COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. 21 – Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del sig. Fazzini Marco, Presidente della Soc. Fazzini Rapallo e della Soc. Fazzini Rapallo per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 12/5 CGS per l’utilizzo, in quattro gare ufficiali, del calciatore Guarducci Andrea in posizione irregolare per squalifica.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 19/12/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. 21 - Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del sig. Fazzini Marco, Presidente della Soc. Fazzini Rapallo e della Soc. Fazzini Rapallo per violazione dell'art. 1/1 CGS in relazione all'art. 12/5 CGS per l'utilizzo, in quattro gare ufficiali, del calciatore Guarducci Andrea in posizione irregolare per squalifica. Con atto del 18.11.2002 il Presidente del C.R. Liguria ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Marco Fazzini, Presidente dell’U.S. Fazzini Rapallo, per rispondere della violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 12/5 CGS per aver impiegato nelle seguenti gare del Campionato di Promozione: · Baiardo - Fazzini Rapallo del 22.09.2002 – risultato 1-0; · Fazzini Rapallo – Ortonovo Calcio del 29.9.2002 – risultato 1-1; · Molassana Boero – Fazzini Rapallo del 6.10.2002 – risultato 1-2; · Fazzini Rapallo – Valle Sturla Entella del 13.10.2002 – risultato 0-1; il calciatore Guarducci Andrea, in posizione irregolare per squalifica. Con lo stesso atto è stata deferita, per responsabilità diretta, l’U.S. Fazzini Rapallo. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data fissata per il dibattimento, nessuno dei deferiti si è presentato in giudizio né ha fatto pervenire memorie difensive. Osserva la Commissione che il deferimento va accolto poiché la contestata infrazione al Presidente dell’U.S. Fazzini Rapallo è stata già accertata da questo giudicante a seguito del reclamo proposto dalla Soc. Rivasamba P.S. (v. dec. n. 13 su C.U. n. 18 del 14.11.2002). Pertanto, atteso che il deferimento è stato effettuato fuori dei termini di cui all’art. 42 comma 4 CGS (rendendo inapplicabile, a carico della Società, la sanzione prevista dall’art. 12/5 CGS), la Commissione Disciplinare delibera di infliggere all’U.S. Fazzini Rapallo la sanzione della penalizzazione di punti quattro nella classifica della corrente stagione sportiva (art. 13 comma 1 lett. f CGS), pari cioè ai punti conquistati nelle quattro partite sopra elencate, ed al sig. Fazzini Marco la sanzione minima dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS).
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