COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: Città di S.Agata, Club Juventus John Charles, Porticello, San Giorgio, Aci San Filippo, Real S.Venerina, Aragona, Xiridia 96 Grottasanta, Biancavilla, Pozzallo, Acicastello, Valverde, per violazione dell’art. 1 C.G.S.) – Proc. n. 27/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: Città di S.Agata, Club Juventus John Charles, Porticello, San Giorgio, Aci San Filippo, Real S.Venerina, Aragona, Xiridia 96 Grottasanta, Biancavilla, Pozzallo, Acicastello, Valverde, per violazione dell’art. 1 C.G.S.) - Proc. n. 27/A Con singole note dell’ 1.10.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto per avere, nelle rispettive distinte di gara, inserito il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza averne preventivamente richiesto il tesseramento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestato l’addebito alle singole deferite, ha fissato l’udienza di trattazione per il giorno 22.10.2002, alla quale ha presenziato soltanto la Società Città di S.Agata. La Società Acicastello, Xiridia 96 Grottasanta, Aci S.Filippo hanno fatto pervenire note difensive, nelle quali hanno sostanzialmente sostenuto di avere adempiuto al tesseramento del tecnico. Nulla hanno invece dedotto le rimanenti deferite; premesso quanto sopra, questa Decidente osserva che l’obbligo di tesserare un tecnico nasce dall’art. 40 del Regolamento della L.N.D., la cui violazione, va sanzionata dall’art. 1 C.G.S.; Nel merito, si osserva che, le Società Aci S.Filippo, Grottasanta, Acicastello, vanno sanzionate per il ritardato tesseramento del tecnico, mentre le restanti deferite devono rispondere dell’omesso tesseramento in argomento; P.T.M. Ritenuto fondato il deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato DELIBERA: di infliggere alla Società Aci S.Filippo, Xiridia 96 Grottasanta, Acicastello l’ammenda di 300 Euro ciascuna; di infliggere alle rimanenti Società deferite l’ammenda di Euro 500 ciascuna, con diffida alle stesse di regolarizzare la propria posizione entro il termine di giorni 15 a pena di ulteriori sanzioni. Si comunichi alle parti interessate il presente provvedimento.
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