COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°89 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. AMEDEO PIGNOTTI, PRESIDENTE DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 E DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°89 del 22/05/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. AMEDEO PIGNOTTI, PRESIDENTE DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899 E DELLA S.P. GROTTAMMARE 1899.
Con nota del 10 marzo 2003 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- il primo della violazione di cui agli artt. 3, comma 1, e 4, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reso alla stampa dichiarazioni contenenti giudizi lesivi della reputazione di altre persone operanti nell’ambito federale, mettendo in discussione la regolarità delle gare e l’imparzialità delle procedure per le designazioni degli arbitri;
- la Società P. Grottammare 1899 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 2, comma 4, del citato C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Con nota del 31 marzo 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del C.G.S..
La riunione fissata per la trattazione del giudizio veniva differita da questa Commissione ad altra data, in accoglimento dell’istanza di parte in tal senso e con adesione del rappresentante della Procura Federale.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata la Procura Federale, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, ha chiesto dichiararsi la responsabilità degli ascritti con richiesta di inibizione al sig. Amedeo Pignotti per mesi sei ed ammenda con diffida di € 500,00 per la Società; contestualmente integrava l’accusa, contestando ai deferiti anche la violazione dell’art. 1 del C.G.S.
Il sig. Amedeo Pignotti chiedeva quindi un termine a difesa che la Commissione Disciplinare concedeva.
All’odierna udienza, il rappresentante della Procura Federale ribadiva le sue richieste, mentre il sig. Amedeo Pignotti e la Società, anche a mezzo del loro difensore, chiedevano in via principale l’assoluzione, in subordine l’applicazione del minimo della pena, sottolineando il fatto che le dichiarazioni furono rese “a caldo“ nell’immediato dopo partita ed erano soggettivamente prive di intenzioni offensive.
Di tale condotta lo stesso autore ha manifestato avanti a questa Commissione il proprio pentimento, comprendendo di aver posto in essere un comportamento da non ripetere.
LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- viste le conclusioni del rappresentante della Procura Federale;
- preso atto delle dichiarazioni rese dal presidente Pignotti avanti questa Commissione;
- ritenuti i giudizi ed i rilievi espressi pubblicamente dal Pignotti, mediante dichiarazioni riportate nell’articolo pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino” di mercoledì 18 dicembre 2002, lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale e, in particolare, adombrando dubbi sulla correttezza dello svolgimento dei campionati, mediante allusioni ad eventi estranei al momento agonistico dello svolgimento delle gare e mettendo in discussione l’imparzialità delle procedure per le designazioni arbitrali;
- ritenuta la responsabilità del Pignotti per la violazione contestatagli, alla quale consegue quella diretta della Società Polisportiva Grottammare 1899;
- visti gli artt. 1, 2, 3, 4, 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva,
PQM
n in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina al sig. Amedeo Pignotti la sanzione dell’inibizione temporanea fino al 30 giugno 2003 ed alla S.P. Grottammare la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento).
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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