COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico delle Società: Pol. Pro Pietrina, Pol. S.Anna, A.S.Atletico Ispica, A.S. Bivona 98 per violazione art. 1 C.G.S. – Proc. n. 54/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento a carico delle Società: Pol. Pro Pietrina, Pol. S.Anna, A.S.Atletico Ispica, A.S. Bivona 98 per violazione art. 1 C.G.S. - Proc. n. 54/A
Con singole note del 17 e 31.10.2002, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le società in oggetto, per avere le stesso omesso di comunicare, e di avere richiesto il tesseramento di un tecnico cui affidare la conduzione della prima squadra, in violazione dell’art. 40, punti 1 e 3 del Regolamento della L.N.D.;
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 5.11.2002, celebratasi nella contumacia delle deferite.
Va preliminarmente evidenziato che nessuna delle Società in argomento ha prodotto note difensive o documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione , per cui va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente.
Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi;
DELIBERA:
di infliggere a ciascuna delle Società deferite l’ammenda di Euro 400 per i motivi in premessa, con diffida a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di giorni 15 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni.
Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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