COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 – Procura Federale – Deferimento del sig. Fabrizio Mabellini, tesserato A.S. Foce del Magra, per violazione dell’art. 1 comma 1 e 4 CGS e dell’A.S. Foce del Magra per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10/04/2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-LNDCRLIGURIA.ORG Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 68 - Procura Federale - Deferimento del sig. Fabrizio Mabellini, tesserato A.S. Foce del Magra, per violazione dell'art. 1 comma 1 e 4 CGS e dell'A.S. Foce del Magra per responsabilità oggettiva. Con atto del 18.2.2003 il Procuratore Federale ha deferito alla C.D. il sig. Fabrizio Mabellini, tesserato per l’A.S. Foce del Magra, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 CGS, con l’accusa di aver inviato al Comitato Regionale Liguria una mail, utilizzando la propria casella di posta elettronica, ed anche un fax, contenenti frasi ingiuriose e sconvenienti che ripetono l’atteggiamento tenuto nel corso di una trasmissione televisiva su di un’emittente locale, durante la quale esprimeva dubbi sulla regolarità dello svolgimento dei campionati di seconda categoria nella provincia di La Spezia; con lo stesso atto è stata deferita anche l’A.S. Foce del Magra per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al tesserato. Alla data fissata per l’esame e la discussione è intervenuto il Vicepresidente della Società mentre il sig. Fabrizio Mabellini ha inviato una memoria difensiva, acquisita agli atti del procedimento, con la quale respinge ogni accusa e sostiene di non esser l’autore della mail e del fax inviati al C.R. Liguria, essendo la prima sprovvista della firma telematica ed il telefax della sottoscrizione dell’autore con la dichiarazione di conformità all’originale; sostiene inoltre di aver esercitato un lecito diritto di critica nella trasmissione televisiva nella quale lo si accusa di aver pronunciato frasi contrarie al disposto dell’art. 1 comma 1 CGS. Per la Procura Federale è intervenuto l’Avv. Paolo Pronzato che ha sostenuto la colpevolezza del sig Mabellini e la responsabilità dell’A.S. Foce del Magra con la condanna del primo a mesi sei d’inibizione e della società all’ammenda di € 50. Letti gli atti ufficiali la Commissione Disciplinare ritiene di dover accogliere il principio di colpevolezza del sig. Fabrizio Mabellini sostenuto dal Procuratore Federale. La molteplicità degli indizi accusatori rilevati dall’Organo inquirente a suo carico e riportati nella relazione, tra i quali spiccano la ripulitura di tutti i computer del proprio ufficio (riconducendo al computer di casa la spedizione della mail al Comitato), la dichiarazione non veritiera dell’incolpato di conoscere solo superficialmente il Presidente del Comitato Regionale Liguria ed i dubbi della Società Foce del Magra che ha deciso di sospendere dall’organico il proprio consigliere, sono elementi che, nel giudizio sportivo nel quale, occorre ricordarlo, spetta all’incolpato dimostrare la propria estraneità ai fatti contestatigli dal P.F:, convincono questo giudicante a ritenerne il Mabellini l’autore. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge al sig. Fabrizio Mabellini l’inibizione temporanea per mesi tre (art. 14 comma 1 lett. e CGS) ed all’A.S. Foce del Magra, responsabile oggettiva nella violazione compiuta dal proprio tesserato, l’ammenda di € 50,00 (euro cinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b CGS).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it