COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte del Presidente del C.R.L. del calciatore Cesana Paolo, già tesserato per l’A.C. Veduggio e della Soc. A.S. Virtus Malgrate
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte del Presidente del C.R.L. del calciatore Cesana Paolo,
già tesserato per l’A.C. Veduggio e della Soc. A.S. Virtus Malgrate
Il Presidente del C.R.L., rilevato che il calciatore PAOLOCESANA, nato il 16.01.1974, tesserato per l’A.C. VEDUGGIO dal 07.09.2001 e svincolato dalla società stessa in data 16.12.2002, aveva preso parte dal 15.09.2002 al 03.11.2002 a diverse gare del campionato di “PRIMACATEGORIA” girone F militando nell'A.S. VIRTUSMALGRATE, ha deferito a questa Commissione con atto 21.01.2003 (prot. 2377/GM/mc) il calciatore CESANAPAOLO e l’A.S. VIRTUSMALGRATE. A seguito di rituale atto di convocazione, la deferita A.S. VIRTUSMALGRATE ha tempestivamente inviato proprie deduzioni a difesa, sostenendo che:
a) nel luglio 2002 il calciatore CESANAPAOLO aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi alla A.S. VIRTUSMALGRATE sostenendo di essere tesserato per l’A.C. ANNONE;
b) verso la fine dello stesso luglio 2002 si era tenuto un incontro con il Presidente dell’A.C. ANNONE, GABRIELESESANAed alcuni dirigenti della società deferita.
Nel corso di tale incontro il SESANA confermava che il calciatore era tesserato presso l’A.C. ANNONE; trovato l’accordo, veniva compilato, ad opera dell’A.C. ANNONE la lista di trasferimento temporaneo, che, debitamente sottoscritta, il 29.08.2002 era depositata presso il Comitato Provinciale di LECCO.
Tanto premesso la società deferita chiedeva di essere prosciolta da ogni addebito, osservando, tra l’altro, che non le sarebbe stato comunque, possibile venire a conoscenza per quale società fosse effettivamente tesserato il CESANA in quanto l’ufficio tesseramenti del CRL comunica solo se un soggetto è tesserato o libero ma non la società di appartenenza e che, qualora fosse stato effettivamente accertato il “doppio tesseramento”, essa società sarebbe stata “truffata” dall’A.C. ANNONE, che avrebbe trasferito un calciatore per la stessa non tesserato, arrecandole un grave danno di immagine e sportivo.
Sentiti, come richiesto, i rappresentanti dell’A.S. VIRTUS MALGRATE si riportavano integralmente alle dette deduzioni.
Si presentava avanti a questa Commissione anche il calciatore PAOLOCESANA, assistito dal sig. GABRIELESESANA, Presidente dell’A.C. ANNONE. Il calciatore sosteneva di aver ininterrottamente militato nell’A.C. ANNONE per nove anni fino all’inizio della stagione sportiva 2001/2002, quindi chiedeva di essere ceduto in prestito all’A.C. VEDUGGIO, in quanto voleva rimanere tesserato per l’A.C. ANNONE. Era andato quindi in prestito all’A.C. VEDUGGIO e, terminata la stagione sportiva, era rientrato alla A.C. ANNONE.
