COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della F.C. Borromeo ad opera del Presidente del C.R.L.per violazione dell’art. 43 comma 5 delle NOIF
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della F.C. Borromeo ad opera del Presidente del C.R.L.per violazione dell’art. 43 comma 5 delle NOIF
La Commissione Disciplinare letti gli atti rileva: che la F.C. BORROMEO in sede di audizione ha ammesso la propria responsabilità ed in particolare ha dichiarato di aver omesso la tassativa comunicazione relativa alla idoneità alla pratica agonistica del calciatore STEFANO ZAZA in quanto ignorava l’esistenza di tale obbligo.
E’ accertato comunque che il calciatore non ha disputato alcuna gara per la società deferita successivamente all’accertamento della idoneità.
Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare
COMMINA
Alla società F.C.BORROMEO l’ammenda di EURO 200,00.
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