COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di Gianpiero Trucco, tesserato G.S. Nuova San Fruttuoso, e Alfio Zani, tesserato U.S. Bogliasco, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Deferimento delle due Società per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 11 del 26/09/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 - Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico di Gianpiero Trucco, tesserato G.S. Nuova San Fruttuoso, e Alfio Zani, tesserato U.S. Bogliasco, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS. Deferimento delle due Società per responsabilità oggettiva. Con provvedimento del 2 Agosto 2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giampiero Trucco, dirigente G.S. Nuova San Fruttuoso e Alfio Zani, già presidente ed ora dirigente del G.S. Bogliasco, della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS (con riferimento all’art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.) per aver schierato il calciatore minorenne Alessandro Ascoli, anche successivamente alla piena conoscenza del mancato consenso della madre esercente la patria potestà genitoriale congiuntamente col marito separato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione l’U.S. Bogliasco ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale respinge ogni addebito affermando di non essere a conoscenza della situazione familiare del calciatore. In giudizio è intervenuto il sig. Giampiero Trucco e l’Avv. Paolo Pronzato, in rappresentanza della Procura Federale, il quale ha richiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati con la condanna del Trucco e dello Zani all’inibizione temporanea per un mese oltre all’ammenda di Euro 50 per ciascuna delle due Società. Ritiene la Commissione Disciplinare che i fatti siano pienamente provati dalle risultanze dell’Ufficio Indagini e dalla documentazione esistente agli atti. Appare evidente che, una volta venuto a conoscenza delle due società che il Tribunale aveva affidato la potestà genitoriale ad entrambi i genitori separati, il tesseramento del calciatore doveva essere considerato irregolare, con l’obbligo immediato di non schierarlo. Per questi motivi deve affermarsi la responsabilità dei Signori Trucco Giampiero e Zani Alfio alla quale segue quella oggettiva delle due società ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS con le sanzioni che appaiono nel dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Giampiero Trucco, dirigente del G.S. Nuova San Fruttuoso ed al sig. Alfio Zani, dirigente dell’U.S. Bogliasco la sanzione dell’inibizione temporanea per un mese [art. 14 punto 1 lett. e) CGS] e a ciascuna delle due società quella dell’ammenda di Euro 50 (euro cinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it