• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA:
S.S. ALBACINA – A.P. AVIS GRADARA – S.P. AVIS MONTECALVO – POL. AVIS SASSOCORVARO – U.S. BADIA TEDALDA – U.S. CANTIANESE – POL. FOLGORE FALERONE – S.S.D. LABOR – POL. A. MARCHIONNI – A.C. PIANDIMELETO – S.S. REAL CONERO – A.C. RIO SALSO CALCIO – F.C. RIVIERA SAMB – S. S. SAN MARCELLO – SPINETOLESE CALCIO – U.S. TAVOLETO – N.G.S. TELUSIANO CALCIO – POL. VIRIDISSIMA APECCHIO –
per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLE SOCIETA’ DI PRIMA CATEGORIA:
S.S. ALBACINA - A.P. AVIS GRADARA - S.P. AVIS MONTECALVO - POL. AVIS SASSOCORVARO - U.S. BADIA TEDALDA - U.S. CANTIANESE - POL. FOLGORE FALERONE - S.S.D. LABOR - POL. A. MARCHIONNI - A.C. PIANDIMELETO - S.S. REAL CONERO - A.C. RIO SALSO CALCIO - F.C. RIVIERA SAMB - S. S. SAN MARCELLO - SPINETOLESE CALCIO - U.S. TAVOLETO - N.G.S. TELUSIANO CALCIO - POL. VIRIDISSIMA APECCHIO -
per inosservanza dell’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria.
Con nota del 7 marzo 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare le Società indicate in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva avendo le stesse contravvenuto all’obbligo di partecipazione all’attività giovanile obbligatoria per la stagione sportiva in corso.
Con nota del 18 aprile 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni.
La Pol. Avis Sassocorvaro, l’U.S. Cantianese, l’A.C. Piandimeleto, l’U.S. Tavolato, l’A.C. Rio Salso e la S.S. Real Conero facevano ritualmente pervenire a questa Commissione proprie memorie difensive.
All’odierna riunione come sopra fissata sono intervenute le società Avis Montecalvo, l’A.S. Rio Salso Calcio, la S.S. Real Conero, la Pol. Folgore Falerone, la Spinetolese Calcio, la S.S. San Marcello, l’U.S. Tavoleto e la S.S.D. Labor.
La S.P. Avis Montecalvo e l’U.S. Tavoleto hanno chiesto il proscioglimento contestando l’addebito ed asserendo di avere adempiuto l’obbligo svolgendo l’attività nel settore giovanile in collaborazione con la società, di puro settore, Avis Valfoglia, con sede in Ca Gallo di Montecalvo in Foglia.
La Pol. Folgore Falerone ha evidenziato l’obiettiva impossibilità di adempiere all’obbligo di partecipare all’attività giovanile, in quanto i ragazzi locali, in numero peraltro limitato, svolgono l’attività medesima con la vicina società Servigliano Calcio.
La Spinetolese Calcio ha asserito di avere dirottato i propri ragazzi verso altre società a causa della carenza di impianti, di strutture e di dirigenti disponibili.
La S.S. San Marcello ha evidenziato l’obiettiva difficoltà di reclutamento dei ragazzi, tutti già impegnati in altre società limitrofe.
La S.S.D. Labor ha rappresentato di operare in un piccolo paese, con pochi ragazzi, peraltro reclutati anche da altre società limitrofe, in particolare dal Filottrano, parte della cui attività viene svolta nei propri impianti e con partecipazione alle relative spese.
L’A.C. Piandimeleto ha contestato l’addebito asserendo di avere svolto l’attività giovanile nella società A.C. Altofoglia, con sede a Piandimeleto.
L’A.S. Rio Salso ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti asserendo di svolgere l’attività giovanile con la Scuola Calcio Colbordolo.
L’U.S. Cantianese ha asserito di svolgere l’attività del proprio settore giovanile in collaborazione con l’A.S. Cagliese Calcio.
La Pol. Avis Sassocorvaro ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati asserendo che la propria attività giovanile viene gestita dalla S.S. Montefeltro “Punto Juve”, della quale è la maggiore finanziatrice assieme a tutte le Società sportive del Montefeltro.
La S.S. Real Conero ha asserito, stanti le obiettive difficoltà di organizzare un’attività giovanile in proprio, di avere stipulato un accordo in tal senso con la società Varano.
Le società Pol. Viridissima Apecchio e l’U.S. Badia Tedalda, con note inviate al Comitato all’inizio della stagione sportiva in corso, lamentavano le obiettive difficoltà organizzative in merito all’attività giovanile obbligatoria a causa del ristretto numero di ragazzi disponibili, asserendo tuttavia di avere instaurato a tal fine concreti rapporti di collaborazione con alcune Società sportive limitrofe.
LA COMMISSIONE
- letti gli atti del procedimento;
- visto il C.U. n. 1 del 12.7.2002 del Comitato Regionale Marche e l’art. 1 del C.G.S.;
- ritenuta sussistente la violazione ascritta alle Società deferite F.C. Riviera Samb, S.P. Avis Gradara, Pol. A. Marchionni, N.G.S. Telusiano Calcio, S.S.Albacina;
- ritenuta la fondatezza delle argomentazioni addotte dalle società Pol. Folgore Falerone, Spinetolese Calcio e S.S. San Marcello in merito alle asserite difficoltà obiettive relative all’organizzazione dell’attività giovanile obbligatoria, la cui responsabilità pertanto deve essere attenuata;
- ritenuto che le società S.S. Avis Montecalvo, A.S. Rio Salso, U.S. Tavoleto, S.S.D. Labor, A.C. Piandimeleto, U.S. Cantianese, Pol. Avis Sassocorvaro, U.S. Badia Tedalda, Pol. Viridissima Apecchio e S.S. Real Conero hanno parzialmente assolto all’obbligo imposto, attraverso forme collaborative con Società sportive limitrofe.
PQM
in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina alle società:
- F.C. Riviera Samb, S.P. Avis Gradara, Pol. A. Marchionni, N.G.S. Telusiano Calcio, S.S. Albacina, la sanzione dell’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna;
- Pol. Folgore Falerone, Spinetolese Calcio e S.S. San Marcello la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuna;
- S.S. Avis Montecalvo, A.S. Rio Salso, U.S. Tavoleto S.S.D. Labor, A.C. Piandimeleto, U.S. Cantianese, Pol. Avis Sassocorvaro, U.S. Badia Tedalda, Pol. Viridisima Apecchio e S.S. Real Conero la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento/00) ciascuna.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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S.S. ALBACINA – A.P. AVIS GRADARA – S.P. AVIS MONTECALVO – POL. AVIS SASSOCORVARO – U.S. BADIA TEDALDA – U.S. CANTIANESE – POL. FOLGORE FALERONE – S.S.D. LABOR – POL. A. MARCHIONNI – A.C. PIANDIMELETO – S.S. REAL CONERO – A.C. RIO SALSO CALCIO – F.C. RIVIERA SAMB – S. S. SAN MARCELLO – SPINETOLESE CALCIO – U.S. TAVOLETO – N.G.S. TELUSIANO CALCIO – POL. VIRIDISSIMA APECCHIO –
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