COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE SUCCU FRANCESCO E DELLE SOCIETÀ C.S. OLZAESE E POL. SAN GIOVANNI TAIN.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°14 del 24 ottobre 2002 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DEL CALCIATORE SUCCU FRANCESCO E DELLE SOCIETÀ C.S. OLZAESE E POL. SAN GIOVANNI TAIN.
La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
1) Succu Francesco, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 4 della N.O.I.F., per avere posto in essere comportamenti antiregolamentari. Il predetto calciatore, nato il 7.07.1967, sarebbe stato infatti tesserato per la Soc. Olzaese come Succu Franco, con data di nascita artefatta (17.07.1967), oltre che con il nome Franco, inesistente come tale presso il Comune di Orani;
2) la Soc. C.S. Olzaese della violazione di cui all'art.2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione ascritta a Succu Francesco, per averlo tesserato sotto il nome di Succu Franco, come tale inesistente presso il Comune di Orani;
3) la Soc. Pol. San Giovanni Tain di Nuoro della violazione di cui all'art.2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità oggettiva per avere tesserato e fatto partecipare a gare di Campionato nella stagione sportiva 2001/2002, il calciatore Succu Francesco, nonostante lo stesso risultasse essere già tesserato per la Soc. C.S. Olzaese, per la stagione sportiva 2001/2002, con la cui squadra ha anche partecipato a gare di Campionato.
Nella riunione fissata per il 21 ottobre 2002 davanti a questa Commissione Disciplinare è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha affermato la piena responsabilità dei deferiti, per quanto loro addebitato. Ha in particolare posto in rilievo che il Succu Francesco, nato ad Orani il 7.07.1967, partecipò, sotto false generalità, e con il nome Succu Franco, al Campionato di terza categoria 2000/2001 ed a quello successivo 2001/2002, sino al 28.10.2001 nelle file della Soc. Olzaese. Lo stesso Succu Francesco fu successivamente tesserato, sotto tale nome, per la Pol. San Giovanni Tain di Nuoro, dal 17.11.2001 e con essa partecipò al Campionato 2001/2002 di seconda categoria. La prova di tale falsificazione discenderebbe, secondo la Procura Federale, dalle correzioni apportate in alcune distinte di gara, presentate dalla C. S. Olzaese, dove il nome di Succu Francesco viene modificato in Succu Franco e la data di nascita, da 7.07.1967 in 17.07.1967, mentre nessun Succu Franco nato ad Orani il 7.07.1967 risulta mai esistito. Analoga correzione riguardo alla data di nascita, si evidenzia nella richiesta di tesseramento del Succu Franco, inoltrata a suo tempo dalla Soc. Olzaese.
Il Procuratore Federale ha pertanto concluso per l'applicazione delle seguenti sanzioni:
1) a carico del Succu Francesco, della squalifica fino al 30.06.2004;
2) a carico della C.S. Olzaese, della penalizzazione di 8 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione 2002/2003, per responsabilità oggettiva;
3) a carico della Pol. San Giovanni Tain di Nuoro, della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione 2002/2003, per responsabilità oggettiva.
Nella stessa riunione sono comparsi il giocatore Succu Francesco ed il presidente della Pol. San Giovanni Tain di Nuoro, i quali hanno invece sostenuto la propria estraneità in ordine agli addebiti.
In particolare, il giocatore Succu Francesco ha dichiarato di non aver mai giocato per la C.S. Olzaese dalla quale non fu mai tesserato.
Il Presidente della Pol. San Giovanni Tain ha a sua volta sostenuto di aver tesserato il Succu Francesco, nato ad Orani il 7.7.1967, nella stagione 2001/2002, dopo essersi assicurato, presso gli uffici della Federazione Regionale, che egli era stato effettivamente svincolato, dalla precedente società di appartenenza, la Pol. Orani, al termine della stagione 2000/2001.
Nessuno è comparso per la C.S. Olzaese, che non ha fatto pervenire neppure controdeduzioni.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue.
Dalle distinte in atti, riferite alla Soc. C.S. Olzaese e relative ad incontri dei Campionati 2000/2001 e 2001/2002, così come dalla richiesta di tesseramento della C. S. Olzaese, si rilevano, a proposito del giocatore Succu Franco, nato il 17.07.1967, evidenti correzioni, talvolta riguardo al solo nome, originariamente riportato come Succu Francesco, talvolta riguardo alla data di nascita, corretta da 7.7.1967 in 17.7.1967, talvolta ancora riguardo ad entrambi i dati. Il nominativo di Succu Franco, nato ad Orani il 17.7.1967, è risultato, peraltro, inesistente, secondo attestazione del Comune di Orani.
Le gravi irregolarità sopra accertate se, da un lato, non lasciano dubbi sulla origine e consapevolezza della contraffazione nei riguardi della Società C.S. Olzaese, dall'altro lato non consentono di estendere analogo giudizio nei confronti dei restanti indagati.
Né a carico del Succu Francesco, né, tantomeno, a carico della Soc. Pol. San Giovanni Tain di Nuoro si rinvengono indizi gravi, precisi e concordanti di responsabilità riguardo gli addebiti mossi, tali da assurgere a prova.
Ciò è a dirsi tanto riguardo ad una partecipazione attiva alla contraffazione, che abbia consentito la disputa di incontri sotto falso nome, per la C.S. Olzaese, da parte del giocatore, e tanto riguardo alla consapevolezza di tale artificio, da parte della Pol. San Giovanni Tain, che ebbe a tesserare lo stesso Succu Francesco nella stagione 2001/2002, quando ufficialmente risultava svincolato.
Per tali motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA:
1) di dichiarare responsabile la C.S. Olzaese in ordine a quanto alla stessa addebitato, senza tuttavia dare luogo alla irrogazione di alcuna sanzione, per essere la stessa società attualmente inattiva;
2) di mandare assolti dagli addebiti sia il giocatore Succu Francesco che la Pol. San Giovanni Tain.
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