COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: G.S. San Giovanni Gemini e A.S. Viagrande per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n. 53/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico delle Società: G.S. San Giovanni Gemini e A.S. Viagrande per violazione art. 1 C.G.S. - Proc. n. 53/A
Con singole note del 25.10.2002, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per avere le stesse inserito nelle rispettive distinte di gara il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza averne richiesto il preventivo tesseramento.
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 5.11.2002, celebratasi nella contumacia delle deferite.
Va preliminarmente dato atto che la Società G.S. San Giovanni Gemini ha inviato una memoria illustrativa dalla quale si evince la richiesta di tesseramento del Sig. Barbasso Calogero spedita in data 21.09.2002.
Ciò premesso questa Decidente osserva che in ordine al G.S. San Giovanni Gemini va dichiarato il non luogo a provvedere avendo la stessa regolarizzato la propria posizione in epoca antecedente la data del deferimento, e comunque entro i termini di rito.
In ordine invece alla Società Viagrande, in assenza di note difensive di sorta, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente;
Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi;
DELIBERA:
il non luogo a provvedere a carico della Società G.S. San Giovanni Gemini perché il fatto non sussiste;
di infliggere alla Società Viagrande l’ammenda di Euro 516 per i motivi in premessa, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni.
Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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