COMITATO REGIONALE LAZIO – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 30/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE Il Procuratore Federale, con lettera del 24 gennaio 2002, prot. N. 901/149PF/ef/ln, letti gli atti relativi a una denuncia sporta dal Signor UMBERTO VALENTINI, Presidente della Società A.S. BORUSSIA, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Signor GIUSEPPE VITA, Segretario della Società POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO; rilevato sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini che il Signor GIUSEPPE VITA, alla fine del primo tempo della gara S.APOLLINARE S.GIORGIO – BORUSSIA del 6.10.2001, si recava nello spogliatoio del Direttore di gara signor LA POSTA e, chiusa la porta, gli richiedeva l’adozione di un provvedimento disciplinare in danno del calciatore dell’A.S.BORUSSIA SIMONE MIGLIORATI, per aver questi a suo dire provocato lesioni al giocatore del S.APOLLINARE S.GIORGIO FABIO DI SANO durante il primo tempo della gara; ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile al Signor GIUSEPPE VITA, Segretario della Società POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO; visto l’art. 28, comma 4, lettera b del Codice di Giustizia Sportiva HA DEFERITO alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D.; 1) GIUSEPPE VITA, Segretario della Società POL. S.APOLLINARE S.GIORGO; 2) la Società POL.S.APOLLINARE S.GIORGIO; per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere la condotta di cui alla parte motiva; la Società POL.S.APOLLINARE S.GIORGIO, per effetto della responsabilità oggettiva, della violazione dell’art. 2 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva delle violazioni ascritte al proprio Dirigente. Ritualmente fissata la data del procedimento e convocati i deferiti per l’udienza del 14 novembre 2002, alle ore 15,30 si è avuta la presenza del rappresentante del Procuratore Federale Avv. Lorenzo Giua. Il Procuratore Federale, ritenuto che dagli atti del procedimento risulta provata la discussione tra l’arbitro e il Sig. GIUSEPPE VITA ha concluso con la richiesta di sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 per il VITA e di Euro 100,00 per la Società POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO. Questa Commissione aveva già esaminato il caso nella seduta del 20 marzo 2002 e, con delibera del 12 giugno 2002 (Comunicato Ufficiale n. 88 del 13 giugno 2002), aveva ritenuto “determinante e prioritaria ad ogni decisione l’audizione dell’arbitro Sig. LA POSTA NICO” e, conseguentemente, gli atti sono stati nuovamente trasmessi all’Ufficio Indagini. L’Ufficio Indagini, sentito l’arbitro, ha redatto nuova ed ampia relazione sui fatti in data 9 settembre 2002. Da tutto ciò la nuova convocazione per il 14 novembre 2002 e le conclusioni della Procura Federale sopra riportate. Tutto ciò premesso, questa Commissione, vagliati attentamente tutti gli elementi raccolti e le odierne risultanze, ha ritenuto ampiamente provati i fatti addebitati come originariamente dedotti dalla Procura Federale e, pertanto, DELIBERA di erogare la sanzione dell’inibizione per giorni 15 al Sig. VITA GIUSEPPE e l’ammenda di Euro 100,00 alla Società POL. S.APOLLINARE S.GIORGIO.
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