COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Comitato Regionale Liguria – Deferimento del sig. Carlo Carenzi, presidente S.S. Argentina, e della S.S. Argentina per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’utilizzo, in due gare di campionato, del calciatore Costamagna Paolo in posizione irregolare di tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 20/03/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Comitato Regionale Liguria - Deferimento del sig. Carlo Carenzi, presidente S.S. Argentina, e della S.S. Argentina per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’utilizzo, in due gare di campionato, del calciatore Costamagna Paolo in posizione irregolare di tesseramento. Con atto del 18.2.2003 il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Carlo Carenzi, Presidente della S.S. Argentina per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver utilizzato nelle seguenti gare del campionato di promozione: Gara Data Risultato Corniglianese – Argentina 19.01.2003 0-0 Argentina – Cairese 26.01.2003 1-0 Il calciatore Paolo Costamagna in posizione irregolare di tesseramento. Con lo stesso atto è stata deferita anche la S.S. Argentina. Dato corso agli incombenti istruttori è comparso in giudizio, in rappresentanza delle parti deferite, il vicepresidente del sodalizio che ha illustrato verbalmente quanto già esposto in una memoria inviata alla Commissione, nella quale si afferma che l’errore fu commesso in buona fede, in un particolare momento in cui il segretario era assente per lavoro ed il Presidente non era edotto sui regolamenti federali in materia di tesseramento. Esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare rileva che il calciatore Paolo Costamagna, nato a Sanremo il 26.6.1982, era stato trasferito dalla F.S. Sestrese Calcio 1919 alla S.S. Argentina, con lista n. 0165181 spedita al C.R. Liguria il 18.1.2003, che è stata respinta perché inoltrata fuori dei termini. Il calciatore aveva poi preso parte, in posizione irregolare, alle due gare sopra elencate. Pertanto, atteso che il deferimento è stato effettuato fuori dei termini di cui all’art. 42 comma 4 CGS (rendendo inapplicabile, a carico della Società, la sanzione prevista dall’art. 12/5 CGS), la Commissione Disciplinare, in coerenza con le decisioni assunte in passato in occasione di deferimenti per utilizzo di calciatori in posizione irregolare (sia per tesseramento sia per squalifica) delibera di infliggere alla S.S. Argentina la sanzione della penalizzazione di punti quattro nella classifica della corrente stagione sportiva (art. 13 comma 1 lett. f CGS), pari cioè ai punti conquistati nelle due partite sopra elencate cui prese parte il calciatore, ed al sig. Carlo Carenzi, cui riconosce le attenuanti della buona fede, la sanzione minima dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a CGS).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it