COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Società U.S. Locate San Luigi e del calciatore Granata Piero
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Società U.S. Locate San Luigi e del calciatore Granata Piero
La Commissione Disciplinare
PREMESSO
che il Presidente del C.R.L., in data 17.03.2003 ha deferito a questa Commissione la società suddetta e il calciatore in epigrafe, indicati per violazione dell’art. 1.1 del C.G.S. e dell’art. 39 e 61/5 delle NOIF, contestando altresì al calciatore ed alla società l’eventuale partecipazione del primo a gare ufficiali; che sono stati esperiti gli incombenti di cui all’art. 25/2 del C.G.S.; che i deferiti sono comparsi avanti questa Commissione eccependo: la buona fede, avendo avuto assicurazione dall’ex dirigente della U.S. NUOVOCALCIOMI 3 che il calciatore era svincolato.
RILEVATO
Che le norme sul tesseramento sono ben precise e, su tutte, domina la regola che pone l’assoluto divieto del contemporaneo tesseramento per più società e che la società che richiede un tesseramento ha l’onere di verificare l’effettiva possibilità del calciatore di sottoscrivere il tesseramento stesso; che l’allegata buona fede non equivale ad assenza di colpa né può prevalere sull’elemento documentale in una materia dove assume valore assoluto il principio di legalità e dove le decisioni devono rigorosamente fondarsi sulla base degli atti (CAFC.,U. n. 14 1991/92 pag. 164); che le risultanze istruttorie offrono convincente prova di colpevolezza e responsabilità per i fatti addebitati nel deferimento in oggetto, in quanto il calciatore risulta ancora tesserato per la società U.S. NUOVOCALCIOMI3; che agli atti risulta che il calciatore è stato impiegato il 22.12.2002; che in applicazione dell’art. 37/2 lett. c n. 6 del C.G.S., il deferimento può portare alla modifica del risultato conseguito sul campo solo se proposto nei termini;QUINDICI giorni dallo svolgimento della gara, mentre, decorso inutilmente tale termine, la partecipazione a gare di calciatori non aventi titolo, comporta solo provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di squalificare il calciatoreGRANATAPIERO a tutto il 17.06.2003.
Di comminare alla società U.S. LOCATESANLUIGI in relazione della categoria di appartenenza l’ammenda di EURO 77,00 per violazione dell’art. 40/4 delle NOIF.
Manda alla segreteria del C.R.L. di comunicare direttamente alle parti.