COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico: A.S. Calcio Alcamo – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 16/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico: A.S. Calcio Alcamo – per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n° 16/A –
Con nota del 3.10.2002 il Presidente del Comitato regionale Sicilia ha deferito l’A.S. Calcio Alcamo per non aver questa partecipato al Campionato Regionale Juniores, in violazione dell’obbligo specificatamente sancito dal C.U. n° 1 dell’1.7.2002;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito, fissata l’udienza dibattimentale e decisionale per il giorno 15.10.2002, alla quale non ha partecipato l’odierna deferita;
In assenza di note difensive di sorta, questa Decidente rileva che il presente procedimento rivesta natura documentale, per cui non si appalesa necessario effettuare approfondimenti istruttori, dal momento che la violazione ascritta all’A.S. Calcio Alcamo si fonda sulla documentazione in possesso del Comitato deferente;
Rilevato, altresì, che l’obbligo di partecipazione al Campionato Regionale Juniores e’ sancito, per le Società del campionato di Eccellenza, dal C.U. n° 1 dell’1.7.2002, che stabilisce altresì la relativa sanzione;
Per quanto sopra, ritenuta fondata la contestazione;
P.T.M.
DELIBERA:
Di infliggere all’A.S. Calcio Alcamo l’ammenda di Euro 3.000.=;
Si comunichi alle parti interessate.
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