COMITATO REGIONALE LIGURIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 79 – Procura Federale – Deferimento dei signori Domenico Oligeri e Gino Blangero, rispettivamente dirigente e presidente per l’A.S. Tarros Migliarina 1948, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Deferimento della società per responsabilità diretta ed oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 39 del 17/04/2003 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 79 - Procura Federale - Deferimento dei signori Domenico Oligeri e Gino Blangero, rispettivamente dirigente e presidente per l'A.S. Tarros Migliarina 1948, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS. Deferimento della società per responsabilità diretta ed oggettiva. Con provvedimento del 10.3.2003 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, Gino Blangero e Domenico Oligeri, rispettivamente presidente e dirigente dell’A.S. Tarros Migliarina 1948 per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con l’accusa di “essere stati ufficiosamente vicini alla Migliarinese Calcio, negli ultimi mesi di vita”, cercando di svincolare alcuni atleti proponendo loro di passare alla Soc. Tarros Migliarina 1948. Con lo stesso atto è stata deferita anche l’A.S. Tarros Migliarina 1948 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2 comma 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Dato corso agli incombenti istruttori, alla data fissata per il dibattimento, è comparso il sig. Gino Blangero, assente il Signor Domenico Oligeri; entrambi non si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie a difesa. L’Avv. Mario Taddeucci Sassolini ha rappresentato la Procura Federale. Il sig. Blangero ha respinto gli addebiti contestatigli, affermando che la sua carica di dirigente della Migliarinese Calcio era cessato con la conclusione del Campionato 2001-2002 trovandosi quindi nella condizione di agire liberamente non ostante che l’anzidetta Società si sia iscritta al Campionato 2002/2003, rinunciandovi ufficialmente solo il 4 Ottobre 2002. Il Procuratore Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza del sig.ri Domenico Oligeri e Gino Blangero con la richiesta della sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei, nonché dell’ammenda di € 1000,00 a carico dell’A.C. Tarros Migliarina 1948, a titolo di responsabilità oggettiva. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato. Nel merito risultano provate le conclusioni della Procura Federale dopo l’inchiesta svolta dall’Ufficio Indagini, dalla quale risulta il comportamento antisportivo e sleale dei Signori Blangero e Oligeri, che, in epoca antecedente alla rinuncia della Migliarinese Calcio al Campionato, hanno fatto offerte ai giocatori per rimanere con la Soc. Tarros Migliarina 1948, giacché in breve tempo la Migliarinese Calcio sarebbe fallita. Per questi motivi la Commissione Disciplinare così delibera: 1. dichiara i Signori Domenico Oligeri e Gino Blangero, tesserati per l’A.S. Tarros Migliarina 1948, responsabili della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS ed infligge loro la sanzione dell’inibizione temporanea di mesi tre; 2. dichiara la responsabilità oggettiva dell’A.S. Tarros Migliarina 1948 ai sensi dell’art. 2 comma 3 CGS e le infligge la sanzione dell’ammenda di € 300,00 (trecento).
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