COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO Procedimento a carico della Società U.S. Gioiosa Marea e Sig. Princiotta Cariddi Giovanni Vice Presidente società U.S.Gioiosa – Proc. n. 77/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 29 dell’ 11/12/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO
Procedimento a carico della Società U.S. Gioiosa Marea e Sig. Princiotta Cariddi Giovanni Vice Presidente società U.S.Gioiosa - Proc. n. 77/A
Con nota del 7.11.2002 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società U.S. Gioiosa Marea ed il Sig. Princiotta Cariddi Vice Presidente della medesima Società, per avere lo stesso in ordine allo svolgimento della gara Gioiosa/S.Agata del 19.10.2002 rilasciato presso una televisione locale dichiarazioni contrarie alle norme imposte dalle carte federali, nonché per il contenuto della nota del 21.10.2002 trasmessa al Comitato Regionale Sicilia.
La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 26.11.2002, alla quale ha partecipato il Sig. Princiotta Cariddi Vice Presidente della Società, che ha rappresentato le proprie ragioni in ordine alla propria posizione personale.
Infatti, tenuto conto, che il Sig. Giovanni Princiotta Cariddi ha fatto presente di essere già inibito a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.12.2003 per un precedentemente provvedimento disciplinare (C.U. n. 50 del 15.05.2002) non ha potuto rappresentare la Società U.S. Gioiosa Marea che, pertanto, risulta contumace.
Ciò premesso questa Decidente, tenuto conto che gli addebiti mossi dal Comitato Regionale Sicilia con la nota sopra indicata non possono essere posti in dubbio alcuno e sono pienamente provati dalla documentazione agli atti;
che al Sig. Princiotta Cariddi Giovanni già inibito, seppur in sede dibattimentale abbia fatto presente tale circostanze (e tale comportamento va valutato nella giusta misura per la lealtà dimostrata) nella sua qualità di dirigente deve attenersi scrupolosamente alle norme federali che impongono il rispetto di tutti i dettati comportamentali anche per poter dare l’esempio ai propri tesserati va prolungata la sanzione già inflitta;
che alla Società Gioiosa Marea per responsabilità oggettiva e anche in relazione alla circostanza che il predetto Sig. Princiotta Cariddi Giovanni era già inibito a seguito di un precedente provvedimento disciplinare, va comminata un ammenda;
Ritenuto che i fatti contestati alle parti interessate integrano la violazione delle norme federali;
P.T.M.
DELIBERA:
di inibire a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.03.2004 al Sig. Princiotta Cariddi Giovanni (U.S. Gioiosa);
di infliggere alla Società U.S. Gioiosa Marea l’ammenda di Euro 250 per i motivi in premessa.
Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate.
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