Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GIBELLI Gianfranco e BATTAGLIA Gianluca nonché della Società CANELLI
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 14 Novembre 2002– pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor GIBELLI Gianfranco e BATTAGLIA Gianluca nonché della Società CANELLI
I signori Gibelli e Battaglia e la Società CANELLI venivano deferiti a questa Commissione da parte della Procura Federale per rispondere del seguente capo di incolpazione:
· il Battaglia, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere posto in essere – il concorso con non tesserati – condotte non conformi ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza nei confronti della Società CANELLI, mediante l’artificio di un tesseramento formalmente irregolare, evidenziato e denunciato al solo fine di ottenere lo svincolo d’ufficio quando non più interessato a proseguire l’attività con la citata Società;
· il Gibelli, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, ed art. 5, comma 1, del C.G.S. per omessa vigilanza sulla corretta compilazione dei moduli di tesseramento;
· la Società CANELLI della violazione di cui all’art. 2, comma 3, del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.
All’udienza dell’08.11.2002 avanti la Commissione Disciplinare composta da Avvocato Tommaso Servetto (presidente) Avvocato Luca Giabardo e Avvocato Paolo Bianco (componenti) erano presenti i signori Gibelli e Battaglia nonché il Procuratore Federale nella persona dell’Avvocato Maurizio Goria il quale concludeva con la richiesta di sanzione di mesi 1 di squalifica per Gianluca Battaglia, mesi 2 di inibizione per il signor Gibelli Gianfranco ed Euro 50,00 per la Società CANELLI.
La vicenda relativa al procedimento nasce dall’esposto della signora Romeo Maria Stella, madre del minore Battaglia Gianluca, la quale disconosceva la propria firma sul cartellino del figlio.
Agli atti del procedimento emerge che la richiesta di tesseramento del giocatore Battaglia Gianluca è sottoscritto dal di lui padre signor Battaglia Rosario e formalmente dalla madre che però disconosce la sottoscrizione.
Dagli atti di indagine non emerge la prova che il Battaglia Gianluca abbia volontariamente effettuato un tesseramento formalmente irregolare al solo fine di ottenere lo svincolo d’ufficio poiché non si è risaliti al responsabile della firma della signora Romeo Maria Stella da questa disconosciuta.
Alla luce di quanto sopra il signor Battaglia Gianluca deve essere prosciolto da ogni incolpazione.
Diverso il discorso invece per il Gibelli Gianfranco il quale ha certamente la responsabilità per la omessa vigilanza sulla corretta compilazione dei moduli di tesseramento, a nulla rilevando il fatto che egli abbia delegato a terze persone lo svolgimento delle incombenze meramente burocratiche. Così come deve essere ritenuta responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, la Società CANELLI.
La modestia delle violazioni consente comunque di contenere le sanzioni nei minimi edittali e perciò viene comminata al Gibelli la sanzione della ammonizioni con diffida ed alla Società CANELLI l’ammenda pari a Euro 50,00.
Alla luce delle considerazioni suesposte la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di assolvere Battaglia Gianluca per non aver commesso il fatto ed applica al signor Gibelli Gianfranco la sanzione dell’ammonizione con diffida ed alla Società CANELLI l’ammenda pari a Euro 50,00.
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