Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti Saracino Carmelo calciatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO, Simaldore Francesco Allenatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO, Verrengia Leopoldo Dirigente Accompagnatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO e la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti Saracino Carmelo calciatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO, Simaldore Francesco Allenatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO, Verrengia Leopoldo Dirigente Accompagnatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO e la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO
La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere:
· SARACINO Carmelo, SIMALDORE Francesco, VERRENGIA Leopoldo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. poiché la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO schierava per l’incontro AMATORI CALCIO GRANOZZESE – DOPOLAVORO FERROVIARIO del 29/9/2002 (Campionato di Terza categoria – stagione sportiva 2002/2003) il calciatore Carmelo SARACINO, senza che lo stesso avesse scontato le due giornate di squalifica inflittagli, a conclusione della precedente stagione, dal Giudice Sportivo (come da C.U. n. 40 del 16/5/2002)
· la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4 – seconda parte – del C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.
In data 11/4/2003 alle ore 15, avanti la Commissione Disciplinare composta dall’avvocato Tommaso Servetto (Presidente), avvocato Paolo Pavarini (Vicepresidente) avvocato Alfredo Repetti, avvocato Flavio Campagna, avvocato Luca Giabardo e avvocato Paolo Bianco, (Componenti), è presente l’avvocato Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno è presente degli incolpati.
La Procura Federale al termine della sua relazione chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il giocatore SARACINO, una giornata di squalifica,
- per l’allenatore SIMALDORE ed il dirigente VERRENGIA, tre mesi di inibizione;
- per la Società DOPOLAVORO FERROVIARIO, 150,00 euro di ammenda.
La Commissione Disciplinare rileva che l’allenatore della Società è responsabile della conduzione tecnica della squadra e non degli incombenti amministrativi pertanto ritiene di prosciogliere il signor SIMALDORE Francesco dalla incolpazione ascrittagli.
Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di infliggere la sanzione della inibizione a tutto il 15 Luglio 2003 al Signor VERRENGIA Leopoldo dirigente accompagnatore della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO;
di infliggere la sanzione della squalifica di una giornata di gara al signor SARACINO Carmelo;
di applicare l’ammenda di 150,00 Euro alla Società DOPOLAVORO FERROVIARIO;
di assolvere il signor SIMALDORE Francesco per non aver commesso il fatto.
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