Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società FERRIERA CONDOVE e dei signori Caria Paola dirigente Società, Giuliano Antonio Presidente Società, Labbiento Alessio tesserato Società’, Anselmetto Renato allenatore Società’, Denti Deanna dirigente accompagnatore Società, Corso Sergio massaggiatore Società, Croce Claudio calciatore Società, Di Matteo Marco calciatore Società, Celli Michele calciatore Società, Testa Maurizio calciatore Società, Bruzzese Davide calciatore Società, Colucci Pietro calciatore Società, Jacovino Massimo calciatore Società, Marvulli Francesco calciatore Società, Lopreiato Giuseppe calciatore Società, Mancuso Igor calciatore Società, Ippolito Stefano calciatore Società, Sergi Antonio calciatore Società, Pinto Giuseppe calciatore Società per rispondere:

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 2 del 11 Luglio 2002 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della Società FERRIERA CONDOVE e dei signori Caria Paola dirigente Società, Giuliano Antonio Presidente Società, Labbiento Alessio tesserato Società’, Anselmetto Renato allenatore Società’, Denti Deanna dirigente accompagnatore Società, Corso Sergio massaggiatore Società, Croce Claudio calciatore Società, Di Matteo Marco calciatore Società, Celli Michele calciatore Società, Testa Maurizio calciatore Società, Bruzzese Davide calciatore Società, Colucci Pietro calciatore Società, Jacovino Massimo calciatore Società, Marvulli Francesco calciatore Società, Lopreiato Giuseppe calciatore Società, Mancuso Igor calciatore Società, Ippolito Stefano calciatore Società, Sergi Antonio calciatore Società, Pinto Giuseppe calciatore Società per rispondere: CARIA Paola, dirigente della Società FERRIERA CONDOVE, nonche’ moglie del Presidente della medesima Società - per violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S. per aver sottoscritto una falsa dichiarazione indirizzata alla Commissione Disciplinare con la quale si individuava quale responsabile di uno degli atti di violenza in danno dell’arbitro della gara FERRIERA CONDOVE – OLYMPIC COLLEGNO il calciatore Giuseppe PINTO risultato invece estraneo al fatto. Comportamento aggravato dall’intento doloso di eludere e fuorviare le decisioni del competente Organo di Giustizia Sportiva, facendo sanzionare ingiustamente un proprio incolpevole tesserato, evitando ogni sanzione ai veri responsabili; GIULIANO Antonio, Presidente della Società FERRIERA CONDOVE, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., - per avere concordato con la CARIA il testo della falsa comunicazione inviata con la sua autorizzazione alla Commissione Disciplinare, condividendo con la predetta CARIA il doloso disegno di fuorviare il corso della Giustizia Sportiva, attribuendo ad un proprio tesserato gravi responsabilità riconducibili ad altro calciatore; LABBIENTO Alessio, tesserato della Società FERRIERA CONDOVE: - per aver colpito al 41’ del 2° tempo “molto violentemente al viso nella parte sinistra (zona orecchio tempia occhio)” con una pallonata l’arbitro della gara di cui si discute, che per il danno ricevuto era costretto a sospendere l’incontro e quindi a recarsi presso il Pronto Soccorso della ASL. N. 5 per le cure e gli accertamenti del caso; comportamento aggravato dal ruolo di capitano della squadra al momento del fatto; - per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver consentito che due diversi cotesserati (MARMO Vito e PINTO Giuseppe) subissero ingiuste sanzioni disciplinari (il primo dal 13/12/2001 al 31/1/2002 ed al secondo dal 7/2/2002 al momento in cui verrà revocata la squalifica) per fatto da lui stesso commesso. Comportamento aggravato dall’intento doloso di fuorviare il corso della Giustizia Sportiva arrecando a se’ vantaggio ed ingiusto grave nocumento ad altri tesserati. ANSELMETTO Renato, allenatore della Società FERRIERA CONDOVE: - per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver consentito il comportamento