Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. TALAMO Salvatore per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 22 Maggio 2003 – pubbl. su www.figc-crto.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. TALAMO Salvatore per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. La Procura Federale ha deferito a codesta Commissione Disciplinare il Sig. Talamo Salvatore, per rispondere della violazione di cui all’art.1 comma 1 C.G.S., anche in relazione alla regola n. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio, perché: “il sig. Talamo, componente del Comitato Provinciale di Cuneo, si è recato nello spogliatoio della terna arbitrale della gara SAVIGLIANESE - PRO DRONERO del 29.9.2002, senza averne titolo, al fine di riferire all’arbitro che uno dei suoi assistenti avrebbe tenuto un comportamento antiregolamentare nei confronti della Società SAVIGLIANESE durante una sua direzione come arbitro in una partita del settore giovanile, e lo stesso avrebbe esternato la propria volontà di collaborare come assistente nella gara di Promozione SAVIGLIANESE – PRO DRONERO contro e a danno della SAVIGLIANESE stessa”. All’udienza del 2.5.2003 ore 15,00, a seguito di rituale citazione avanti la Commissione Disciplinare composta dal Presidente Avv. Tommaso Servetto e dai componenti Avv. Alfredo Repetti, Avv. Paolo Pavarini e Avv. Luca Giabardo, il sig. Talamo non compariva ma faceva pervenire comunicazione difensiva della quale veniva data lettura, adducendo un impedimento di lavoro. La Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Goria concludeva richiedendo per il sig. Talamo Salvatore la sanzione di mesi uno di inibizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta LND denunciava alla Procura Federale il comportamento tenuto dal sig. Talamo Salvatore, componente del Comitato Provinciale di Cuneo, il quale prima dell’inizio dell’incontro SAVIGLIANESE - PRO DRONERO del 29.9.2002 (Campionato di Promozione Girone C) avrebbe informato il direttore di gara del fatto che un proprio assistente, arbitro in un precedente incontro del settore giovanile, aveva in tale occasione tenuto un comportamento pregiudizievole nei confronti della Società SAVIGLIANESE, esternando inoltre la propria intenzione di danneggiare la SAVIGLIANESE nella gara che stava per svolgersi. Trasmessa la pratica all’attenzione della Procura Federale, venivano assunte dettagliate informazioni da parte dell’Ufficio Indagini, mediante audizione delle persone coinvolte e/o informate sui fatti ed acquisizione della attinente documentazione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene acclarato il fatto che il sig. Talamo avesse evidenziato al direttore della gara SAVIGLIANESE - PRO DRONERO, prima dell’inizio dell’incontro, una serie di circostanze così come allo stesso riportate, che tra l’altro sono risultate corrispondere a verità. Altrettanto incontestabile è il fatto che la gara in questione si era poi svolta regolarmente, tanto da indurre il deferito a complimentarsi con la terna arbitrale, al termine dell’incontro, per come si era svolta la direzione del medesimo. Vero è pero che il comportamento tenuto del sig. Talamo, anche se determinato da buone intenzioni, non è stato consono ai compiti ed ai poteri dello stesso, quale componente del Comitato Provinciale, e deve essere sanzionato di conseguenza. Alla luce delle suesposte argomentazioni questa Commissione Disciplinare COMMINA al sig. TALAMO Salvatore la sanzione della ammonizione con diffida.
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