COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°1 del 04/07/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Veronese Marsilio vice presidente della Soc. Oltrepò Bronese, Tondelloni Gianfranco dirigente della medesima Società e la Società Oltrepò Bronese, per rispondere i primi due della violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. e la terza per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai Sigg. Veronese e Tondelloni
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°1 del 04/07/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Veronese Marsilio vice presidente della Soc. Oltrepò Bronese, Tondelloni Gianfranco dirigente della medesima Società e la Società Oltrepò Bronese, per rispondere i primi due della violazione dell’art. 1 comma 1, del C.G.S. e la terza per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai Sigg. Veronese e Tondelloni
La Commissione Disciplinare, sentiti i Sig. VERONESE e TONDELLONI nonché il rappresentante della società OLTREPO’ BRONESE, Sig. GIORGIOGOLA e il PROCURATORE FEDERALE, nella persona dell’Avv. P. FUMAGALLI, il quale ha chiesto di comminare ai Sigg. VERONESE e TONDELLONI l’inibizione per 6 mesi e alla Società OLTREPO’ BRONESE l’ammenda di 500,00 EURO con declaratoria delle responsabilità a questi contestate, OSSERVA: i deferiti, VERONESE e TONDELLONI, hanno ammesso che il TONDELLONI ha apposto la firma apocrifa del calciatore, FABIOFERRO, e del Vice Presidente dell’OLTREPO’ BRONESE, MARSILIOVERONESE, sulla lista di trasferimento del Sig. FABIOFERRO della Soc. OLTREPO’ BRONESE alla Soc. MEZZANESE. Hanno inoltre precisato che il TONDELLONI ha ricevuto espressa autorizzazione ad apporre le firme apocrife in questione sia dal FERRO sia dal VERONESE in quanto, trovandosi lontano per motivi di lavoro e di studio non erano in grado di apporre le firme nella imminenza dello scadere dei termini per presentare la lista di trasferimento.
Pertanto il VERONESE e il TONDELLONI e la Soc. OLTREPO’ BRONESE chiedevano alla Commissione di comminare loro il minimo della sanzione in considerazione della evidente buona fede. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei Sigg. VERONESE e TONDELLONI per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e della Società OLTREPO’ BRONESE per la violazione dell’art. 2 comma 4, del C.G.S. e COMMINA al Sig. TONDELLONI GIANFRANCO l’inibizione di 3 MESI, al Sig. VERONESEMARSILIO l’inibizione di 3 MESI, e alla Società OLTREPO’ BRONESEl’ammenda di EURO 500,00=
Manda alla Segreteria del C.R.L. l’incombenza di comunicare direttamente alle parti la presente decisione.
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