Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori VARETTO Giovanni, LUCA’ Carmelo nonché della Società GLEISCAR TROFARELLO

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori VARETTO Giovanni, LUCA’ Carmelo nonché della Società GLEISCAR TROFARELLO I signori Varetto e Lucà e la Società GLEISCAR TROFARELLO venivano deferiti a questa Commissione da parte della Procura Federale per rispondere del seguente capo di incolpazione: ·  il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere consentito al dirigente signor Carmelo Lucà di chiedere e riscuotere £ 500.000 (cinquecentomila) dai genitori dei calciatori Gatti Federico e Ferrero Andrea per consentire il loro svincolo; ·  il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento agli artt. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 92, 94, 95, 96, 98 e 106 e seguenti in tema di svincolo di calciatori dilettanti, delle N.O.I.F.; ·  la società A.S.D. GLEISCAR TROFARELLO della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva e diretta nelle violazioni sopra contestate ai propri tesserati. All’udienza dell’08.11.02 avanti la Commissione Disciplinare composta da: Avvocato Tommaso Servetto (presidente) Avvocato Luca Giabardo e Avvocato Paolo Bianco (componenti) erano presenti i signori Varetto e Lucà nonché il Procuratore Federale nella persona dell’Avvocato Maurizio Goria il quale concludeva con la richiesta di sanzione di mesi 6 di inibizione per il signor Lucà ed il signor Varetto ed Euro 300,00 per la Società GLEISCAR TROFARELLO. La vicenda relativa al procedimento nasce dalla segnalazione dei genitori, dei minori Gatti e Ferrero i quali hanno evidenziato di aver dovuto pagare la somma di Lire 500.000 al signor Lucà al fine di ottenere lo svincolo dei loro figli dalla Società. All’udienza il signor Lucà ed il Presidente Varetto svolgevano le loro difese evidenziando: il primo che questa è prassi costante da parte di tutte le Società ed il secondo di avere delegato questa attività affinché venissero recuperate dalla Società le spese di equipaggiamento dei loro giocatori. Le argomentazioni difensive non sono meritevoli di pregio poiché non è assolutamente provato il costo dell’equipaggiamento fornito ai giocatori e comunque se la Società intende recuperare le spese dell’equipaggiamento sportivo fornito ai giocatori è bene che questi ultimi siano informati prima della sottoscrizione del tesseramento e non al momento della richiesta dello svincolo che porta a ritenere un atteggiamento quasi estorsivo. Alla luce delle indagini effettuate appare pienamente provata la responsabilità degli incolpati per i fatti a loro addebitati e stante la obbiettiva gravità del fatto pare doveroso l’applicazione di una sanzione che di ciò tenga conto anche in considerazione che la somma di £ 1.000.000 è già stata incassata dalla società in maniera sicuramente irregolare. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di applicare al signor Varetto Giovanni ed al signor Lucà Carmelo la sanzione della inibizione a tutto il 15.02.2003 ed alla Società GLEISCAR TROFARELLO l’ammenda pari a Euro 1.000,00.
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