di atti gravemente illeciti in danno di due propri tesserati per essendo consapevole del reale svolgimento dei fatti (cfr deposizione del LABBIENTO) e della responsabilità del LABBIENTO e per violazione dell’art. 16, comma 1, lett. C) e D) del Regolamento del Settore Tecnico; DENTI Deanna, dirigente accompagnatore ufficiale della Società FERRIERA CONDOVE; CORSO Sergio, massaggiatore della Società FERRIERA CONDOVE; CROCE Claudio, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; DI MATTEO Marco, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; CELLI Michele, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; TESTA Maurizio, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; BRUZZESE Davide, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; COLUCCI Pietro, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; JACOVINO Massimo, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; MARVULLI Francesco, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; LOPREIATO Giuseppe, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; MANCUSO Igor, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; IPPOLITO Stefano, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; SERGI Antonio, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE; - per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver consentito il comportamento di atti gravemente illeciti in danno di due cotesserati pur essendo stati informati dall’autore dell’atto di violenza del reale svolgimento dei fatti (cfr deposizione LABBIENTO); PINTO Giuseppe, calciatore della Società FERRIERA CONDOVE per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per non aver denunciato agli Organi di Giustizia Sportiva il comportamento di atti – anche e soprattutto in suo danno - volti a fuorviare il corso della Giustizia Sportiva; la Società FERRIERA CONDOVE: - per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio Presidente; - per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati sub 1) 3) 4) 5) e 6); - per responsabilità oggettiva nei comportamenti dei propri tesserati successivamente alla sospensione della gara e di cui al supplemento di referto dell’osservatore della gara stessa, acquisito agli atti. All’udienza del 28/6/2002 avanti la Commissione Disciplinare composta dall’Avv. Tommaso Servetto (presidente) Avv. Loris Villani e Avv. Alfredo Repetti sono comparsi i signori CARIA Paola, GIULIANO Antonio, in proprio e nella qualità di presidente della Società FERRIERA CONDOVE, LABBIENTO Alessio, ANSELMETTO Renato, DENTI Deanna, CORSO Sergio, MANCUSO Igor, SERGI Antonio e PINTO Giuseppe tutti assistiti dal Dott. Filippo Gliozzi. La Procura Federale rappresentata dall’Avv. Maurizio Goria. Non sono comparsi, i signori CROCE Claudio, DI MATTEO Domenico, CELLI Michele, TESTA Maurizio, BRUZZESE Davide, COLUCCI Pietro, JACOVINO Massimo, MARVULLI Francesco, LOPREIATO Giuseppe, IPPOLITO Stefano. Il Procuratore Federale previa relazione sui fatti concludeva con la richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: CARIA Paola inibizione per un anno e mezzo; GIULIANO Antonio inibizione di un anno; LABBIENTO Alessio squalifica per anni tre con aggiunta di ulteriori sei mesi per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.; PINTO Giuseppe squalifica di mesi tre; per la Società ammenda di Euro 500,00; ammonizione con diffida per tutti gli altri deferiti. Il procedimento e’ finalizzato ad accertare la supposta contrarieta’ ai principi di correttezza e lealta’ sportiva della condotta tenuta dalla Società FERRIERA CONDOVE dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, a seguito di decisioni disciplinari adottate dai medesimi organi nei confronti di un calciatore della suindicata Società. Giova premettere che tale condotta, ha trovato la sua origine negli episodi verificatisi nel corso della gara FERRIERA CONDOVE – OLYMPIC COLLEGNO del 9/12/2001 ed in particolare in due distinti atti di violenza