Richiesto dall’A.S. VIRTUS MALGRATE, all’inizio della stagione sportiva 2002/2003, aveva acconsentito al passaggio, sempre in prestito, a quest’ultima società e chiede la relativa lista di trasferimento temporaneo dall’A.C. ANNONE alla A.S. VIRTUSMALGRATE e prendendo parte a gare ufficiali nelle file della società stessa. Il Sig. GABRIELESESANA dichiarava spontaneamente di avere all’inizio della stagione 2001/2002, nella sua qualità di Presidente dell’A.C. ANNONE, sottoscritto in bianco, dovendosi allontanare per lavoro, la lista di trasferimento del calciatore PAOLOCESANA e che gli accordi raggiunti con il VEDUGGIO prevedevano il trasferimento temporaneo. Faceva, quindi, pervenire a questa Commissione un documento privato su carta intestata A.C. ANNONEBRIANZA, senza data, con la quale si dava atto che il calciatore PAOLOCESANAveniva ceduto in prestito con diritto di riscatto per la stagione 2001/2002 alla VEDUGGIOCALCIO; tale scrittura reca il timbro e la sottoscrizione dell’A.C. ANNONE ed una sigla, non decifrabile. Veniva altresì acquisita la lista di trasferimento, a titolo definitivo, del calciatorePAOLOCESANA dall’A.C. ANNONE BRIANZA all’A.C. VEDUGGIO, depositata presso l’ufficio Tesseramenti il 07.09.2001.
Il calciatore CESANAPAOLO, interrogato in merito, sosteneva di non aver controllato, al momento della sottoscrizione, la predetta lista. Tanto premesso in fatto, la Commissione Disciplinare osserva; preliminarmente che ai sensi dell’art. 42 comma 4 del C.G.S., il deferimento avverso la posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa nella specie, come risulta dalla documentazione allegata, l’ultima gara alla quale ha preso parte il calciatore CESANAPAOLO militando, in asserita posizione irregolare nella VIRTUSMALGRATE si è svolta il 03.11.2002, mentre il deferimento porta la data del 21.01.2003 e cioè è stato effettuato ampiamente oltre i termini indicati nella norma appena citata. Il decorso dei termini di quindici giorni, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 42 del C.G.S., comporta unicamente provvedimenti disciplinari a carico della società e del tesserato, provvedimenti disciplinari che questa Commissione ritiene di non dover comminare alla A.S. VIRTUSMALGRATE in quanto nessuna responsabilità a qualsiasi titolo può essere alla stessa attribuita.
Nella vicenda del trasferimento del calciatore CESANAPAOLO, infatti, la società si è comportata correttamente raggiungendo l’accordo con l’ANNONE BRIANZA, che ritenuta titolare del cartellino del calciatore sia perché la circostanza gli era stata confermata dal Presidente dell’ANNONE, oltre che dal calciatore, sia perché quest’ultimo per lunghi anni aveva militato nelle file della società cedente. Non vi sarebbe stato, infine, motivo di richiedere “la posizione” del calciatore all’ufficio Tesseramenti che, peraltro, effettivamente, come sostenuto dalla deferita, di norma, non comunica la società di appartenenza del calciatore, indicando solo se lo stesso è libero o tesserato.
Censurabile appare, invece, il comportamento del calciatore PAOLOCESANA che, quanto meno, anche accettando la versione dello stesso resa, aveva l’onere di accertare al momento della sottoscrizione della lista di trasferimento dell’A.C. ANNONE alla A.C. VEDUGGIO se il trasferimento era a titolo temporaneo o definito e che, comunque, ha preso parte a gare ufficiali in posizione irregolare:
preso atto che lo stesso; nel frattempo, è stato svincolato dall’A.C. VEDUGGIO sanzione equa appare la squalifica a tutto il 15 APRILE2003. Meritevole di indagine e di approfondita valutazione è la condotta dei dirigenti dell’A.C. ANNONEBRIANZA e dell’A.C. VEDUGGIO: non potendosi procedere in questa sede gli atti vanno rimessi al Presidente del C.R.L. perché attivi il competente ufficio indagini.
Tanto premesso la Commissione Disciplinare
PROSCIOGLIE
dagli addebiti contestati la A.S. VIRTUSMALGRATE
SQUALIFICA
Il calciatore CESANAPAOLO a tutto il 15 APRILE2003
RIMETTE
Gli atti al Presidente del C.R.L. per i provvedimenti di competenza.
Si comunichi direttamente alle parti a cura della Segreteria del C.R.L.
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