COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società Pol. Atletico Gibellina e calciatore Forellino Roberto (tesserato S.S. Atletico Mazara) per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. n. 37/B

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/03/2003 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società Pol. Atletico Gibellina e calciatore Forellino Roberto (tesserato S.S. Atletico Mazara) per violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento - Proc. n. 37/B Con nota del 18.02.2003 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore in epigrafe, e questi per avere sottoscritto la richiesta, malgrado questi fosse già tesserato per altra Società (S.S. Atletico Mazara); Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 4.03.2003, considerato che è pervenuta memoria difensiva con la quale la Società Atletico Gibellina chiede l’annullamento del precedente tesseramento del calciatore asserendo che i genitori di questi, mai avrebbero sottoscritto altri tesseramenti; che a conforto di ciò allega una dichiarazione apparentemente sottoscritta dai genitori del minore Fiorellino; atteso che simili richieste, non vanno certo avanzate a questa Decidente, ma ad altri Organi Federali competenti in materia di tesseramento; considerato che, fino a quando il tesseramento sottoscritto dal calciatore a favore della S.S. Atletico Mazara non è dichiarato nullo e/o revocato e/o inefficace, esso deve essere ritenuto valido, ritenuto il comportamento ascritto che integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p. 4 N.O.I.F. e 4 n. 6 C.G.S. nella contumacia dei deferiti; P.T.M. la Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Socetà Pol. Atletico Gibellina l’ammenda di Euro 300 (trecento); di trasmettere gli atti al Giudice di II grado del S.G.S. per competenza. Si comunichi alle parti interessate, e all’Ufficio Indagini, per quanto di sua eventuale competenza.
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