COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento, ad opera del Procuratore Federale, del Presidente della U.S. Lomazzo Gianni Gragonato, del Direttore Sportivo della U.S.Lomazzo Gianni Casciaro e dell’allenatore della U.S. Lomazzo Mauro Taiarol, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della U.S. Lomazzo per violazione dell’Art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento, ad opera del Procuratore Federale, del Presidente della U.S. Lomazzo Gianni Gragonato, del Direttore Sportivo della U.S.Lomazzo Gianni Casciaro e dell’allenatore della U.S. Lomazzo Mauro Taiarol, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della U.S. Lomazzo per violazione dell’Art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S.
L’Ufficio Indagini, in seguito a denuncia presentata il 6 luglio 2002 dal Presidente della U.S. Rovellese, Angelo Banfi, accertava che il Direttore Sportivo della U.S. Lomazzo, qualche giorno prima del 30.6.2002, si era recato dai genitori dei calciatori, Alessandro Magni e Matteo Di Viesti, tesserati per la U.S. Rovellese, per convincerli a tesserare i figli per la U.S.Lomazzo, accompagnato dall’allenatore, Mauro Taiarol.
L’Ufficio Indagini accertava inoltre che in data 29.7.2002 il Presidente della U.S.Lomazzo, Gianni Gragonato, aveva inviato alla FIGC una dichiarazione sottoscritta dai genitori dei calciatori Alessandro Magni e Matteo Di Viesti, anche con la firma apocrifa di uno dei figli, con la quale questi dichiaravano, contrariamente al vero, che i dirigenti della U.S.Lomazzo non si erano recati presso le loro abitazioni “prima dello scadere del vincolo del 30.6.2002”.
Il Procuratore Federale quindi deferiva a Questa Commissione i signori Gianni Gragonato, Gianni Casciaro e Mauro Taiarol, per la violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S. e la U.S.Lomazzo per violazione dell’Art. 2 commi 3 e 4, del C.G.S.
A seguito di rituale contestazione con fissazione del dibattimento, si presentavano per essere ascoltati i signori Gragonato e Casciaro.
Il Gragonato precisava di essersi limitato a ricevere la dichiarazione dei genitori del 15.7.2002 e ad inviarla agli organi competenti, in buona fede, senza verificare l’esattezza del contenuto e l’autenticità delle firme.
Il Casciaro affermava di essersi recato dai genitori dei calciatori, Alessandro Magni e Matteo Di Viesti, in quanto questi ultimi avevano manifestato, più volte, la volontà di tesserarsi per la U.S. Lomazzo per disputare il campionato regionale, dato che la società U.S. Rovellese non poteva disputare tale campionato, credendo, in buona fede, di poterlo fare liberamente.
In particolare, ha precisato che l’incontro è avvenuto di sua iniziativa, senza che ne fosse a conoscenza il Presidente, mentre il Taiarol si è limitato ad accompagnarlo, senza partecipare alla discussione con i genitori.
Il rappresentante del Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti, richiedendo un mese di inibizione per il Presidente e l’allenatore della U.S.Lomazzo Gianni Gragonato e Mauro Taiarol, sei mesi per il Direttore Sportivo della U.S. Lomazzo, Gianni Casciaro e l’ammenda di 250 Euro per la società U.S. Lomazzo.
I deferiti chiedevano l’assoluzione ovvero il minimo della pena, considerato che avevano agito in buona fede.
Le risultanze dell’istruttoria esperita permettono di affermare con certezza che il Casciaro, Direttore Sportivo della U.S. Lomazzo, ha organizzato un incontro con i genitori dei calciatori, Alessandro Magni e Matteo Di Viesti, qualche giorno prima del 30.6.2002, quando tali calciatori erano ancora vincolati per la U.S.Rovellese; ciò al fine di poter perfezionare il loro trasferimento alla U.S.Lomazzo.
L’allenatore, Mauro Taiarol, si è invece limitato ad accompagnare il Casciaro a tale incontro, senza prendere parte attiva nell’opera di convincimento dei genitori al trasferimento dei figli presso la U.S. Lomazzo.
Alla luce di tali circostanze, il Casciaro e il Taiarol vanno ritenuti responsabili della violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S., seppure con gravità diversa in quanto il comportamento tenuto dal Casciaro appare più grave rispetto a quello tenuto dal Taiarol.
Alle responsabilità del Dirigente e dell’allenatore della U.S.Lomazzo consegue la responsabilità oggettiva della stessa società.
Nessuna responsabilità può essere addebitata al Presidente della U.S.Lomazzo, Gianni Gragonato.
Infatti, il Gragonato non ha partecipato all’incontro avvenuto tra i genitori dei calciatori e il Casciaro né peraltro era a conoscenza di tale incontro.
Dagli atti, emerge che il Gragonato si è semplicemente limitato, in buona fede, a trasmettere la dichiarazione ricevuta dai genitori dei calciatori, senza avere gli strumenti per verificare l’esattezza del suo contenuto e l’autenticità delle firme.
Ne consegue che, in mancanza di prova in merito all’intenzione del Gragonato di sviare le indagini in corso, quest’ultimo va assolto.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
DICHIARA
Gianni Casciaro, responsabile della violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S. e per l’effetto lo inibisce sino al 10.6.2003,
Mauro Taiarol, responsabile della violazione dell’Art. 1, comma 1, del C.G.S. e per l’effetto lo inibisce sino al 30.4.2003,
COMMINA
alla U.S. Lomazzo l’ammenda di 250 Euro per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti
ASSOLVE
il Presidente della U.S. Lomazzo, Gianni Gragonato, dall’addebito contestato.
Si comunichi direttamente alla Procura Federale e ai deferiti a cura della Segreteria del Comitato Regionale Lombardia.
Demanda alla segreteria di informare direttamente le parti.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento, ad opera del Procuratore Federale, del Presidente della U.S. Lomazzo Gianni Gragonato, del Direttore Sportivo della U.S.Lomazzo Gianni Casciaro e dell’allenatore della U.S. Lomazzo Mauro Taiarol, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della U.S. Lomazzo per violazione dell’Art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S."