COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Di Benedetto Luca, Guerrini Benito, Padalino Nicola e della Società A.C. C.S.C. Juve Cusano per rispondere: i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 7 comma 6 e 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; la Società A.C. C.S.C. Juve Cusano della violazione di cui agli artt. 2 commi 3 e 4, e 8 comma 3 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale di Di Benedetto Luca, Guerrini Benito, Padalino Nicola e della Società A.C. C.S.C. Juve Cusano per rispondere: i primi tre della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 7 comma 6 e 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; la Società A.C. C.S.C. Juve Cusano della violazione di cui agli artt. 2 commi 3 e 4, e 8 comma 3 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva Viene contestato ai dirigenti nelle loro rispettive qualità, Di Benedetto Luca direttore sportivo, Guerrini Benito vicepresidente e Padalino Nicola segretario, di avere accettato e ricevuto per conto della società sportiva da loro rappresentata un assegno bancario di E 2.580,00 dal Sig. Maurizio Brambilla, padre del giovane dilettante Alessio Brambilla, quale compenso per lo svincolo del suindicato calciatore ovvero per il suo trasferimento ad altra società. La circostanza materiale relativa alla consegna dell’assegno da parte di Brambilla padre alla società deferita, non soltanto è provata per tabulas, ma è stata pacificamente ammessa dai dirigenti sentiti da questa Commissione nel corso della trattazione del giudizio. A loro difesa i deferiti hanno assunto che la somma è stata versata spontaneamente dal Brambilla a titolo di regalia dopo avere ottenuto per il figlio la lista di trasferimento gratuita. Tale versione è stata decisamente contraddetta dal Sig. Brambilla Maurizio, il quale ha presentato l’esposto proprio per lamentare di essere stato costretto ad acquistare il cartellino del figlio per consentirgli di militare in altra società. Per quanto attiene le varie responsabilità personali e societaria, si osserva: Non può essere esclusa quella del direttore sportivo Di Benedetto Luca, infatti il Brambilla ha affermato che proprio il direttore sportivo, a nome della società, gli aveva prospettato le due soluzioni alternative; desistere dalla richiesta di trasferimento ad altra società o acquistare il cartellino del figlio. Per quel che riguarda il Sig. Guerrini Benito, lo stesso avanti a questa Commissione, nel corso del giudizio, si è assunto ogni responsabilità in relazione al ricevimento della somma, adducendo il suo ruolo di vicepresidente e cassiere, deputato a seguire i conti della società. Al contrario non appare provata la responsabilità del sig. Padalino Nicola: infatti egli non ha avuto alcuna partecipazione alla trattativa, né il denunziante fa alcun riferimento alla sua persona. Nella vicenda lo stesso ha avuto semplicemente una presenza passiva al momento della consegna dell’assegno, presenza che può considerarsi casuale e dovuta al suo ruolo di segretario della società. La Società A.C. C.S.C. JUVECUSANO deve rispondere per quanto commesso dai suoi tesserati dirigenti a titolo di responsabilità oggettiva. Ritenuto, pertanto, che è stata raggiunta la piena prova dei fatti addebitati ai deferiti Di Benedetto Luca e Guerrini Benito, e che, conseguentemente, si sono realizzate le violazioni contestate DICHIARA Di Benedetto Luca e Guerrini Benito responsabili della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 7 comma 6, e 8 comma 2 del C.G.S. in relazione all’art. 39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale dilettanti e COMMINA ai Signori Di Benedetto Luca e Guerrini Benito l’inibizione a tutto il 13-10-2003; DICHIARA la Società A.C. C.S.C. JUVECUSANO responsabile della violazione di cui all’art. 2 commi 3 e 4, e 8 comma 3 del c.G.s. e pertanto COMMINA alla A.C. C.S.C. JUVECUSANO l’ammenda di E 750,00 ASSOLVE Pedalino Nicola per non avere commesso il fatto. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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