartellino (incidenter, ma in termini apodittici) come un bene dotato di sua propria patrimonialità. Il contratto di cessione del cartellino è valido avendo un oggetto (il diritto alle prestazioni sportive del tesserato) lecito, possibile o determinato. Pur in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la Federazione ha accolto le voci che richiedono lo "svincolo", inteso come diritto costituzionalmente garantito di "disassociazione" dall’ente sportivo detentore del cartellino, abbiamo visto quindi come questo, nel mondo dilettantistico, sia già stato valutato dalla giurisprudenza ordinaria come portatore di diritti soggettivi. Abbiamo visto provvedimenti cautelari sul cartellino, abbiamo visto procedure esecutive sullo stesso, abbiamo visto riconoscere (e in alcuni casi non riconoscere) a soggetti privati non affiliati la titolarità del cartellino. D’altronde, l’autonomia contrattuale e la stessa applicazione di istituti già presenti nel nostro Ordinamento statale (pensiamo alla clausola penale) hanno ben fornito agli operatori soluzioni che, da un lato, danno determinate garanzie e determinati mezzi di tutela di un proprio (preteso) diritto; dall’altro, costituiscono ancora un elemento dissuasore troppo forte per i soggetti che hanno un’immagine da tutelare (pensiamo all’assegno dato in garanzia), ovvero hanno i propri beni al sole, e non vogliono rischiare un pregiudizio più o meno sentito per riuscire eventualmente ad ottenere solo in un secondo (molte volte: lontano) momento una Giustizia che resterebbe solo parzialmente riparatrice. D’altronde la stessa normativa federale sa distinguere, nel caso delle comproprietà, una società titolare del tesseramento dall’altra società avente un "diritto di partecipazione" sul cartellino del calciatore. Le risultanze istruttorie hanno appurato quanto segue: (18aa) Il calciatore Ivan Mian ha dichiarato al collaboratore dell’Ufficio Indagini che il sig. Moretti aveva acquistato la proprietà del suo cartellino, a sua insaputa, dal Palmanova. Dalla lettura incrociata della deposizione del sig. Moretti al collaboratore dell’Ufficio Indagini emerge come il Palmanova abbia trasferito il tesserato al Gonars, di cui il sig. Moretti all’epoca (1997) era dirigente. Il sig. Moretti dichiara di aver cessato la sua collaborazione con il Gonars al termine della stagione 1997/98, per passare al Pro Gorizia. Dal 1997, però, la patrimonialità del cartellino del Mian venne gestita in proprio dal Moretti, al punto che il calciatore subì tre trasferimenti di fila con la formula del prestito, restando formalmente vincolato per il Gonars, società in cui il sig. Moretti non rappresentava più niente per sua stessa ammissione. Infatti, il sig. Mian giocò a Gonars un solo anno (1997/98), poi con l’intervento del sig. Moretti fu dato in prestito dapprima al Monfalcone (1998/99), quindi alla Cormonese (1999/00). Dopodiché il sig. Moretti mise a contatto il sig. Mian con il sig. Tramontin, allora dichiaratamente direttore sportivo della Sangiorgina. In quel momento il sig. Mian apprese che il suo cartellino era stato ceduto dal Moretti al Tramontin. Infatti, non fu trasferito alla Sangiorgina, ma ad altra società (il Futura). Ad ogni trasferimento il Moretti ebbe occasione di interporre la propria persona per "sistemare i termini economici del prestito", con somme di cui il sig. Mian non conosce l’importo. Troppo debole e non credibile è la difesa del sig. Moretti che giustifica il proprio interessamento per le sorti (a prestito) del calciatore Mian successive al momento in cui lui aveva gestito il Gonars con motivi di amicizia. Al contrario, tale affermazione conferma in termini assoluti che il sig. Moretti ha violato il disposto dell’art. 8 CGS, avendo svolto attività attinenti al trasferimento o comunque al tesseramento del calciatore Mian Ivan senza avere titolo per rappresentare la società. (18ab) Il calciatore Luca Brustolin, in relazione alla posizione del sig. Moretti, ha prodotto un documento a firma dello stesso Moretti con cui la società Pro Gorizia, dallo stesso rappresentata, si impegnava a un dato compenso mensile, versava un assegno "a titolo di
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