Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti Borgna Paolo tesserato della Società VEZZA, Sapetti Guido allenatore della Società VEZZA, La Corte Domenico dirigente accompagnatore della Societa’ VEZZA e la Societa’ VEZZA

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 17 Aprile 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti Borgna Paolo tesserato della Società VEZZA, Sapetti Guido allenatore della Società VEZZA, La Corte Domenico dirigente accompagnatore della Societa’ VEZZA e la Societa’ VEZZA La Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: ·  BORGNA Paolo, SAPETTI Guido e LA CORTE Domenico della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. poiché la Società VEZZA schierava per i tre incontri (CAMERANESE – VEZZA 2-0, VEZZA – GARESSIO 3-2, CANALE 2000 CALCIO – VEZZA 2-2) nel corso della stagione sportiva 2002/2003 il calciatore Paolo BORGNA senza che lo stesso avesse scontato la giornata di squalifica inflittagli, a conclusione della stagione precedente dal Giudice Sportivo (come da C.U. n. 50 del 13/6/2002); ·  la Società VEZZA della violazione di cui all’art. 2, commi 3 e 4 – seconda parte – del C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati. In data 11/4/2003 alle ore 15,15, avanti la Commissione Disciplinare composta dall’avvocato Tommaso Servetto (Presidente), avvocato Paolo Pavarini (Vicepresidente) avvocato Alfredo Repetti, avvocato Flavio Campagna, avvocato Luca Giabardo e avvocato Paolo Bianco, (Componenti), è presente l’avvocato Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è presente degli incolpati. La Procura Federale al termine della sua relazione chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il giocatore BORGNA, tre giornate di squalifica, - per l’allenatore SAPETTI ed il dirigente LA CORTE, cinque mesi di inibizione; - per la società VEZZA, 150,00 Euro di ammenda. La Commissione Disciplinare rileva che l’allenatore della Società è responsabile della conduzione tecnica della squadra e non degli incombenti amministrativi pertanto ritiene di prosciogliere il signor SAPETTI Guido dalla incolpazione ascrittagli. Alla luce di quanto sopra la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere la sanzione della inibizione a tutto il 30 Agosto 2003 al signor LA CORTE Domenico dirigente accompagnatore della Società VEZZA; di infliggere la sanzione della squalifica di due giornate di gara al signor BORGNA Paolo; di applicare l’ammenda di 150,00 Euro alla Società VEZZA; di assolve il signor SAPETTI Guido per non aver commesso il fatto.
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