Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di Pioli Mauro calciatore della Società HG TORINO, Fulciniti Toni dirigente della Società HG TORINO, Cornelj Mauro allenatore della Società HG TORINO e della Società HG TORINO

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 del 10 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti di Pioli Mauro calciatore della Società HG TORINO, Fulciniti Toni dirigente della Società HG TORINO, Cornelj Mauro allenatore della Società HG TORINO e della Società HG TORINO La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: - PIOLI Mauro, FULCINITI Toni e CORNELJ Mauro, della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. poiché la Società HG TORINO schierava per l’incontro C.G.F. RICAMBI AUTO – HG TORINO del 21/9/02 (Campionato calcio a Cinque, Serie C1, stagione sportiva 2002/2003) il calciatore Mauro PIOLI, senza che lo stesso avesse scontato la giornata di squalifica inflittagli a conclusione della stagione sportiva precedente, dal Giudice Sportivo (come da C.U. n. 48 del 30/5/02, correttivo del precedente C.U. n. 47); - la Società HG TORINO della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4 – seconda parte - del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. Il giorno 4/4/2003 alle ore 15,05 avanti la Commissione Disciplinare composta dall’Avvocato Tommaso Servetto (Presidente), Avvocato Paolo Pavarini,, Avvocato Ezio Scaramozzino, Avvocato Flavio Campagna e Avvocato Luca Giabardo (Componenti) alla presenza del Procuratore Federale, Prof. Emilio Papa, nessuno è presente per gli incolpati. Il Procuratore Federale al termine della sua relazione richiedeva non luogo a provvedere per Pioli Fulciniti e la Società H.G. TORINO nonché il proscioglimento dell’allenatore Cornelj Mauro. La vicenda in oggetto è già stata deliberata da questa Commissione in relazione alla gara C.G.F. RICAMBI AUTO – H.G. TORINO del 21/09/2002 in relazione alla irregolare posizione del giocatore Poli Mauro. Per quanto riguarda la posizione dell’allenatore Cornelj Mauro questo, per giurisprudenza costante di questa Commissione, dev’essere assolto poiché in caso di irregolare posizione di un giocatore dev’essere sanzionato il Dirigente Responsabile e non l’allenatore che è unicamente responsabile dell’aspetto tecnico della squadra e non della compilazione della distinta di gara. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA Non luogo a provvedere per Pioli Mauro Fulciniti Toni e la Società H.G. TORINO e assolvere il signor Cornelj Mauro per non aver commesso il fatto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it