commessi nei confronti dell’arbitro della gara che nell’occasione non riuscì ad individuare il responsabile o i responsabili degli atti stessi. La Società FERRIERA CONDOVE, a causa di tale mancata identificazione, venne sollecitata dal Giudice Sportivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta a comunicare “i nominativi o il nominativo del giocatore che aveva colpito l’arbitro”: La Società comunico’ inizialmente il nominativo del PINTO Giuseppe quale responsabile dell’atto di violenza ma, dopo la sentenza del Giudice Sportivo con cui tale calciatore veniva squalificato sino al 31/12/2004, comunico’ alla Commissione Disciplinare del corrispondente Comitato il nominativo di un diverso calciatore, il LABBIENTO Alessio, quale responsabile dell’atto di violenza. La Commissione Disciplinare, nel respingere il reclamo proposto dalla Società FERRIERA CONDOVE, confermo’ la squalifica del PINTO e valuto’ “oltremodo scorretto trasmettere il nominativo di un giocatore per poi sostituirlo, valutata l’entita’ della sanzione”. Al di la’ di questa sommaria ricostruzione della vicenda, si ritiene comunque utile riportare una piu’ dettagliata cronistoria dei fatti ad essa connessi. In relazione alla gara FERRIERA CONDOVE – OLYMPIC COLLEGNO del 9/12/2001, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone E, del C.R. Piemonte Valle d’Aosta, l’arbitro della gara, Matteo Piero, scrisse a referto di essere stato colpito con un calcio al polpaccio sinistro al 30° del secondo tempo e con una pallonata al viso al 41° del secondo tempo, senza riuscire ad identificare l’autore o gli autori dei suddetti atti di violenza. Per effetto della pallonata al viso, l’arbitro si trovo’ costretto a sospendere la gara e a recarsi nel piu’ vicino pronto soccorso per farsi visitare e curare. A seguito di cio’, il Giudice Sportivo, con delibera del 13/12/2001, sospendeva in via cautelativa, sino al 31/12/2001, il capitano della Società FERRIERA CONDOVE, MARMO Vito, e richiedeva contestualmente alla Società di comunicare i nominativi o il nominativo del responsabile dei fatti di violenza suindicati. Non ottemperando la Società a quanto richiesto, il Giudice Sportivo, con delibera del 17/1/2002, squalificava MARMO Vito sino al 31/12/2004, ex art. 2 punto 2 C.G.S.. La Società FERRIERA CONDOVE, nel proporre reclamo contro la squalifica di MARMO, comunicava contestualmente alla Commissione Disciplinare il nominativo del calciatore ritenuto responsabile dell’episodio commesso ai danni dell’arbitro, individuandolo nella persona di PINTO Giuseppe. La Commissione Disciplinare, con delibera del 31/1/2002, revocava pertanto la sospensione cautelativa precedentemente disposta nei confronti del MARMO e trasmetteva gli atti al Giudice Sportivo che, con delibera del 7/2/2002, squalificava il PINTO Giuseppe sino al 31/12/2004. La Società FERRIERA CONDOVE, in data 16/2/02, proponeva nuovo reclamo avverso la squalifica del PINTO e comunicava alla Commissione Disciplinare che il calciatore responsabile dell’episodio commesso ai danni dell’arbitro doveva ritenersi il LABBIENTO Alessio, e non il PINTO Giuseppe. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale n. 32 del 28/2/2002, respingeva il reclamo e trasmetteva gli atti e le relative delibere alla Procura Federale che sollecitava l’intervento dell’Ufficio Indagini per gli accertamenti di competenza. Dagli accertamenti compiuti in sede d’attività istruttoria e nel procedimento avanti questa Commissione Disciplinare e’ emerso, in modo palese e inconfutabile, che la Società FERRIERA CONDOVE ha sicuramente agito scorrettamente nel caso di specie, inducendo tra l’altro volutamente in errore gli Organi della Giustizia Sportiva chiamati a decidere in merito. Non e’ condivisibile la tesi difensiva proposta dagli incolpati, nonostante l’apprezzabile sforzo del valente difensore, secondo cui il nome del PINTO sarebbe stato indicato perché pensavano che fosse richiesto il nome del