COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLA S.P.“ALESI RENZO” CASTIGNANO, DEL SIG. ALESI GUIDO E DE ANGELIS PIERO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E TESSERATO DELLA MEDESIMA SOCIETA’, per inosservanza dell’obbligo di tesseramento allenatore.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°95 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figcmarche.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DELLA S.P.“ALESI RENZO” CASTIGNANO, DEL SIG. ALESI GUIDO E DE ANGELIS PIERO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E TESSERATO DELLA MEDESIMA SOCIETA’, per inosservanza dell’obbligo di tesseramento allenatore. Con nota del 30 aprile 2003 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito avanti questa Commissione Disciplinare la Società ed i tesserati indicati in epigrafe contestando loro la violazione di cui all’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver contravvenuto all’ obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, nonché la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. ed alla Società per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S.. Con nota del 16 maggio 2003 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del citato C.G.S., preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del C.R.M., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge, potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie, presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni La Società deferita compariva all’odierna riunione come sopra fissata ed esponeva le proprie difese, precisando che i fatti contestati sono dovuti alla particolare attività lavorativa svolta dal De Angelis che gli ha impedito per motivi oggettivi di fare il pre-esame per il corso allenatori. LA COMMISSIONE - letti gli atti del procedimento; - visto l’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; - ritenuta sussistente la violazione ascritta ai deferiti, PQM in accoglimento del deferimento in epigrafe, infligge alla S.P. “Alesi Renzo” Castignano la sanzione dell’ammenda di € 1000,00 (mille/00), ai sigg. Alesi Guido e De Angelis Piero l’inibizione temporanea per mesi tre ciascuno. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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