giocatore “esagitato” che più aveva dato corso alle proteste nel periodo della gara contestata e non aver dato peso alla pallonata. Infatti la delibera del Giudice Sportivo sul comunica ufficiale già richiamato era chiarissima nel richiedere il nome o i nomi dei giocatori che avevano colpito l’arbitro ivi compresa la pallonata che era poi la causa decisiva della sospensione dell’incontro. Certamente i dirigenti non potevano prescindere da tale ultimo gesto ed il nominativo del PINTO altro non e’ stato che un nominativo di comodo atteso che lo stesso PINTO ha lealmente dichiarato in udienza che, in quel periodo, a causa dei suoi impegni che non gli consentivano di allenarsi con regolarita’, era poco utilizzato dalla Società. E’ allora piu’ logico pensare che la Società vistosi nella possibilità di scegliersi il colpevole da squalificare abbia tentato di salvare il più utilizzato e vice capitano LABBIENTO. Vista l’entità della squalifica e le probabili proteste del PINTO, che inizialmente aveva probabilmente dato il suo consenso, il Presidente ha rettificato il nome del colpevole individuandolo nel LABBIENTO che ha successivamente confessato di essere l’autore del gesto sia pure indicandolo come involontario. E’ certo che nella vicenda oggetto del presente giudizio sono stati obliati tutti i principi di lealta’ e correttezza sportiva che devono risiedere nell’animo di ogni vero sportivo. Si e’ cercato di ingannare tutti pensando di “farla franca” in barba alle regole ed ai principi; certamente una brutta pagina nella storia della Società incolpata e dello sport dilettantistico che anziche’ insegnare la correttezza, l’onesta’ e la lealta’ insegna ad essere furbi. Tutti, dirigenti, allenatore e giocatore sapevano ma tutti hanno taciuto in nome di quel principio, che sportivo non e’, che i furbi vincono. Alla luce di ciò deve essere affermata la responsabilità di tutti i deferiti sia pure graduandone la sanzione al grado di responsabilità. CARIA Paola e’ colei che ha inviato la lettera per conto del Presidente indicando il PINTO quale responsabile senza più attivarsi neanche dopo le proteste di quest’ultimo. Il signor GIULIANO Antonio e’ colui che ha dato il benestare all’invio della dichiarazione ma ha almeno il merito di avere inviato la rettifica sia pure dopo le lagnanze del PINTO. ANSELMETTO Renato era l’allenatore e non poteva certo ignorare quello che e’ successo in campo e quello che e’ successo dopo cosi’ come i Dirigenti presenti e tutti i calciatori, pero’ la sua responsabilita’ è maggiore di questi ultimi che sono soggetti al volere della Società anche se di fronte ad un atto di slealtà sportiva dovrebbero legittimamente denunciarlo. Il LABBIENTO e’ l’autore del gesto che ha dato causa all’intera vicenda ed ha dimostrato di saper essere scorretto oltreché in campo anche fuori lasciando squalificare un ignaro compagno di squadra per un fatto da lui commesso la cui gravità è già stata oggetto di valutazione passata in giudicato. PINTO Giuseppe e’ colui che ha prestato il consenso ad essere indicato quale colpevole salvo poi ricredersi vista l’entita’ della sanzione. Tutto cio’ premesso la Commissione Disciplinare prende la seguente DELIBERA inibizione a tutto il 30/6/2003 alla signora CARIA Paola; inibizione a tutto il 28/2/2003 al signor GIULIANO Antonio; inibizione a tutto il 30/9/2002 al signor ANSELMETTO Renato; squalifica a tutto il 30/6/2005 al signor LABBIENTO Alessio; squalifica a tutto il 30/9/2002 al signor PINTO Giuseppe, revocando la precedente delibera del Giudice Sportivo; ammenda alla Società FERRIERA CONDOVE pari a Euro 300,00; ammonizione con diffida ai signor DENTI Deanna e CORSO Sergio; ammonizione ai signori: CROCE Claudio, DI MATTEO Marco, CELLI Michele, TESTA Maurizio, BRUZZESE Davide, COLUCCI Pietro, JACOVINO Massimo, MARVULLI Francesco, LOPREIATO Giuseppe, MANCUSO Igor, IPPOLITO Stefano, SERGI Antonio.
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